Avvocato “animale sociale”: la negoziazione assistita dopo la Cartabia

Avvocato “animale sociale”: la negoziazione assistita dopo la Cartabia

Abstract [ITA]. Nata nel 2014 quale strumento di deflazione del contenzioso, la negoziazione assistita ha progressivamente assunto una funzione più ampia, sino a divenire una componente stabile del sistema della giustizia civile. La riforma Cartabia ne ha ampliato l’ambito applicativo e ne ha rafforzato la struttura, mentre la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito il rapporto tra negoziazione, processo e condizioni di procedibilità. Muovendo anche dai contributi dell’avv. Maria Silvia Zampetti e dell’avv. Giorgio Rossi, pubblicati sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, il presente contributo propone una lettura dell’istituto centrata sulla trasformazione del ruolo dell’avvocato: non più soltanto difensore nel processo, ma gestore del conflitto e protagonista della sua possibile composizione.

Abstract [ENG] Introduced in 2014 as a mechanism aimed at reducing civil litigation, assisted negotiation has progressively acquired an autonomous role within the Italian justice system. The Cartabia Reform expanded its scope and strengthened its procedural framework, while the Supreme Court has clarified its relationship with judicial proceedings and procedural admissibility. Drawing also on the contributions of Maria Silvia Zampetti and Giorgio Rossi, published by the Florence Bar Association, this paper focuses on the changing role of the lawyer, who increasingly acts not only as a courtroom advocate but also as a manager of disputes and a principal actor in consensual justice.

Sommario: 1. Dal filtro processuale alla nuova cultura della controversia – 2. Zampetti e Rossi: due letture che anticipavano l’evoluzione dell’istituto – 3. La Cassazione e il confine tra negoziazione e processo – 4. Le Sezioni Unite: non sulla negoziazione, ma sulla logica delle condizioni di procedibilità – 5. La Cartabia e la trasformazione del ruolo dell’avvocato – 6. Conclusioni: il processo come extrema ratio?

 

1. Dal filtro processuale alla nuova cultura della controversia

Quando il legislatore introdusse la negoziazione assistita con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, l’istituto fu prevalentemente letto attraverso la categoria della deflazione. L’obiettivo appariva evidente: impedire che ogni controversia, anche quella suscettibile di una soluzione concordata, arrivasse immediatamente davanti al giudice.

Questa lettura non era errata, ma era incompleta. A più di dieci anni dall’introduzione dell’istituto, la negoziazione assistita può essere osservata da una prospettiva diversa. Il suo significato più importante non consiste infatti nel numero di cause che riesce a sottrarre ai tribunali, bensì nella progressiva trasformazione della funzione dell’avvocato.

Nella negoziazione assistita il professionista non si limita a predisporre la domanda giudiziale e a sostenere davanti al giudice la posizione del proprio cliente. Egli entra nel conflitto in una fase anteriore alla giurisdizione e viene chiamato a comprendere interessi, margini di concessione, rischi processuali e possibili soluzioni. La controversia viene così sottoposta ad una prima verifica di sostenibilità giudiziale e, contemporaneamente, di “componibilità” negoziale.

È un passaggio di non poco conto. L’avvocato diviene, prima ancora che patrocinatore di una lite, interprete della lite.

La stessa struttura dell’istituto lo dimostra: le parti convengono di cooperare per risolvere amichevolmente una controversia vertente su diritti disponibili mediante l’assistenza degli avvocati; l’eventuale accordo, sottoscritto dalle parti e dai difensori, acquista poi una particolare forza giuridica.

La negoziazione assistita non costituisce dunque una parentesi estranea al processo. È piuttosto un luogo nel quale la competenza processuale dell’avvocato viene utilizzata per evitare, quando possibile, il processo.

È questa, probabilmente, la prospettiva nella quale deve essere riletta anche l’evoluzione successiva dell’istituto.

2. Zampetti e Rossi: due letture che anticipavano l’evoluzione dell’istituto

In questa ricostruzione conservano interesse i contributi dell’avv. Maria Silvia Zampetti e dell’avv. Giorgio Rossi, entrambi pubblicati sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Il contributo di Zampetti, maggiormente rivolto all’elaborazione giurisprudenziale, coglieva uno dei problemi destinati a caratterizzare la prima fase dell’istituto: la negoziazione assistita doveva trovare il proprio posto all’interno di un sistema processuale ancora fortemente costruito attorno alla giurisdizione. Non si trattava soltanto di introdurre una procedura nuova, ma di stabilire come essa dovesse convivere con le forme tradizionali della tutela giudiziaria.

Il lavoro di Giorgio Rossi valorizzava invece soprattutto la dimensione operativa. E proprio questo aspetto appare oggi particolarmente significativo. La negoziazione assistita non può essere ridotta alla corretta compilazione di un invito o di una convenzione: la qualità della procedura dipende dall’effettiva capacità dei difensori di trasformare un conflitto in uno spazio di trattativa giuridicamente governato.

Le due prospettive, pur appartenendo ad una fase precedente alla riforma Cartabia, possono dunque essere lette insieme. Da un lato, la necessità di comprendere la collocazione sistematica dell’istituto; dall’altro, la centralità della sua concreta gestione professionale.

L’evoluzione normativa successiva ha confermato entrambe le intuizioni.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha infatti ampliato le possibilità di ricorso alla negoziazione assistita, introducendo, tra l’altro, la disciplina relativa alle controversie individuali di lavoro, senza trasformare tale procedimento in una condizione di procedibilità dell’azione. La legge delega aveva espressamente previsto questa possibilità, stabilendo anche la necessità di assicurare all’accordo il regime di stabilità protetta previsto dall’art. 2113, quarto comma, c.c.

La negoziazione, dunque, non è più soltanto una barriera posta prima del processo: diventa progressivamente uno strumento autonomo di composizione della controversia.

3. La Cassazione e il confine tra negoziazione e processo

La giurisprudenza di legittimità ha contribuito in maniera significativa a delimitare il campo di applicazione dell’istituto.

Un primo arresto importante è rappresentato da Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2023, n. 16889. La Corte ha chiarito che, nei procedimenti per ingiunzione, la negoziazione assistita non è obbligatoria né nella fase monitoria né nell’eventuale successiva opposizione, in forza dell’espressa esclusione prevista dall’art. 3, comma 3, lett. a), del d.l. n. 132/2014. La Corte ha inoltre sottolineato la ratio deflattiva dell’istituto: una volta che la controversia sia già giunta davanti al giudice attraverso un procedimento espressamente escluso dall’obbligo, imporre successivamente la negoziazione produrrebbe un effetto contrario alla stessa finalità della disciplina.

Il principio è importante perché mostra che la condizione di procedibilità non può essere interpretata in maniera meccanica. La negoziazione assistita non è un rito da applicare indifferentemente ad ogni controversia: è uno strumento collocato dal legislatore in un determinato punto del rapporto tra tutela stragiudiziale e tutela giudiziale.

Ancora più interessante è Cass. civ., sez. III, 18 dicembre 2024, n. 33147, che ha affrontato un problema apparentemente minore ma in realtà assai significativo nella pratica: la comunicazione dell’invito alla negoziazione assistita effettuata mediante raccomandata ordinaria e il momento dal quale decorre il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina dell’istituto.

La Corte ha stabilito che, in caso di temporanea assenza del destinatario e successivo deposito della raccomandata in giacenza, il termine non decorre necessariamente dalla scadenza dell’intero periodo di giacenza; ove non operi la presunzione di conoscibilità dell’art. 1335 c.c., il dies a quo viene individuato allo scadere del decimo giorno dal tentativo di consegna, secondo un criterio mutuato dalla disciplina delle notificazioni postali degli atti giudiziari. La decisione è stata espressamente inserita dalla stessa Corte nella rassegna della giurisprudenza civile del dicembre 2024.

È un esempio eloquente di come la negoziazione assistita sia ormai divenuta terreno di autentica elaborazione processuale: questioni apparentemente tecniche, quali la conoscibilità dell’invito e la decorrenza dei termini, possono incidere direttamente sull’avveramento della condizione di procedibilità.

Ma è soprattutto la Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2025, n. 26431 a mostrare quanto l’istituto sia ormai penetrato nella struttura della tutela giudiziale.

La Corte ha affrontato il caso dell’avvocato che, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., si difende personalmente in una controversia relativa al pagamento dei propri compensi. La questione era se tale situazione potesse rientrare nell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 7, del d.l. n. 132/2014 per le controversie nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente.

La risposta è stata negativa. Secondo la Corte, l’esenzione riguarda le ipotesi nelle quali la parte può stare in giudizio senza difensore, non quella dell’avvocato che, pur potendo esercitare personalmente la difesa ai sensi dell’art. 86 c.p.c., agisce nella veste contemporanea di parte e difensore. Anche in questo caso, dunque, la negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità.

La decisione è particolarmente significativa perché porta il problema al cuore della funzione dell’avvocato. L’eccezione non può essere estesa fino a far dipendere l’applicazione della negoziazione dalla scelta soggettiva del professionista di difendersi da solo.

La Corte considera quindi la negoziazione come un procedimento dotato di una propria autonomia rispetto alla successiva scelta delle modalità di difesa nel giudizio.

4. Le Sezioni Unite: non sulla negoziazione, ma sulla logica delle condizioni di procedibilità

Qui occorre essere precisi.

Non esiste, allo stato, una pronuncia delle Sezioni Unite specificamente dedicata alla negoziazione assistita paragonabile alla Cass. SS.UU. n. 3452/2024 sulla mediazione.

Ma proprio per questo la pronuncia del 2024 può assumere un ruolo centrale, purché venga utilizzata per quello che realmente è: un precedente nomofilattico sulla logica delle condizioni di procedibilità nel sistema ADR, non una sentenza sulla negoziazione assistita.

Con la Cass. civ., Sezioni Unite, 7 febbraio 2024, n. 3452, la Corte ha stabilito, con riferimento alla mediazione obbligatoria, che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 riguarda l’atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali, fermo restando il dovere del mediatore di considerare gli interessi delle parti e quello del giudice di esperire il tentativo di conciliazione nel corso del processo quando possibile.

Il punto che interessa la negoziazione assistita non è dunque la specifica soluzione della controversia decisa dalle Sezioni Unite, ma il principio metodologico sottostante: uno strumento di composizione alternativa non può essere interpretato in modo tale da trasformarsi in un inutile aggravio della tutela giurisdizionale.

La sentenza n. 3452/2024 muove, infatti, da una considerazione essenziale: la condizione di procedibilità deve favorire la composizione della lite e l’utilizzazione razionale delle risorse giudiziarie, non produrre un effetto di intralcio alla risposta di giustizia.

È una prospettiva perfettamente compatibile con la giurisprudenza maturata sulla negoziazione assistita.

La stessa Cass. n. 16889/2023, nell’escludere l’obbligo di negoziazione nei procedimenti monitori e nella successiva opposizione, aveva sottolineato che una diversa soluzione avrebbe prodotto un effetto contrario alla finalità deflattiva dell’istituto.

Si delinea così una linea interpretativa comune: la procedibilità è uno strumento, non un fine.

Ed è probabilmente questo il punto nel quale la negoziazione assistita incontra la più generale evoluzione delle ADR. Il legislatore può condizionare temporaneamente l’accesso alla decisione giudiziale ad un previo tentativo di composizione; ma l’interpretazione della condizione non può arrivare al punto di sacrificare irragionevolmente l’effettività della tutela.

L’assenza di una pronuncia delle Sezioni Unite specificamente dedicata alla negoziazione non rappresenta, quindi, un vuoto assoluto. La materia si è sviluppata attraverso una giurisprudenza di legittimità progressivamente coerente e attraverso principi nomofilattici elaborati nel più ampio settore delle condizioni di procedibilità.

5. La Cartabia e la trasformazione del ruolo dell’avvocato

La riforma Cartabia rende questa evoluzione ancora più evidente.

L’estensione della negoziazione alle controversie di lavoro, la valorizzazione delle modalità telematiche e la maggiore organicità della disciplina mostrano che il legislatore non considera più l’istituto come un semplice filtro destinato a precedere il processo.

La negoziazione assistita diventa uno spazio nel quale la professionalità dell’avvocato assume una dimensione diversa.

Il difensore deve saper valutare non soltanto la fondatezza della pretesa, ma anche il suo valore negoziale; non soltanto la probabilità di successo in giudizio, ma il costo economico e temporale del giudizio; non soltanto il diritto astrattamente spettante al cliente, ma la soluzione concretamente più conveniente.

Questa trasformazione è particolarmente evidente quando si considera che l’accordo raggiunto all’esito della procedura può costituire titolo esecutivo. La negoziazione non conduce dunque necessariamente ad una semplice transazione privata priva di ulteriori effetti: il risultato dell’attività negoziale può assumere una forza tale da rendere superfluo il ricorso successivo al giudice anche nella fase esecutiva.

Il sistema si sposta così, lentamente ma in modo evidente, dalla cultura della decisione alla cultura della soluzione.

È proprio qui che i contributi di Zampetti e Rossi acquistano un significato che supera la loro collocazione temporale. La prima ha contribuito a leggere la negoziazione attraverso il filtro della giurisprudenza e della sua collocazione processuale; il secondo ha posto in evidenza la necessità di una gestione concretamente professionale della procedura. La riforma successiva ha finito per unire queste due dimensioni.

Il nuovo avvocato negoziatore deve infatti conoscere il processo proprio per poterlo evitare quando ciò sia nell’interesse del cliente.

6. Conclusioni: il processo come extrema ratio?

A dieci anni dall’introduzione della negoziazione assistita, la domanda non è più se l’istituto abbia funzionato come strumento di deflazione.

La domanda più interessante è un’altra: se abbia contribuito a modificare la concezione stessa della tutela civile.

La risposta, almeno in parte, può essere positiva.

La negoziazione assistita non ha sostituito il processo e non potrebbe farlo. La decisione giudiziale rimane indispensabile quando il conflitto non è componibile o quando la natura del diritto impone l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Ma il rapporto tra i due strumenti è cambiato. Il processo non appare più necessariamente come il primo luogo nel quale il diritto deve essere fatto valere. In una parte crescente delle controversie esso può essere l’ultima fase di un percorso iniziato con il confronto tra le parti e con l’intervento tecnico dei rispettivi difensori.

La giurisprudenza della Cassazione mostra, nel frattempo, una linea di fondo abbastanza chiara: la negoziazione va presa sul serio, ma non va trasformata in un formalismo; la condizione di procedibilità deve essere effettiva, ma non può diventare un ostacolo irragionevole alla tutela; l’avvocato è protagonista della procedura, ma la sua stessa posizione professionale non può essere utilizzata per eluderne l’applicazione.

In questa prospettiva, la Cassazione n. 16889/2023, la n. 33147/2024 e, soprattutto, la n. 26431/2025 segnano tappe significative di una giurisprudenza che sta progressivamente costruendo la fisionomia dell’istituto. Le Sezioni Unite n. 3452/2024, pur riguardando la mediazione, offrono invece la cornice nomofilattica entro la quale leggere la comune esigenza di evitare che le condizioni di procedibilità si trasformino in un fine autonomo.

La negoziazione assistita è quindi ormai qualcosa di più di un filtro.

È una delle sedi nelle quali l’avvocato può tornare ad essere, prima ancora che colui che chiede al giudice di decidere una controversia, colui che prova professionalmente a renderne inutile la decisione.

Ed è forse questa la vera innovazione che, a distanza di oltre un decennio, la riforma Cartabia ha definitivamente portato alla luce.


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Giuseppe Corsi

Avvocato del foro di Firenze, Mediatore presso Adr media, Adr intesa, Concordia et jus, Rimedia, Camera di commercio Arezzo e Siena. Collabora con: Salvis Juribus Il Filodiritto Working paper of healthHa collaborato con: Diritto.it Toscana medica

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