La responsabilità dell’appaltatore per i danni ai terzi dall’esecuzione dell’opera

La responsabilità dell’appaltatore per i danni ai terzi dall’esecuzione dell’opera

Cass. Civ., Sez. III, 31 Marzo 2016, n. 6231

Nell’ipotesi in cui lavori di escavazione siano affidati dal proprietario in appalto, non sussiste responsabilità del proprietario committente ove non risulti accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro.

a cura di Gennaro Dezio

Il caso

Il proprietario di un immobile citava in giudizio i proprietari del fondo vicino interessato dai lavori di escavazione

I convenuti, resistenti, chiamavano in causa la società appaltatrice

I giudici di merito in primo luogo rigettavano la domanda.

Escludevano inoltre l’estensione della legittimazione passiva dell’appaltatore, in quanto, questi, era stato chiamato in garanzia e non quale terzo responsabile.

La decisione

La Suprema Corte conferma quell’orientamento ormai condiviso in giurisprudenza secondo il quale l’appaltatore è da ritenersi unico responsabile dei danni subiti da terzi a seguito dell’esecuzione dell’opera.

Infatti, l’appaltatore, in base a quanto disposto dall’art. 1655 c.c., esplica l’attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio apprestando i mezzi adatti e curando le modalità.

L’autonomia in questione non è da escludere neanche in presenza di un direttore dei lavori che è da considerarsi un rappresentante del committente relativamente ai soli aspetti tecnici.

La Corte, confermando quindi una consolidata giurisprudenza, precisa che una corresponsabilità del committente può eccezionalmente essere configurata:

  • in caso di specifica violazione da parte del committente delle regole cautelari previste dall’art 2043 c.c.;

  • quando l’evento sia riferibile allo stesso committente per culpa in eligendo. Questa ipotesi si verifica quando l’opera sia stata affidata ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero nel caso del c.d. appalto a regia. Nell’appalto a regia l’appaltatore in base al contratto o comunque nel concreto svolgimento dello stesso, dovrà agire come nudus minister dell’appaltatore, semplicemente eseguendo gli ordini e senza nessuna autonomia;

  • nell’eventualità, infine, che il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nell’esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto stesso.

La sentenza ha precisato che, nel caso di specie, la pretesa attorea non può essere accolta dato che il proprietario del fondo danneggiato non ha proceduto all’allegazione ed alla prova di alcuna circostanza a supporto di un’eventuale deroga al principio di responsabilità del solo appaltatore, pronunciando, così, l’infondatezza della domanda dell’attore fondata sull’art 1655 c.c.

La pronuncia in esame rigetta poi anche le argomentazioni fondate sull’art. 840 c.c, in mancanza di elementi valutabili in tal senso.

La responsabilità del proprietario di un fondo per danni derivanti da una attività di escavazione ex art. 840 c.c. non opera in senso oggettivo, richiedendo, infatti, una condotta colposa. Anche in tal caso la responsabilità ricade esclusivamente sull’appaltatore ove non risulti accertato (come nella fattispecie in esame) che il committente sulla base del contratto di appalto abbia impartito prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o, intervenuto per chiedere il rispetto delle norme di sicurezza, se ne sia avvalso per impartire determinate prescrizioni rivelatesi in seguito causa diretta o indiretta del danno.

PER APPROFONDIMENTI

Acquista Struttura dell’appalto e responsabilità dell’appaltatore su Amazon.it

In questa circostanza, gli Ermellini hanno, tra l’altro, nuovamente confermato che un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente volto ad evitare che dall’opera possano derivare delle lesioni al principio del naeminem laedere può configurarsi solo relativamente al fine di evitare specifiche violazioni di regole di cautela.

In conclusione, la Suprema Corte anche in questa pronuncia ha voluto ribadire la posizione di autonomia dell’appaltatore, dominus nell’organizzazione e nella regolazione dello svolgimento del lavoro, strettamente connessa all’assunzione del rischio in capo allo stesso e che esclude ogni rapporto istitutorio tra committente ed appaltatore.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti

La riserva del servizio civile tra norma di protezione e giurisdizione ordinaria

La riserva del servizio civile tra norma di protezione e giurisdizione ordinaria

Note critiche a Cons. Stato, Sez. V, 27 febbraio 2026, n. 1560 Abstract. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1560 del 2026 affronta il tema del...

Ottemperanza di chiarimenti, contenuto e limiti dell’istituto. Commento alla sentenza n. 9135/2025 del Consiglio di Stato.

Ottemperanza di chiarimenti, contenuto e limiti dell’istituto. Commento alla sentenza n. 9135/2025 del Consiglio di Stato.

Abstract. L’ istituto dell’ottemperanza di chiarimenti costituisce un valido strumento a disposizione delle pubbliche amministrazioni per la...

Concorso Sostegno, motivi di salute: la prova orale va differita anche a calendario concluso

Concorso Sostegno, motivi di salute: la prova orale va differita anche a calendario concluso

La vicenda trae origine dalla partecipazione di una candidata ad una procedura concorsuale per titoli ed esami finalizzata all’accesso ai ruoli...

Il principio dispositivo “a trazione amministrativa”: art. 46 c.p.a., vicinanza della prova e limiti dell’acquisizione officiosa

Il principio dispositivo “a trazione amministrativa”: art. 46 c.p.a., vicinanza della prova e limiti dell’acquisizione officiosa

T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 febbraio 2026, n. 612 Abstract: La sentenza affronta il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno UE...