Il diritto di abitazione del coniuge superstite e i riflessi sull’IMU: quando il beneficio non sorge

Il diritto di abitazione del coniuge superstite e i riflessi sull’IMU: quando il beneficio non sorge

Sommario: Premessa – 1. Il caso – 2. La funzione del diritto di abitazione del coniuge superstite – 3. Il limite della comproprietà con un terzo – 4. L’incidenza dell’usufrutto preesistente – 5. Le conseguenze ai fini IMU – 6. Considerazioni conclusive – 7. Principio operativo

Premessa

Nell’applicazione della disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), l’individuazione del soggetto passivo richiede una preventiva verifica dei diritti reali esistenti sull’immobile. La prassi applicativa dimostra infatti come questioni apparentemente tributarie trovino spesso la propria soluzione nella qualificazione civilistica dei rapporti giuridici sottostanti.

L’Imposta Municipale Propria (IMU) è un’imposta comunale disciplinata dall’art. 1, commi 738-783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili. Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato assume rilievo non soltanto la titolarità della proprietà, ma anche la titolarità di diritti reali di godimento che attribuiscano il possesso dell’immobile secondo quanto previsto dalla normativa tributaria.

Tra tali diritti assume particolare rilievo il diritto di abitazione, disciplinato dall’art. 1022 c.c., che attribuisce al titolare la facoltà di abitare una casa di proprietà altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Nell’ambito successorio, l’art. 540, comma 2, c.c. riconosce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, quale tutela specifica diretta a garantire la continuità dell’ambiente familiare.

Diverso è l’usufrutto, disciplinato dall’art. 978 c.c., che costituisce un diritto reale di godimento più ampio, attribuendo all’usufruttuario il diritto di godere della cosa e di trarne utilità, nel rispetto della destinazione economica del bene. La presenza di un usufrutto in favore di un soggetto terzo può incidere sulla possibilità di configurare il diritto di abitazione del coniuge superstite, in quanto occorre verificare quale fosse il concreto potere di godimento dell’immobile spettante al de cuius.

1. Il caso

La vicenda trae origine da una successione ereditaria apparentemente priva di particolari criticità, ma che, ad un più attento esame, ha posto rilevanti questioni interpretative, sia sotto il profilo civilistico sia ai fini dell’applicazione dell’IMU.

Una contribuente aveva ereditato dal marito la quota di comproprietà di un immobile, appartenente per la restante quota al fratello del de cuius. L’immobile, inoltre, era gravato da un diritto di usufrutto vitalizio costituito, diversi anni prima, a favore di un soggetto terzo.

Alla morte dell’usufruttuario la contribuente trasferiva la propria residenza nell’immobile. Quest’ultima riteneva che, in forza dell’art. 540, secondo comma, c.c., fosse sorto automaticamente il diritto di abitazione in suo favore, in qualità di coniuge superstite, applicando conseguentemente il regime IMU previsto per l’abitazione principale.

L’esame della vicenda ha però evidenziato come tale conclusione non fosse giuridicamente corretta.

Il caso consente, invero, di affrontare due questioni di particolare interesse: se il diritto di abitazione possa sorgere seppure il de cuius, durante la sua esistenza in vita, fosse comproprietario dell’immobile insieme ad un terzo; quale rilievo assuma la preesistenza di un diritto di usufrutto costituito a favore di un altro soggetto.

2. La funzione del diritto di abitazione del coniuge superstite

L’art. 540, secondo comma, c.c. attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano.

La ratio dell’istituto consiste nel garantire al coniuge superstite la prosecuzione della vita domestica nell’abitazione familiare, assicurandogli una tutela ulteriore rispetto ai diritti successori spettanti in termini di proprietà.

Non si tratta quindi di un ordinario acquisto successorio, bensì di un diritto reale avente una specifica funzione di protezione della casa familiare e di tutela del coniuge superstite.

3. Il limite della comproprietà con un terzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 11095/2025, ha precisato che il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, comma 2, c.c. presuppone che la casa familiare fosse nella disponibilità dominicale del defunto, durante la sua esistenza in vita, o in comunione con il coniuge superstite. Diversamente, il diritto non può sorgere qualora l’immobile sia di proprietà anche di un soggetto terzo estraneo alla successione, poiché ciò determinerebbe una compressione dei diritti del comproprietario non coinvolto nel rapporto successorio.

Nel caso esaminato, pertanto, la comproprietà tra il marito della contribuente ed il fratello di quest’ultimo costituiva già un elemento idoneo ad escludere la nascita del diritto di abitazione.

4. L’incidenza dell’usufrutto preesistente

Nel caso di specie, alla peculiare situazione si aggiungeva un ulteriore elemento.

L’immobile era infatti gravato, sin da epoca anteriore alla successione, da un usufrutto vitalizio a favore di un soggetto terzo.

Per tutta la durata dell’usufrutto il de cuius non disponeva del pieno godimento dell’immobile, essendo il godimento del bene attribuito, nei limiti previsti dall’usufrutto, al soggetto titolare del relativo diritto reale.

Nel caso concreto, tale circostanza appare coerente con la funzione dell’art. 540 c.c., posto che il diritto di abitazione nasce per assicurare al coniuge superstite la continuità del godimento della casa familiare. L’esistenza di un diritto di usufrutto già attribuito a un soggetto terzo costituisce, invero, un ulteriore elemento da considerare nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti dell’art. 540, comma 2, c.c., poiché il de cuius di fatto non disponeva del pieno godimento dell’immobile al momento dell’apertura della successione.

5. Le conseguenze ai fini IMU

L’erroneo riconoscimento del diritto di abitazione aveva comportato l’applicazione del regime previsto per l’abitazione principale.

Venendo meno il presupposto civilistico, risultava però erronea anche la qualificazione tributaria dell’immobile, sia con riferimento al regime agevolativo dell’abitazione principale sia con riferimento all’individuazione del soggetto passivo IMU.

Il caso dimostra ancora una volta come, nella disciplina dell’IMU, la corretta individuazione del soggetto passivo e del regime impositivo dipenda dalla preventiva qualificazione dei diritti reali gravanti sul bene.

Un’errata ricostruzione dell’istituto civilistico produce inevitabilmente un’errata applicazione della disciplina tributaria.

6. Considerazioni conclusive

L’esperienza pratica dimostra che molte questioni apparentemente fiscali trovino in realtà la propria soluzione nel diritto civile.

Prima di individuare l’aliquota applicabile occorre infatti verificare quale diritto reale sia effettivamente sorto in capo al contribuente e se ricorrano tutti i presupposti previsti dall’ordinamento.

Il caso esaminato conferma come la corretta qualificazione giuridica della fattispecie rappresenti il primo e imprescindibile passaggio per una corretta applicazione dell’IMU.

7. Principio operativo

Il diritto di abitazione previsto dall’art. 540, comma 2, c.c. non sorge automaticamente in ogni ipotesi di successione del coniuge superstite. Prima di riconoscerne gli effetti ai fini IMU è necessario verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’ordinamento, con particolare riguardo alla titolarità dell’immobile in capo al de cuius e all’eventuale presenza di diritti reali di godimento spettanti a soggetti terzi. L’erronea qualificazione del diritto di abitazione comporta una non corretta individuazione del soggetto passivo e del regime impositivo applicabile.


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Annalisa D'Attoli

Specialista amministrativo - contabile presso il Servizio Tributi di un Ente Locale - Abilitata all'esercizio della Professione Forense e di Mediatore Civile e Commerciale, con un particolare interesse per svariati rami del diritto quali civile, famiglia, lavoro, tributario e amministrativo.

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