L’acquisto di veicoli per disabili con aliquota IVA agevolata alla luce della più recente normativa

L’acquisto di veicoli per disabili con aliquota IVA agevolata alla luce della più recente normativa

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il Caso dei soggetti con ridotte capacità motorie: la sufficienza della patente speciale. – 3. Disabilità psichica e sensoriale: requisiti e differenze – 4. Limiti tecnici e soggettivi del beneficio – 5. Conclusioni

 

1. Introduzione

L’acquisto di un’autovettura con applicazione dell’IVA agevolata al 4% rappresenta un diritto per favorire la mobilità delle persone con disabilità. Tuttavia, la materia è caratterizzata da una stratificazione normativa che genera frequenti incertezze interpretative, spesso alimentate da prassi restrittive adottate dai rivenditori. L’errore più comune consiste nel ritenere il verbale emesso ai sensi della Legge n. 104/1992 quale unico ed esclusivo titolo idoneo all’accesso al beneficio; al contrario, la disciplina vigente impone una rigorosa distinzione basata sulle specificità del caso concreto.

2. Il Caso dei soggetti con ridotte capacità motorie: la sufficienza della patente speciale

Contrariamente a una diffusa opinione, a seconda della tipologia di disabilità, non è sempre necessaria la certificazione di handicap grave per accedere al beneficio. Un caso emblematico riguarda i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, titolari di patente di guida speciale.

In tale ipotesi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 35/2026 (che recepisce l’evoluzione normativa introdotta  dall’art. 1-bis del D.L. n. 121/2021), l’aliquota IVA al 4% è applicabile anche qualora la patente rechi l’indicazione degli adattamenti prescritti dalla Commissione Medica Locale competente.

In altre parole, ai  soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacità  motorie  permanenti abilitati  alla  guida non è richiesto il verbale di invalidità o di handicap, purché  siano titolari di patente di guida che indichi gli adattamenti, anche di serie, per il veicolo da condurre.

Tali dispositivi possono essere installati successivamente all’acquisto (es. acceleratore e freno manuale) o essere di serie (es. cambio automatico, sedile regolabile in altezza) a condizione che la loro presenza sia vincolante per la conduzione del mezzo da parte del disabile.

Tale  risposta dell’Agenzia delle Entrate consolida quanto già espresso con la  Risoluzione  del  7  luglio  2023,  n.  40/E, confermando che la produzione di copia semplice della patente speciale con i relativi adattamenti è condizione sufficiente per il riconoscimento del beneficio de quo.

3. Disabilità psichica e sensoriale: requisiti e differenze

Il quadro muta sensibilmente per altre categorie di beneficiari, dove il rigore documentale risulta superiore o diversamente articolato. Qualora il soggetto interessato sia affetto da disabilità psichica o mentale, il verbale di cui alla Legge n. 104/1992 rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente: occorre, difatti, essere titolari di indennità di accompagnamento e che il verbale attesti espressamente il possesso dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 7 della legge 388/2000.

Possono inoltre fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli anche i non vedenti (ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi, con esclusione degli ipovedenti medio-gravi e lievi) e i sordi. In tali fattispecie, è necessario produrre la certificazione attestante, rispettivamente, la condizione di cecità o sordità.

4. Limiti tecnici e soggettivi del beneficio

A differenza dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie – per i quali è richiesto l’adattamento del veicolo – nelle ipotesi di disabilità psichica, cecità o sordità, tale requisito tecnico non è richiesto.

Restano fermi, per ogni casistica, i limiti di cilindrata previsti dalla legge n. 449/1997: fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro o nei casi in cui risultasse che il veicolo sia stato rubato e non ritrovato.

Qualora il veicolo sia acquistato da un familiare, è indispensabile che il disabile risulti fiscalmente a carico dell’acquirente. Tale condizione può essere comprovata mediante copia della dichiarazione dei redditi o con autocertificazione.

5. Conclusioni

Il diritto all’IVA agevolata richiede un’analisi “caso per caso” che non può esaurirsi nella mera richiesta del “verbale 104”. La recente prassi dell’Agenzia delle Entrate, orientata verso una maggiore semplificazione degli oneri documentali per i titolari di patente speciale, rappresenta un passo avanti verso la tutela dell’autonomia personale, pur mantenendo un rigido controllo sui requisiti tecnici e fiscali volto a prevenire usi distorti dell’agevolazione.


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avv. Emanuele Maniglia

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