
Femminicidio, il reato che fa discutere
L’introduzione nel nostro codice penale dell’articolo 577‑bis c.p., recante la fattispecie autonoma di “femminicidio”, implica a un tempo una scelta terminologica e simbolica, nonché una trasformazione strutturale dell’assetto incriminatore, che merita di essere esaminata sotto il rigore della dogmatica penale e alla luce dei fondamenti costituzionali del diritto penale liberale; ma questa scelta, lungi dall’apparire necessaria o giustificata, si risolve in una ipertrofia normativa ingiustificata, espressione di un diritto penale della forma più che della sostanza, e reca con sé profili di incoerenza sistematica, disparità tra cittadini, e incertezza applicativa.
Con la codificazione dell’omicidio generico all’art. 575 c.p. già si tutelava in maniera universale e neutra il bene giuridico vita, senza alcuna distinzione in ragione del genere della vittima; e la combinazione delle circostanze aggravanti generali (art. 576 c.p.) e speciali (art. 577 c.p.) – in presenza di condotte premeditate, crudeli, eseguite con futili motivi o in stato di particolare crudeltà o in violazione di doveri di protezione – consente al giudice di graduare la pena sino all’ergastolo là dove la gravità del fatto lo richieda; la nuova fattispecie, dunque, non introduce un quid novi in termini di tutela reale o repressiva, ma semplicemente un’etichetta nuova, fondata sul sesso della vittima, che suscita dubbi circa la ratio criminis autonoma rispetto all’omicidio doloso ordinario.
In primo luogo, si profila una violazione del principio di uguaglianza sostanziale e formale sancito dall’art. 3 Cost., allorché la pena o la tipizzazione del reato vari subito in dipendenza del genere della vittima: due condotte identiche — medesimo dolo, medesima modalità, medesima gravità — sarebbero sanzionate diversamente a seconda che la vittima sia donna oppure no, introducendo una doppia scala del valore della vita, in palese contrasto con la concezione universalistica del bene vita alla base del diritto penale classico.
In secondo luogo, si producono gravi problemi di determinatezza e tassatività: la norma si fonda su nozioni criminologiche e sociologiche — “odio di genere”, “disprezzo per la donna”, “dominazione” — concetti quanto mai elastici, suscettibili di interpretazioni divergenti e di conflitti ermeneutici; ciò rende ardua la previsione della condotta punibile con la precisione richiesta dal principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), ponendo l’interprete di fronte a un margine inaccettabile di discrezionalità. Da più autorevoli interpreti questa evoluzione è stata qualificata come un’espressione di “penalità simbolica” o di “engineering normativo” di matrice populista o securitaria, che sacrifica chiarezza, coerenza e certezza del diritto sull’altare dell’impatto mediatico e della percezione sociale.
Dal punto di vista sistematico, la presenza di una fattispecie autonoma espone l’ordinamento a fenomeni di accavallamento normativo (overlapping) e a potenziali conflitti applicativi: in che cosa differirebbe, sul piano giuridico‑penalistico, un femminicidio da un omicidio commesso con aggravanti di crudeltà, futilità, premeditazione o motivazione abietta? Il diritto penale contemporaneo dovrebbe perseguire la riduzione delle sovrapposizioni e l’evitamento di ridondanze redundanti, non l’aggiunta di nuove fattispecie nominali che non apportano concreta novità nell’accertamento del dolo o nella misura della pena. Invero, l’introduzione dell’articolo 577‑bis c.p. non solo appare superflua, ma rischia di frammentare l’unitarietà concettuale del delitto di morte volontaria, minando la prevedibilità del trattamento sanzionatorio e la certezza del diritto.
Ulteriore profilo, non meno grave, è costituito dalla possibile lesione del principio di proporzionalità (art. 27, comma 3, Cost.): se ogni omicidio di donna “in quanto donna” diviene automaticamente oggetto di ergastolo — prescindendo da una valutazione individuale, caso per caso, delle modalità, dei motivi, del contesto — si introduce una presunzione assoluta di gravità legale, che risulta antitetica alla funzione garantista del diritto penale e alla sua vocazione individualizzatrice della pena.
Anche sul piano della politica criminale, la scelta è discutibile: un intervento penale “massiccio” di questa natura tende a rappresentare la reazione dello Stato a una percezione sociale, più che una ponderata risposta criminologica, correndo il rischio di ridurre il diritto penale a una cassa di risonanza mediatica e a un mero strumento di consenso politico.
Si aggiunga che la dottrina critica — come in particolare evidenziato da studiosi come Vincenzo Mongillo — ravvisa nella proposta normativa una forma di ingegneria simbolica, che sacrifica la coerenza logico‑sistematica sull’altare della visibilità sociale, con onere di prova che grava su concetti impalpabili, suscettibili di interpretazioni soggettive e variabili, anziché su elementi materiali, obiettivi, riconoscibili e verificabili in giudizio.
Inoltre, dal punto di vista empirico‑giuridico e comparatistico, non è affatto scontato che una normativa corruttivamente aggressiva come quella del femminicidio realizzi un’efficace funzione preventiva: le esperienze straniere mostrano spesso come tali leggi producano un aumento simbolico delle pene, ma non necessariamente una diminuzione dei fatti di violenza di genere.
Sul piano della giurisprudenza interna, già i tribunali di merito applicano l’ergastolo in presenza delle circostanze aggravanti più gravi: per citare un esempio recente e significativo, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano (4 agosto 2025, n. 18) ha confermato condanna all’ergastolo per omicidio volontario di una donna, pur escludendo la “premeditazione”, in ragione della particolare efferatezza del fatto concretamente accertata; ciò dimostra come l’attuale ordinamento sia già in grado di sanzionare con la massima pena ipotizzabile i casi più odiosi, senza ricorrere a nuove incriminazioni in funzione meramente simbolica.
Posto ciò, l’adozione del nuovo delitto appare come una soluzione in cerca di un problema, una risposta normativa sproporzionata, poco meditata e contraddittoria sul piano dogmatico, costituzionale e sistematico, che finisce per sacrificare i principi di generalità, uguaglianza, determinatezza, tassatività e proporzionalità del diritto penale — principi che costituiscono la cerniera del diritto penale democratico e garantista — sull’altare dell’impatto mediatico e della pressione morale‑sociale; e, così facendo, trasforma la norma penale in un atto di comunicazione sociale più che in un principio di razionalità giuridica, destinato a minare la certezza del diritto, la chiarezza del sistema e l’universalità della tutela della vita.
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Valentina Mellino
Valentina Mellino, avvocato penalista.
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