
La notifica della cartella a un solo coobbligato impedisce la decadenza per tutti: la Cassazione consolida l’effetto conservativo della solidarietà tributaria
Nota a Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 26 novembre 2025, n. 30947
Abstract. Con l’ordinanza n. 30947 del 26 novembre 2025, la Corte di Cassazione torna sul rapporto tra solidarietà tributaria e decadenza dal potere di riscossione, affermando che la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei coobbligati impedisce la maturazione della decadenza prevista dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 anche nei confronti degli altri condebitori solidali. La pronuncia consolida un orientamento volto a valorizzare l’unitarietà della pretesa tributaria e la natura pubblicistica del procedimento di riscossione. L’estensione dell’effetto conservativo non comporta, tuttavia, né una conoscenza legale collettiva dell’atto né una compressione dell’autonomia difensiva del singolo coobbligato, al quale la cartella dovrà essere personalmente notificata prima di procedere nei suoi confronti.
Sommario: 1. La questione sottoposta alla Corte – 2. La vicenda processuale – 3. Il dato normativo: l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 – 4. Non un’interruzione della decadenza, ma un effetto impeditivo – 5. La specialità della riscossione tributaria – 6. Il contrasto giurisprudenziale – 7. L’autonomia delle posizioni difensive – 8. La notificazione a uno non “vale per tutti” in senso assoluto – 9. Un possibile effetto di “supersolidarietà”? – 10. Le condizioni per l’applicazione del principio – 11. Considerazioni conclusive
1. La questione sottoposta alla Corte
La notificazione della cartella di pagamento a uno soltanto dei debitori solidali, effettuata entro il termine stabilito dalla legge, è sufficiente a impedire la decadenza dell’Amministrazione finanziaria anche nei confronti degli altri coobbligati?
È questo il quesito affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30947 del 26 novembre 2025.
La questione si colloca in un punto particolarmente delicato della riscossione tributaria: quello del coordinamento tra l’unitarietà dell’obbligazione solidale, l’esigenza pubblicistica di conservazione della pretesa erariale e la necessità di garantire a ciascun debitore una piena ed effettiva tutela giurisdizionale.
La risposta fornita dalla Suprema Corte è favorevole all’Amministrazione finanziaria. La tempestiva notificazione della cartella a uno dei coobbligati impedisce il maturare della decadenza anche nei confronti degli altri soggetti obbligati in solido, sebbene questi ultimi abbiano ricevuto l’atto soltanto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Non si tratta, però, di una notificazione capace di produrre indistintamente tutti gli effetti nei confronti dell’intera platea dei condebitori. L’effetto comune riguarda la conservazione del potere di riscossione, mentre restano individuali la conoscenza legale dell’atto, la decorrenza del termine per impugnarlo e l’esercizio delle difese spettanti a ciascun coobbligato.
2. La vicenda processuale
La controversia traeva origine da alcune cartelle di pagamento emesse per il recupero di debiti tributari riferibili a un contribuente deceduto.
Gli atti erano stati notificati entro il termine decadenziale ad alcuni coeredi, obbligati in solido, mentre erano stati recapitati a un’altra coerede soltanto successivamente, quando il termine previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 risultava ormai decorso, se calcolato autonomamente nei suoi confronti.
La contribuente aveva quindi contestato la legittimità della riscossione, sostenendo che il termine decadenziale dovesse essere rispettato separatamente per ciascun condebitore.
I giudici tributari di merito avevano condiviso tale impostazione, considerando tardiva la notificazione effettuata nei confronti della ricorrente. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’agente della riscossione, ha invece ritenuto sufficiente la precedente e tempestiva notificazione eseguita nei confronti degli altri coeredi.
La controversia, pur sorta nell’ambito di una successione ereditaria, assume una portata più generale, poiché il principio affermato riguarda il procedimento di riscossione nei confronti di più soggetti vincolati da un’obbligazione tributaria solidale.
3. Il dato normativo: l’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
Il punto di partenza della motivazione è rappresentato dal testo dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.
La disposizione stabilisce che l’agente della riscossione deve notificare la cartella, entro determinati termini e a pena di decadenza, «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede».
La Corte attribuisce particolare rilievo alla struttura linguistica della norma.
Da un lato, il legislatore utilizza il plurale nell’individuare i soggetti nei cui confronti viene avviato il procedimento di riscossione. Dall’altro, impiega la congiunzione disgiuntiva “o” nel disciplinare la notificazione della cartella.
Secondo l’interpretazione accolta dalla Cassazione, tale formulazione consente all’agente della riscossione, quando proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e di uno o più coobbligati, di notificare tempestivamente la cartella all’uno oppure all’altro. La decadenza viene così impedita rispetto all’obbligazione tributaria nel suo complesso, senza che sia necessario raggiungere, entro il medesimo termine, tutti i soggetti obbligati.
La soluzione era già stata espressamente formulata dalla Cassazione con la sentenza n. 24582 del 10 agosto 2022, secondo cui, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la tempestiva notificazione della cartella a uno dei soggetti nei cui confronti si procede impedisce la decadenza prevista dall’art. 25.
4. Non un’interruzione della decadenza, ma un effetto impeditivo
Sul piano terminologico, è opportuno evitare di affermare che la notificazione compiuta nei confronti di un coobbligato “interrompa” la decadenza.
La decadenza e la prescrizione costituiscono istituti differenti.
La decadenza riguarda il termine entro il quale deve essere esercitato un potere o compiuto un determinato atto. La prescrizione attiene invece all’estinzione del diritto conseguente all’inerzia del titolare protratta per il periodo stabilito dalla legge.
Mentre la prescrizione può essere interrotta e ricominciare a decorrere, rispetto alla decadenza è più corretto parlare di esercizio tempestivo del potere o di effetto impeditivo della sua maturazione.
La notificazione della cartella a uno dei debitori solidali non determina, dunque, una vera e propria “interruzione” del termine decadenziale nei confronti degli altri. Essa rappresenta, secondo la Corte, l’esercizio tempestivo del potere di riscossione con riferimento all’unitaria obbligazione tributaria e impedisce definitivamente il verificarsi della decadenza.
Una volta impedita la decadenza, la successiva attività di riscossione resta sottoposta al diverso limite della prescrizione applicabile al credito.
Questa precisazione non è meramente lessicale. Parlare impropriamente di interruzione della decadenza rischierebbe di sovrapporre due regimi giuridici distinti e di far ritenere che il termine decadenziale possa ricominciare a decorrere, mentre la tesi della Corte muove dall’avvenuto e tempestivo esercizio del potere amministrativo.
5. La specialità della riscossione tributaria
La decisione si fonda anche sulla natura pubblicistica del procedimento di riscossione.
La disciplina tributaria non può essere ricostruita mediante il semplice e automatico recepimento delle categorie civilistiche. La solidarietà fiscale si inserisce infatti in un procedimento amministrativo diretto alla realizzazione di una pretesa erariale, regolato da disposizioni speciali.
L’art. 1310 c.c. stabilisce che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di uno dei debitori solidali producono effetto anche verso gli altri. La norma non detta, invece, una corrispondente disciplina generale in materia di decadenza.
La conclusione raggiunta dalla giurisprudenza più recente non richiede necessariamente un’applicazione analogica dell’art. 1310 c.c. alla decadenza tributaria. La regola viene ricavata direttamente dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dalla particolare struttura del procedimento di riscossione mediante ruolo.
In questa prospettiva, l’atto tempestivamente notificato non incide soltanto sulla sfera individuale del destinatario, ma conserva la pretesa esecutiva derivante dal ruolo, destinata a essere fatta valere nei confronti dei soggetti tenuti a rispondere della medesima obbligazione.
La Corte aveva già precisato, nella sentenza n. 24582 del 2022, che non è necessario fondare la soluzione sull’art. 1310 c.c., poiché la regola emerge dal tenore dello stesso art. 25.
6. Il contrasto giurisprudenziale
La soluzione oggi ribadita dalla Cassazione non è sempre stata pacifica.
Con la sentenza n. 29845 del 13 dicembre 2017, la Suprema Corte aveva accolto una diversa impostazione, escludendo che la notificazione tempestiva compiuta nei confronti di un coobbligato potesse impedire la decadenza anche verso gli altri.
L’orientamento contrario valorizzava la distinzione tra prescrizione e decadenza e considerava il termine decadenziale riferibile alla specifica attività che l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere verso ciascun destinatario.
Poco tempo dopo, l’ordinanza n. 2545 del 1° febbraio 2018 aveva invece risolto la medesima questione in senso favorevole all’efficacia comune della notificazione, facendo emergere un contrasto all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità.
L’indirizzo favorevole all’effetto conservativo è stato successivamente sviluppato dalle pronunce n. 24582 e n. 27713 del 2022.
In particolare, la sentenza n. 27713 del 2022 ha osservato che imporre all’agente della riscossione di notificare la cartella a tutti i coobbligati entro il termine decadenziale potrebbe risultare incompatibile con le ipotesi di responsabilità sussidiaria e con il beneficium excussionis. In tali casi, il riscossore dovrebbe prima agire nei confronti del debitore principale e solo successivamente, verificata l’insufficienza del suo patrimonio, potrebbe rivolgersi al responsabile sussidiario.
L’ordinanza n. 30947 del 2025 si colloca, pertanto, lungo una linea interpretativa ormai consolidata, senza rappresentare una svolta radicalmente innovativa.
La sua importanza risiede piuttosto nella conferma della prevalenza dell’orientamento che considera la tempestiva attivazione nei confronti di un solo debitore idonea a conservare la pretesa verso tutti i soggetti legati dal vincolo di solidarietà.
7. L’autonomia delle posizioni difensive
L’estensione dell’effetto impeditivo della decadenza non equivale all’estensione automatica di ogni effetto della cartella.
Il coobbligato che non abbia ricevuto personalmente l’atto non può essere considerato destinatario di una notificazione eseguita nei confronti di un altro soggetto.
Ne deriva che:
il termine per proporre ricorso non decorre dalla notificazione effettuata all’altro condebitore;
la cartella deve essere successivamente notificata al soggetto nei cui confronti si intenda concretamente procedere;
il coobbligato può contestare la propria responsabilità solidale;
può dedurre eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito;
può far valere i vizi propri della cartella a lui notificata;
può contestare, nei limiti consentiti dal sistema processuale, l’esistenza e la validità del titolo posto a fondamento della riscossione;
conserva le eccezioni personali che non siano comuni agli altri debitori.
La giurisprudenza di legittimità sottolinea, in questo modo, che il coobbligato non perde immediatamente alcun diritto per il solo fatto che la cartella sia stata notificata a un altro soggetto.
L’effetto comune opera sul piano oggettivo della conservazione della pretesa. La tutela difensiva resta invece necessariamente individuale.
È proprio la pienezza delle difese riconosciute al coobbligato a rappresentare, nell’impostazione della Cassazione, il necessario bilanciamento rispetto alla specialità e alla particolare incisività dell’azione di riscossione.
8. La notificazione a uno non “vale per tutti” in senso assoluto
Il principio affermato dall’ordinanza deve essere interpretato con cautela.
L’espressione, frequentemente utilizzata in sede divulgativa, secondo cui “la notifica a uno vale per tutti” rischia infatti di risultare fuorviante.
La notificazione non vale per tutti ai fini della conoscenza legale della cartella. Non vale per tutti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Non autorizza l’agente della riscossione a intraprendere direttamente l’esecuzione contro un soggetto che non abbia ricevuto gli atti necessari. Non elimina, infine, le eccezioni personali del singolo debitore.
La notificazione vale per tutti esclusivamente in relazione all’effetto impeditivo della decadenza.
Occorre quindi distinguere almeno tre piani:
la conservazione del potere di riscossione, che opera nei confronti di tutti i coobbligati;
la notificazione e la conoscenza legale dell’atto, che restano individuali;
l’esercizio del diritto di difesa, che appartiene autonomamente a ciascun destinatario.
Confondere questi diversi profili comporterebbe una indebita trasformazione della solidarietà tributaria in una sorta di rappresentanza processuale reciproca tra condebitori, estranea al sistema.
9. Un possibile effetto di “supersolidarietà”?
La soluzione accolta dalla Cassazione rafforza notevolmente la posizione dell’Amministrazione finanziaria.
Attraverso una sola notificazione tempestiva, la pretesa viene sottratta alla decadenza anche nei confronti di soggetti che potrebbero ricevere la cartella molto tempo dopo.
Da questo punto di vista, la ricostruzione giurisprudenziale può essere descritta come una forma particolarmente intensa di solidarietà, talvolta definita in dottrina e nella giurisprudenza tributaria di merito come “supersolidarietà”.
Tale qualificazione evidenzia il rischio che il vincolo solidale, da criterio relativo all’adempimento dell’obbligazione, finisca per incidere anche sulla disciplina temporale del potere amministrativo.
Il punto maggiormente problematico riguarda la posizione del coobbligato tardivamente raggiunto dalla cartella. Quanto più ampio è il periodo trascorso, tanto più difficile può risultare la ricostruzione dei fatti, il reperimento della documentazione e l’esercizio concreto delle difese.
La soluzione della Cassazione appare orientata a evitare che l’Amministrazione perda il credito quando abbia tempestivamente manifestato la volontà di riscuoterlo nei confronti di almeno uno dei soggetti obbligati. Tuttavia, tale esigenza deve essere rigorosamente bilanciata con i principi di certezza del diritto, buona amministrazione ed effettività della tutela giurisdizionale.
L’effetto impeditivo non può pertanto essere trasformato in una generale sanatoria delle inerzie successive dell’Amministrazione.
Una volta tempestivamente notificata la cartella a uno dei coobbligati, la pretesa resta comunque soggetta alla prescrizione e agli ulteriori termini che disciplinano le singole fasi della riscossione.
10. Le condizioni per l’applicazione del principio
Il principio espresso dalla Cassazione presuppone l’esistenza di alcune condizioni che devono essere verificate nel caso concreto.
In primo luogo, deve sussistere un’effettiva obbligazione solidale. La solidarietà non può essere semplicemente presunta per la presenza di più soggetti interessati alla medesima vicenda, ma deve derivare da una specifica disposizione normativa o dal titolo applicabile.
In secondo luogo, la cartella notificata al primo coobbligato deve essere valida e tempestiva. Una notificazione nulla, inesistente o effettuata oltre il termine non può produrre l’effetto impeditivo riconosciuto dalla Corte.
In terzo luogo, deve trattarsi della medesima pretesa tributaria. L’effetto comune non può essere esteso a debiti diversi o fondati su distinti presupposti impositivi.
Infine, il soggetto successivamente raggiunto dalla riscossione deve ricevere un atto adeguatamente motivato, dal quale risultino la ragione del credito e il titolo della responsabilità solidale attribuitagli.
L’ordinanza n. 30947 del 2025 non può quindi essere interpretata come una generale possibilità per l’Amministrazione di prescindere dalle regole sulla notificazione e sulla motivazione degli atti.
11. Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 30947 del 2025 consolida un indirizzo interpretativo ormai chiaramente favorevole all’efficacia conservativa della solidarietà tributaria.
La tempestiva notificazione della cartella a uno dei coobbligati dimostra, secondo la Corte, che l’Amministrazione ha esercitato nei termini il potere di riscossione. La decadenza non può pertanto essere invocata dagli altri condebitori per il solo fatto di avere ricevuto personalmente l’atto in un momento successivo.
La soluzione risponde all’esigenza di salvaguardare l’unitarietà della pretesa erariale e di evitare che la complessità dei rapporti tra debitore principale, responsabili solidali e responsabili sussidiari determini l’inesigibilità del credito.
Essa presenta, tuttavia, profili problematici.
L’interpretazione attribuisce alla congiunzione disgiuntiva contenuta nell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 una portata particolarmente incisiva e finisce per riconoscere alla notificazione effettuata verso un singolo debitore un’efficacia che supera la sua sfera personale.
Per mantenere il sistema compatibile con il diritto di difesa, il principio deve essere circoscritto alla sola conservazione del potere di riscossione.
La solidarietà non può trasformarsi in conoscenza collettiva degli atti né in un meccanismo attraverso il quale l’inerzia verso il singolo contribuente venga resa indefinitamente irrilevante.
La notificazione tempestiva a uno impedisce la decadenza verso gli altri, ma non elimina la necessità di notificare individualmente gli atti, non anticipa la decorrenza dei termini processuali e non priva ciascun coobbligato delle proprie eccezioni.
È lungo questa linea di confine — tra unitarietà della pretesa erariale e autonomia delle garanzie individuali — che dovrà essere valutata l’applicazione concreta dell’orientamento consolidato dalla Cassazione.
Riferimenti essenziali
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 26 novembre 2025, n. 30947;
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 10 agosto 2022, n. 24582;
Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 22 settembre 2022, n. 27713;
Corte di Cassazione, sentenza 13 dicembre 2017, n. 29845;
Corte di Cassazione, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2545;
art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
art. 1310 c.c.
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Avv. Antonio Ardimento
Ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell'ottobre del 2014, presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", discutendo la mia tesi di laurea in diritto tributario.Successivamente, ho proseguito il percorso giuridico nella pratica professionale forense, nei settori diritto civile-diritto del lavoro.Dal mese di febbraio 2015 e fino all'agosto 2016 ho svolto un tirocinio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.Ho potuto approfondire le tematiche sottese alla vasta area del diritto del lavoro, sia del settore privato che di quello pubblico.Nel mese di ottobre 2017 mi sono abilitato come Avvocato presso la corte di Appello di Bari, con voto agli esami orali pari a 300/300.Ho esercitato la professione legale fino al mese di dicembre 2018.Durante tutto il percorso pre e post universitario, ho sempre affiancato il lavoro allo studio, in svariate realtà multi nazionali nei settori amministrativo-legali. Nel contempo, ho iniziato a provare un forte trasporto personale e professionale nel settore HR.Dal mese di gennaio 2018 fino al mese di gennaio 2019 ho iniziato il mio percorso volto all'acquisizione delle competenze richieste nell'ambito delle risorse umane, dapprima con un master di durata annuale e poi con diversi corsi di formazione orientati alle tecniche di selezione e di gestione amministrativa delle risorse.In seguito, ho iniziato la mia attività professionale in agenzie per il lavoro e società private come Recruiter e consulente legale del lavoro.Dal 2020 ho intrapreso una nuova entusiasmante avventura nella Pubblica Amministrazione.Nel mese di giugno 2023 ho conseguito la laurea magistrale in "Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni" presso l'Università "Mercatorum" di Roma.Ho rivestito altresì le funzioni di componente di commissione in pubblici concorsi nonché di professore a Contratto per l'a.a. 2023/2024 presso l'Università LUM di Casamassima, nella disciplina: "Organizational Behaviour".
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