
Minori e imputabilità: tra responsabilità penale e maturità psicologica
Abstract. Il recente dibattito sulla riforma dell’art. 98 del Codice penale ha riportato al centro dell’attenzione il tema dell’imputabilità dei minori. La proposta di introdurre una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere tra i quattordici e i diciotto anni solleva interrogativi giuridici e scientifici, poiché coinvolge il rapporto tra responsabilità penale, sviluppo psicologico e tutela del minore. Le acquisizioni della psicologia dello sviluppo e delle neuroscienze suggeriscono infatti che la maturità non possa essere desunta automaticamente dall’età anagrafica, rendendo centrale una valutazione individualizzata del soggetto.
Sommario: Abstract – 1. Il quadro normativo – 2. La proposta di riforma – 3. Psicologia dello sviluppo e maturità – 4. La valutazione della personalità del minore: oltre il dato anagrafico – 5. Neuroscienze e responsabilità: il cervello adolescente – 6. Il dibattito sull’abbassamento dell’età imputabile – 7. Conclusioni
1. Il quadro normativo
L’imputabilità rappresenta uno dei presupposti della responsabilità penale. Ai sensi dell’art. 85 c.p., è imputabile chi possiede la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato. Per i minori il legislatore ha previsto una disciplina speciale: l’art. 97 c.p. sancisce la non imputabilità assoluta del minore di quattordici anni, mentre l’art. 98 c.p. dispone che il minore tra i quattordici e i diciotto anni risponda penalmente soltanto qualora venga accertata, in concreto, la sua capacità di intendere e di volere.
La norma si fonda sul principio secondo cui la maturità psicologica non coincide necessariamente con l’età anagrafica. Il giudice è quindi chiamato a valutare, caso per caso, il livello di sviluppo del minore, evitando automatismi incompatibili con il principio di personalità della responsabilità penale (Fiandaca e Musco, 2023).
Questa impostazione trova conferma anche nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che attribuisce centralità alla personalità del minore e alle sue esigenze educative, in coerenza con gli artt. 27 e 31 della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. nn. 125/1992 e 168/1994).
2. La proposta di riforma
L’aumento di episodi di violenza commessi da adolescenti e il fenomeno delle cosiddette baby gang hanno riacceso il confronto sull’efficacia dell’attuale disciplina. In tale contesto, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026, recante “Modifiche in materia di imputabilità del minore”, ha proposto una modifica dell’art. 98 c.p. volta a introdurre una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere dei minori ultraquattordicenni, salvo prova contraria.
Secondo i sostenitori della riforma, tale intervento consentirebbe una risposta più efficace nei confronti dei reati più gravi commessi da minori. La proposta ha tuttavia suscitato perplessità in parte della dottrina penalistica e della magistratura minorile, che hanno evidenziato il rischio di compromettere il principio di valutazione individualizzata della maturità del minore.
Il tema assume particolare rilievo alla luce dell’art. 27 della Costituzione, che impone di fondare la responsabilità penale su un accertamento concreto delle condizioni soggettive dell’autore del fatto.
3. Psicologia dello sviluppo e maturità
Le conoscenze offerte dalla psicologia dello sviluppo costituiscono oggi un fondamentale parametro interpretativo della disciplina sull’imputabilità.
Gli studi di Steinberg hanno dimostrato che, sebbene molte capacità cognitive siano già presenti durante l’adolescenza, la pianificazione, il controllo degli impulsi e la valutazione delle conseguenze continuano a maturare fino alla prima età adulta (Steinberg, 2014).
Le ricerche di Casey et al. (2008) evidenziano inoltre che la corteccia prefrontale, coinvolta nelle funzioni esecutive e nell’autocontrollo, completa il proprio sviluppo più tardi rispetto ai sistemi cerebrali responsabili dell’elaborazione emotiva. Blakemore sottolinea come il cervello adolescenziale mantenga una marcata plasticità, risultando fortemente influenzato dal contesto familiare e sociale (Blakemore, 2018).
Queste evidenze non escludono la responsabilità del minore, ma confermano che il solo dato anagrafico non è sufficiente a descriverne il grado di maturità psicologica. La valutazione dell’imputabilità richiede quindi un esame individualizzato.
4. La valutazione della personalità del minore: oltre il dato anagrafico
La psicologia forense ha evidenziato come l’età, pur rappresentando un criterio fondamentale, non possa esaurire la complessità del funzionamento psichico adolescenziale. La maturazione cognitiva, emotiva e relazionale costituisce un processo individuale, condizionato da molteplici fattori personali, familiari e ambientali, che possono assumere rilievo nella valutazione della capacità di intendere e di volere (De Leo e Patrizi, 2002).
L’accertamento della capacità di intendere e di volere richiede dunque una valutazione globale della personalità, considerando non soltanto la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni, ma anche il livello di autoregolazione, la capacità di prevedere le conseguenze e il grado di autonomia rispetto alle pressioni del gruppo dei pari.
Molti comportamenti devianti adolescenziali, infatti, non sono necessariamente espressione di una strutturata inclinazione criminale, ma possono essere collegati alla vulnerabilità tipica di questa fase evolutiva, alla ricerca di appartenenza e alle difficoltà nella regolazione emotiva (Gulotta, 2002).
5. Neuroscienze e responsabilità: il cervello adolescente
Il contributo delle neuroscienze ha modificato profondamente la comprensione dello sviluppo adolescenziale. Numerosi studi hanno evidenziato come le aree cerebrali coinvolte nel controllo degli impulsi, nella pianificazione e nella valutazione delle conseguenze, in particolare la corteccia prefrontale, raggiungano una piena maturazione solo nella tarda adolescenza o nella prima età adulta (Casey et al., 2008).
Parallelamente, i sistemi cerebrali legati alla gratificazione immediata e alla sensibilità agli stimoli emotivi risultano particolarmente attivi durante l’adolescenza, determinando una maggiore propensione alla ricerca del rischio e una minore capacità di modulare comportamenti impulsivi, soprattutto in condizioni di pressione sociale (Steinberg, 2005).
Questi dati non implicano una visione deterministica del comportamento criminale, né escludono la responsabilità individuale del minore, ma evidenziano la necessità di una valutazione della capacità di intendere e di volere che tenga conto del livello di maturazione raggiunto dal soggetto al momento del fatto.
6. Il dibattito sull’abbassamento dell’età imputabile
Gli episodi di grave criminalità commessi da minori alimentano periodicamente il dibattito sull’opportunità di modificare le soglie previste dalla normativa italiana. I sostenitori di un abbassamento dell’età imputabile richiamano esigenze di sicurezza sociale e la necessità di una risposta più incisiva nei confronti delle condotte violente.
Tuttavia, parte della letteratura scientifica evidenzia i rischi di un approccio esclusivamente repressivo. L’adolescenza rappresenta una fase caratterizzata da elevata plasticità e possibilità di cambiamento: interventi educativi, terapeutici e sociali adeguatamente strutturati possono incidere significativamente sui percorsi di vita dei giovani autori di reato, riducendo il rischio di recidiva (Moffitt, 1993).
La finalità del sistema minorile non dovrebbe quindi limitarsi all’attribuzione della colpa, ma comprendere anche i fattori che hanno contribuito alla condotta deviante e favorire un percorso di responsabilizzazione.
7. Conclusioni
La questione dell’imputabilità del minore richiede un equilibrio tra tutela della società, riconoscimento della vittima e attenzione alla specificità dello sviluppo adolescenziale. Né un approccio esclusivamente garantista, né uno esclusivamente punitivo risultano adeguati alla complessità del fenomeno.
Il contributo della psicologia forense e delle neuroscienze consente oggi di interpretare la capacità di intendere e di volere come un costrutto complesso, influenzato dal processo evolutivo e dalle caratteristiche individuali del soggetto. Valutare un minore autore di reato significa interrogarsi non soltanto su ciò che ha fatto, ma anche sulle sue risorse, sui condizionamenti subiti e sulle possibilità di cambiamento.
In questa prospettiva, la giustizia minorile trova il proprio significato più profondo non nella semplice attribuzione della responsabilità, ma nella capacità di trasformare l’evento deviante in un’occasione di crescita individuale e sociale.
Bibliografia
Blakemore S.J. (2018). Inventing Ourselves: The Secret Life of the Teenage Brain. New York: PublicAffairs.
Casey B.J., Jones R.M., Hare T.A. (2008). The adolescent brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1124, 111-126.
Codice penale italiano, artt. 85, 97 e 98.
Consiglio dei Ministri (2026). Disegno di legge recante Modifiche in materia di imputabilità del minore, approvato il 23 luglio 2026.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 27 e 31.
Corte costituzionale, sentenza n. 125/1992.
Corte costituzionale, sentenza n. 168/1994.
De Leo G., Patrizi P. (2002). Psicologia della devianza. Roma-Bari: Laterza.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Fiandaca G., Musco E. (2023). Diritto penale. Parte generale. Bologna: Zanichelli.
Gulotta G. (2002). Psicologia giuridica. Milano: Giuffrè.
Moffitt T.E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674-701.
Steinberg L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. Trends in Cognitive Sciences, 9(2), 69-74.
Steinberg L. (2014). Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
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Beatrice Leonello
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