Le clausole di continuazione automatica tra diritto successorio e diritto societario

Le clausole di continuazione automatica tra diritto successorio e diritto societario

Sommario: 1. Le clausole di continuazione e la deroga convenzionale all’articolo 2284 c.c. – 2. Le tipologie di clausole di continuazione – 3. Le clausole di continuazione automatica: tra ammissibilità e invalidità – 4. Conclusioni

1. Le clausole di continuazione e la deroga convenzionale all’articolo 2284 c.c.

L’articolo 2284 c.c., secondo autorevole dottrina, rappresenta la Grundnorm in tema di morte del socio nell’ambito delle società di persone.

Tale disposizione, dettata nell’ambito delle società semplici, trova applicazione anche alle s.n.c. e alle s.a.s., per espresso richiamo normativo.

La morte del socio, sin dal diritto romano, ha sempre rappresentato un evento tragico per la compagine sociale, che viene stravolta dal venir meno di uno dei soci e, inevitabilmente, ciò ha ripercussioni negative sulla stabilità del vincolo associativo incentrato sul rapporto personalistico e a carattere fiduciario tipico delle società di persone.

Il codice civile del 1942, frutto dell’unificazione del codice di commercio e del codice civile, cerca di superare la regola romanistica secondo cui morte soci societas solvitur.

L’articolo 2284 c.c., infatti, prevede accanto alla tradizionale regola dello scioglimento della società, a seguito della morte del socio, altre due possibilità: la liquidazione della quota del socio defunto agli eredi e la possibilità di continuare la società con gli eredi del de cuius, laddove questi ultimi esprimano il proprio consenso.

Il modello legale delineato dal legislatore storico, recepisce la necessità di salvaguardare la conservazione dell’assetto societario, anche in presenza di un evento tanto funesto, quale appunto la morte del socio, in omaggio al principio di conservazione del contratto, principio generale dell’ordinamento giuridico, come consacrato dall’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Accanto al modello legale, la norma in esame prevede la possibilità per i soci di optare per un diverso assetto (cd. modello convenzionale), laddove uno dei soci venga meno.

L’articolo 2284 c.c., infatti, si apre con la clausola: “Salvo contraria disposizione del contratto sociale”, la quale evidenzia la natura dispositiva della norma, permettendo ai soci superstiti di regolare la vicenda della morte di uno di essi, già prima di questo evento, attraverso la predisposizione di apposite clausole contenute negli statuti societari, le cd. clausole di continuazione.

2. Le tipologie di clausole di continuazione

Quando si discorre di clausole di continuazione, la dottrina è solita fare la seguente tripartizione in: clausole di continuazione facoltativa, clausole di continuazione obbligatoria e clausole di continuazione automatica.

Tali convenzioni, inserite negli statuti societari, secondo alcuni Autori costituirebbero delle controverse figure di patti successori, dal momento che andrebbero ad incidere direttamente, o quantomeno indirettamente,con il divieto posto dall’articolo 458 c.c.

Le clausole di continuazione facoltativa sono ammesse dalla quasi totalità della dottrina e della giurisprudenza, in quanto attraverso le medesime l’erede accetta l’eredità, ma non diventa automaticamente socio, poiché è necessaria una manifestazione di volontà negoziale, che sarà oggetto di iscrizione nel registro delle imprese, avendo la società subito una modifica della compagine sociale.

Le clausole di continuazione obbligatoria, invece, prevedono sia per i soci superstiti sia per gli eredi del defunto, l’obbligo di continuare la società.

Laddove gli eredi decidano di non prestare il consenso alla continuazione della società, dovranno risarcire i soci superstiti del danno sofferto, non essendo la pretesa di questi ultimi suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 c.c.

Tali clausole di continuazione, seppure sul punto vi siano delle voci discordanti, sono ammesse poiché si evidenzia come operi, in tal caso, un duplice consenso: sia quello dei soci sia quello degli eredi, anche se prestati in momenti diversi.

Il problema si pone soprattutto rispetto alle clausole di continuazione automatica, anche dette clausole di successione.

Sulla base di tali convenzioni inserite negli statuti societari, si stabilisce che per effetto dell’accettazione dell’eredità, l’erede acquisti automaticamente la qualifica di socio, subentrando automaticamente nella posizione del suo dante causa e facendo ingresso nella compagine sociale.

Il problema, in tal caso, deriva dalla mancanza di qualsivoglia forma di consenso da parte dell’erede, a differenza delle altre tipologie di clausole di continuazione.

Senza dubbio, le clausole di successione mirano a rafforzare la garanzia patrimoniale dei creditori sociali: al patrimonio del socio defunto si aggiunge il patrimonio dell’erede, entrambi destinati a coprire i debiti sociali pregressi e posteriori.

3. Le clausole di continuazione automatica: tra ammissibilità e invalidità

L’interrogativo che pongono le clausole di successione è il seguente: fino a dove può spingersi l’autonomia privata, laddove vi sia una trasmissione mortis causa della quota di partecipazione illimitatamente responsabile?

Inoltre, va ribadito ai fini che qui interessano, che non può essere negata la circostanza che attraverso le stesse si supera inter vivos il requisito del consenso alla continuazione della società ai sensi dell’articolo 2284 c.c.

Sulla loro ammissibilità, tuttavia, si registrano opinioni diverse in dottrina e in giurisprudenza.

Secondo un orientamento dottrinale, a cui fa seguito una giurisprudenza di legittimità permissiva, tali clausole sarebbero valide non ponendo problemi con i principi di diritto successorio con i principi di diritto societario.

Il divieto di cui all’articolo 458 c.c. non sarebbe pregiudicato, poiché sarebbe lasciata libera la facoltà del testatore di individuare l’erede o il legatario, ma al tempo stesso non sarebbe violato nemmeno il principio di diritto societario in base al quale per divenire soci illimitatamente responsabili occorre il consenso, l’erede, infatti, è libero di rinunziare all’eredità o, comunque, di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.

A tale orientamento, si contrappone una dottrina granitica che nega la validità della clausola di successione, in quanto violerebbe il divieto del patto successorio istitutivo.

Siffatta tesi evidenzia come, non solo sarebbe limitata la facoltà del testatore nella scelta dell’erede o del legatario, ma vi sarebbe un altro problema: l’adesione alla società, per effetto dell’accettazione dell’eredità, opererebbe come condizione di acquisto inter vivos.

A parere di chi scrive, nemmeno questa tesi appare del tutto convincente, anche se ciò neppure conduce all’adesione alla tesi favorevole all’ammissibilità delle stesse.

La tesi allo stato attuale, preferibile e prevalente, è quella che nega la validità delle clausole di successione, poiché non facilmente conciliabili con i principi di diritto successorio e di diritto societario: il rispetto dell’uno preclude il rispetto dell’altro e viceversa.

La responsabilità patrimoniale limitata derivante dalla scelta di aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario, mal si addice alla responsabilità patrimoniale illimitata propria delle società di persone.

4. Conclusioni

Una soluzione prospettabile, forse, anche alla luce della tesi più seguita, potrebbe essere quella di considerare nulle le clausole di successione, ma suscettibili di conversione ai sensi dell’articolo 1424 c.c. o nelle clausole di continuazione obbligatoria, laddove ammesse, o nelle clausole di continuazione facoltativa.

La questione, ancora aperta, anima e, forse, animerà ancora gli studiosi del diritto.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti

Vendita con patto di riscatto

Vendita con patto di riscatto

Sommario: 1. Nozione, struttura e ambiti di applicazione della vendita con patto di riscatto – 2. Natura giuridica del riscatto...

Il direttore dei lavori e le sue responsabilità

Il direttore dei lavori e le sue responsabilità

Sommario: 1. Un inquadramento generale sulla disciplina del contratto di appalto e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti: – 2. La...

Un comodato per la piccola Cosette

Un comodato per la piccola Cosette

Commento a Cass. Civ., ordinanza 17095/25 Abstract: in caso di estinzione del comodato e richiesta di restituzione da parte del comodante, il...

Obbligazioni a soggetto determinabile: il delicato confine dell’ammissibilità

Obbligazioni a soggetto determinabile: il delicato confine dell’ammissibilità

Nel codice civile non è rinvenibile una nozione di obbligazione. Il rapporto obbligatorio però può essere inteso come quel rapporto coercibile in...