Sommario: 1. L’interdittiva antimafia dopo la riforma del 2021 – 2. Il nuovo art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 – 3. La motivazione stereotipata e il vizio procedimentale – 4. Effetti conformativi e limiti del sindacato giurisdizionale – 5. Prospettive sistemiche e garanzie partecipative
1. L’interdittiva antimafia dopo la riforma del 2021
La sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I, n. 7775/2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai attenta a ridefinire l’equilibrio tra esigenze di prevenzione antimafia e garanzie partecipative del privato.
Il Collegio affronta il tema dell’informazione antimafia interdittiva non tanto sul piano della sufficienza del quadro indiziario, quanto su quello – logicamente e giuridicamente preliminare – del corretto svolgimento del procedimento.
La pronuncia assume rilievo sistemico poiché applica in modo rigoroso la novella del 2021, che ha inciso profondamente sull’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, segnando il passaggio da un modello sostanzialmente autoritativo a uno nel quale il contraddittorio procedimentale assurge a regola generale.
2. Il nuovo art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
Come chiarito dal T.A.R., la riforma introdotta dal d.l. n. 152/2021 ha «capovolto il previgente principio generale», trasformando il contraddittorio da evenienza eventuale a presidio ordinario del procedimento interdittivo.
Il Collegio valorizza il dato letterale e teleologico della norma, sottolineando come il contraddittorio abbia oggi «un pregnante valore sostanziale», in ragione della natura fortemente incisiva dell’interdittiva e del collegamento funzionale con gli strumenti di self cleaning.
La garanzia partecipativa non è più sacrificabile in via automatica sull’altare della prevenzione, ma può essere compressa solo in presenza di «tassative ipotesi» e mediante una motivazione puntuale e individualizzata.
3. La motivazione stereotipata e il vizio procedimentale
Il cuore della decisione risiede nella censura della motivazione addotta dalla Prefettura per giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo il T.A.R., il riferimento alla generica esigenza di «impedire alla società di continuare a operare nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti» integra una motivazione «meramente stereotipata», incapace di dar conto di concrete e specifiche ragioni di celerità o segretezza.
Richiamando un precedente conforme e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ribadisce che «non può essere la mera sussistenza di tali elementi ad integrare le “particolari esigenze di celerità del procedimento”», poiché altrimenti la deroga finirebbe per coincidere con la regola, svuotando di contenuto la riforma del 2021.
4. Effetti conformativi e limiti del sindacato giurisdizionale
L’accoglimento della censura procedimentale comporta l’assorbimento delle doglianze di merito e l’annullamento dell’interdittiva, ma il T.A.R. si premura di delimitare con precisione l’effetto conformativo della sentenza.
Resta «impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente», purché nel rispetto del contraddittorio procedimentale. In tal modo, il giudice amministrativo evita di sostituirsi all’Autorità prefettizia nelle valutazioni di merito, riaffermando un controllo di legalità che non si traduce in una sindacato sostitutivo, ma che incide sulle modalità di esercizio del potere.
5. Prospettive sistemiche e garanzie partecipative
La pronuncia in commento conferma una tendenza giurisprudenziale destinata a incidere stabilmente sulla prassi prefettizia.
Il contraddittorio non è più un orpello formale, ma una condizione di legittimità dell’azione amministrativa in materia antimafia.
La decisione del T.A.R. Campania suggerisce una lettura evolutiva del sistema preventivo, nella quale l’efficacia della tutela dell’ordine pubblico economico non si contrappone alle garanzie procedimentali, ma si rafforza attraverso di esse.
In prospettiva, il rispetto effettivo del contraddittorio potrà contribuire a rendere le interdittive più solide sul piano giuridico e meno esposte a censure giurisdizionali, confermando che anche nel diritto della prevenzione la legalità formale rimane il presupposto imprescindibile della legalità sostanziale.
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