La confisca di prevenzione della casa familiare tra diritto all’abitazione e vincoli di sistema

La confisca di prevenzione della casa familiare tra diritto all’abitazione e vincoli di sistema

Note critiche a Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2025, n. 9832

 

Sommario: 1. Il perimetro del giudizio amministrativo e la delimitazione dell’oggetto – 2. Confisca di prevenzione e casa familiare: la questione della rilevanza costituzionale – 3. Il diritto all’abitazione tra Costituzione e CEDU: una divergenza strutturale – 4. L’ordine di sgombero come atto dovuto e il problema della proporzionalità temporale – 5. Prospettive evolutive e ruolo del legislatore.

 

1. Il perimetro del giudizio amministrativo e la delimitazione dell’oggetto

La sentenza in commento si segnala, anzitutto, per la rigorosa delimitazione dell’oggetto del sindacato giurisdizionale amministrativo in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Il Consiglio di Stato ribadisce che l’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce un atto meramente esecutivo, «vincolato» e collocato «a valle» della confisca definitiva, sicché ogni censura che investa la legittimità del sistema normativo della prevenzione è ritenuta estranea al perimetro cognitivo del giudice amministrativo.

In questa prospettiva, le questioni sollevate dagli appellanti circa la possibilità di sostituire la confisca dell’abitazione familiare con una misura per equivalente vengono qualificate come afferenti «a un momento antecedente a quello della esecuzione dello sgombero», e dunque irrilevanti ai fini del decidere.

L’impostazione, coerente con un orientamento ormai consolidato, conferma una lettura fortemente compartimentata delle funzioni giurisdizionali, che sacrifica ogni valutazione sistemica sull’impatto concreto della misura ablativa nella fase esecutiva.

2. Confisca di prevenzione e casa familiare: la questione della rilevanza costituzionale

Particolarmente netta è la posizione del Collegio nel negare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 117 Cost.

La sentenza afferma che la definitività della confisca determina un effetto preclusivo insuperabile: il bene, ormai acquisito al patrimonio pubblico, non può più essere considerato sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali degli occupanti, i cui interessi «degrada(no) a interesse di mero fatto».

In tale passaggio si coglie uno degli snodi più problematici della decisione, laddove la tutela dei diritti fondamentali viene rigidamente ancorata al momento genetico della misura di prevenzione, senza ammettere che la fase esecutiva possa costituire un autonomo terreno di verifica della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento pubblico.

La logica binaria adottata dal giudice amministrativo, pur formalmente coerente, rischia di neutralizzare ogni forma di controllo sostanziale sugli effetti sociali della confisca, specie quando essa incida sull’unica abitazione di un nucleo familiare.

3. Il diritto all’abitazione tra Costituzione e CEDU: una divergenza strutturale

Di particolare interesse è il confronto operato dal Consiglio di Stato tra la concezione costituzionale del diritto all’abitazione e quella elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU.

La sentenza sottolinea come, nell’ordinamento interno, tale diritto si configuri quale «diritto sociale fondamentale» a prestazione, finanziariamente condizionato e non immediatamente esigibile, mentre nel sistema convenzionale esso assume rilievo prevalentemente quale proiezione del diritto di proprietà e della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.

Questa divergenza viene utilizzata dal Collegio per escludere la necessità di una rimessione alla Corte costituzionale, nonostante il quadro normativo italiano sia oggetto di attenzione a Strasburgo.

Tuttavia, la scelta di valorizzare la non convergenza dei parametri rischia di tradursi in una lettura difensiva dell’ordinamento interno, poco sensibile alle istanze di armonizzazione multilivello, soprattutto in un settore – quello delle misure di prevenzione – caratterizzato da un elevato tasso di compressione dei diritti individuali.

4. L’ordine di sgombero come atto dovuto e il problema della proporzionalità temporale

Quanto al secondo motivo di appello, la sentenza riafferma che l’ordine di sgombero non è condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene e che il termine di 120 giorni concesso ai ricorrenti deve ritenersi congruo, anche in considerazione del tempo complessivamente trascorso dalla definitività della confisca.

Il richiamo alla giurisprudenza secondo cui «non sussiste alcuna implicazione tra lo sgombero e la destinazione del bene» rafforza l’idea di un automatismo esecutivo difficilmente conciliabile con un controllo di proporzionalità in concreto.

L’art. 45-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 viene letto come norma meramente facoltizzante, rimessa alla discrezionalità dell’Agenzia, senza che da essa possa derivare un obbligo di ponderazione rafforzata degli interessi coinvolti. Anche sotto questo profilo, emerge una concezione minimalista delle garanzie procedimentali nella fase esecutiva della confisca.

5. Prospettive evolutive e ruolo del legislatore

La conclusione cui perviene il Consiglio di Stato è netta: allo stato, non vi sono spazi per un sindacato giurisdizionale che metta in discussione l’assetto normativo vigente, e ogni eventuale intervento correttivo è rimesso al legislatore, anche alla luce di future pronunce della Corte EDU.

Proprio in questa indicazione finale si coglie, tuttavia, il limite strutturale dell’attuale sistema. La rigidità dell’impianto della prevenzione patrimoniale, così come interpretato, rischia di accentuare una frattura tra esigenze di contrasto alla criminalità organizzata e tutela effettiva dei diritti fondamentali dei soggetti estranei ai fatti illeciti.

La prospettiva futura non può che passare da una riflessione legislativa sulla possibilità di introdurre meccanismi di maggiore flessibilità, capaci di preservare l’efficacia delle misure di prevenzione senza sacrificare in modo irreversibile il diritto all’abitazione, soprattutto quando esso si intrecci con la protezione della vita familiare.

In assenza di tali correttivi, il rischio è che la legalità formale continui a prevalere sulla giustizia sostanziale, lasciando irrisolto un nodo destinato a riemergere con crescente intensità nel dialogo tra le Corti.


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