
Magistratura onoraria: la Corte costituzionale boccia il limite dei 10 anni di anzianità
Sommario: 1. Il contesto normativo e la questione sollevata – 2. La legge-delega n. 57 del 2016 e la gerarchia dei criteri di preferenza – 3. Il decreto legislativo n. 116 del 2017 e l’introduzione del limite massimo – 4. Il sindacato della Corte costituzionale sull’eccesso di delega – 5. Prospettive sistematiche e ricadute future
1. Il contesto normativo e la questione sollevata
La sentenza n. 213 del 2025 della Corte costituzionale interviene su un nodo cruciale della riforma della magistratura onoraria: il rapporto tra legge-delega e decreto legislativo attuativo nella definizione dei criteri di selezione.
Il giudizio trae origine dall’ordinanza del T.A.R. Lazio che ha censurato l’art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui introduce «il limite massimo di dieci anni di anzianità» quale parametro di prevalenza.
Tale previsione, applicata nelle procedure di selezione, ha determinato l’effetto paradossale di far prevalere candidati più giovani su altri con maggiore esperienza professionale, una volta superata la soglia decennale. La questione è stata ricondotta dal rimettente, in modo rigoroso, al parametro dell’art. 76 Cost., denunciando un eccesso di delega.
2. La legge-delega n. 57 del 2016 e la gerarchia dei criteri di preferenza
Il fulcro argomentativo della decisione risiede nella lettura dell’art. 2, comma 3, lettera c), della legge n. 57 del 2016, che imponeva di «prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica».
La Corte valorizza il dato letterale, sottolineando come il legislatore delegante abbia adottato un grado di specificità tale da non lasciare margini di rimodulazione. L’anzianità professionale emerge come criterio primario e indefettibile, mentre l’età anagrafica assume rilievo solo in via subordinata, quale criterio residuale.
3. Il decreto legislativo n. 116 del 2017 e l’introduzione del limite massimo
In questo quadro, l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 116 del 2017 introduce una cesura significativa, prevedendo che la maggiore anzianità rilevi solo «con il limite massimo di dieci anni».
Tale scelta normativa, lungi dall’essere un mero dettaglio tecnico, altera l’ordine dei criteri di preferenza fissato dalla delega.
Come evidenziato dalla Corte, il risultato concreto è che, tra candidati con anzianità superiore al limite, «risulta prevalente non quello con più anni di esercizio della professione, ma il più giovane». Si realizza così un capovolgimento della ratio delegante, non sorretto da alcuna esplicitazione nella relazione illustrativa del decreto.
4. Il sindacato della Corte costituzionale sull’eccesso di delega
La Corte ribadisce principi consolidati in materia di delegazione legislativa, ricordando che la discrezionalità del legislatore delegato deve essere «apprezzata e ritenuta in relazione al grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega».
Nel caso di specie, lo scrutinio è «molto stretto», proprio perché la delega era puntuale. L’argomento difensivo dell’Avvocatura dello Stato, fondato su un presunto bilanciamento tra esperienza e rinnovamento generazionale, viene respinto: il bilanciamento era già stato compiuto dal Parlamento, che aveva stabilito un ordine gerarchico chiaro.
L’introduzione del limite decennale si configura, pertanto, come un’inammissibile innovazione, culminata nella declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole censurate.
5. Prospettive sistematiche e ricadute future
La pronuncia assume un rilievo che travalica la singola fattispecie concorsuale. Essa riafferma, con nettezza, che il rispetto della legge-delega non è un adempimento formale, ma un vincolo sostanziale che tutela l’equilibrio tra Parlamento e Governo.
Sul piano sistemico, la decisione impone una rilettura delle graduatorie interessate e rafforza il principio secondo cui l’esperienza professionale, quando espressamente valorizzata dal legislatore, non può essere neutralizzata da limiti surrettizi.
In prospettiva, la sentenza n. 213 del 2025 rappresenta un monito per le future riforme: la flessibilità dell’attuazione non può mai tradursi in una riscrittura delle scelte politiche fondamentali operate dal legislatore delegante.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore a Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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