
Il ruolo dei nonni nella mediazione familiare dopo la Riforma Cartabia: dalla tutela del diritto di visita alla costruzione della cogenitorialità allargata
Sommario: 1. I nonni nella famiglia contemporanea – 2. Dal diritto degli ascendenti al superiore interesse del minore – 3. La mediazione familiare tra cogenitorialità allargata e prevenzione delle triangolazioni – 4. Le nuove famiglie e le prospettive della mediazione intergenerazionale – 5. Conclusioni
1. I nonni nella famiglia contemporanea
Negli ultimi decenni la famiglia italiana ha conosciuto una trasformazione profonda, determinata da mutamenti demografici, economici e sociali che hanno inevitabilmente inciso anche sul ruolo degli ascendenti.
L’aumento dell’aspettativa di vita, il progressivo innalzamento dell’età pensionabile e, soprattutto, la maggiore partecipazione di entrambi i genitori al mercato del lavoro nonché l’incremento delle separazioni e dei divorzi hanno contribuito a ridefinire la figura dei nonni, non più relegata ad un ruolo meramente affettivo, bensì sempre più centrale nell’organizzazione della vita familiare.
Innegabile è che oggi i nonni rappresentano frequentemente una risorsa indispensabile per la gestione della quotidianità: accompagnano i nipoti a scuola, suppliscono alle difficoltà organizzative dei genitori, offrono un sostegno economico e costituiscono un importante riferimento educativo ed emotivo a tal punto che la letteratura psicologica parla ormai di “nuovi nonni”.
Tale epiteto si riferisce a persone ancora attive, autonome e pienamente inserite nella vita sociale, che sono capaci di instaurare con i nipoti rapporti continuativi e significativi fondati non soltanto sulla cura, ma anche sulla trasmissione della memoria familiare e dell’identità generazionale.
Questa evoluzione sociale è stata favorita anche dalla progressiva riduzione della rete familiare, caratterizzata dalla diffusione del figlio unico e dalla diminuzione del numero dei componenti del nucleo domestico, che ha attribuito agli ascendenti un ruolo di prossimità molto più intenso rispetto al passato.
Parallelamente, è altrettanto innegabile che il crescente coinvolgimento dei nonni nella vita dei nipoti abbia fatto emergere nuove forme di conflittualità. La separazione della coppia genitoriale, infatti, non determina esclusivamente la crisi del rapporto tra i coniugi, ma coinvolge inevitabilmente l’intero sistema familiare.
La rottura dell’equilibrio relazionale investe anche gli ascendenti, i quali possono trovarsi improvvisamente esclusi dalla vita dei nipoti ovvero essere chiamati ad assumere funzioni sostitutive rispetto ai genitori, con conseguente alterazione dei rispettivi ruoli familiari.
È proprio in questo nuovo scenario che la mediazione familiare assume particolare rilevanza, poiché non è più chiamata esclusivamente a ricomporre il conflitto tra gli ex partner, ma deve confrontarsi con una realtà familiare molto più articolata, nella quale la presenza degli ascendenti può rappresentare tanto una risorsa quanto un elemento di ulteriore tensione.
2. Dal diritto degli ascendenti al superiore interesse del minore
La disciplina codicistica riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni attraverso l’art. 317-bis c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 nell’ambito della riforma della filiazione. La disposizione attribuisce all’ascendente cui sia impedito l’esercizio di tale diritto la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
Ordunque, una lettura superficiale della norma potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso riconoscere ai nonni una posizione giuridica autonoma e direttamente tutelabile; ma una simile interpretazione non appare pienamente coerente con l’evoluzione costituzionale e sovranazionale del diritto di famiglia.
L’art. 315-bis c.c. riconosce espressamente al figlio il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, segnando un passaggio fondamentale verso lo spostamento del baricentro della tutela dall’interesse dell’adulto al diritto del minore a conservare il proprio patrimonio relazionale. Analogamente, l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela il diritto al rispetto della vita familiare, mentre l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo impongono che ogni decisione riguardante il minore sia orientata prioritariamente al perseguimento del suo superiore interesse.
Alla luce di tali coordinate normative, il diritto degli ascendenti non può essere interpretato come una pretesa assoluta alla frequentazione dei nipoti, ma come una situazione giuridica funzionale alla tutela del minore.
Pertanto, il rapporto con i nonni assume rilevanza giuridica non perché questi ultimi vantino un interesse autonomo alla relazione, bensì perché tale legame contribuisce, nella generalità dei casi, allo sviluppo armonico della personalità del bambino, alla costruzione della sua identità familiare e alla continuità delle relazioni affettive.
Questa impostazione trova, del resto, conferma anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha costantemente affermato che il diritto degli ascendenti non possiede carattere assoluto, dovendo essere sempre bilanciato con il preminente interesse del minore. Ne discende che la relazione con i nonni costituisce certamente un valore da preservare, ma non può essere imposta quando essa risulti concretamente pregiudizievole per l’equilibrio psicofisico del bambino o quando si traduca in un’interferenza nella responsabilità genitoriale.
La stessa ordinanza della Corte di cassazione n. 28446 del 2023, pur pronunciandosi sull’obbligo sussidiario di mantenimento previsto dall’art. 316-bis c.c., conferma indirettamente questa impostazione sistematica, ribadendo come il ruolo degli ascendenti all’interno della famiglia abbia natura complementare e non sostitutiva rispetto a quello dei genitori.
Infatti, l’intervento dei nonni, sia sotto il profilo economico sia sotto quello relazionale, opera in funzione del benessere del minore e non può assolutamente trasformarsi in una surroga della responsabilità genitoriale.
Proprio da tale ricostruzione prende avvio una diversa concezione della mediazione familiare: se il centro della tutela non è il diritto dei nonni, ma il diritto del bambino a conservare relazioni significative e funzionali alla propria crescita, allora la partecipazione degli ascendenti al percorso di mediazione non può essere considerata né automatica né, al contrario, esclusa in via di principio.
Essa, invece, dovrà essere valutata caso per caso, verificando se la loro presenza costituisca una risorsa per la ricostruzione dell’equilibrio familiare oppure rischi di alimentare dinamiche conflittuali ulteriori, compromettendo proprio quell’interesse del minore che l’ordinamento è chiamato prioritariamente a proteggere.
3. La mediazione familiare tra cogenitorialità allargata e prevenzione delle triangolazioni
È proprio nella fase patologica della crisi familiare che il ruolo dei nonni assume una particolare delicatezza.
E questo perché, se, da un lato, gli ascendenti possono rappresentare un importante fattore di stabilità emotiva per il minore, dall’altro essi rischiano di essere coinvolti nel conflitto tra i genitori, trasformandosi inconsapevolmente in soggetti attivi della contrapposizione.
La mediazione familiare, oggi disciplinata dagli artt. 473-bis.10 e ss. c.p.c. a seguito della Riforma Cartabia, si fonda sul principio secondo cui la responsabilità genitoriale deve continuare ad essere esercitata in modo condiviso anche dopo la cessazione della convivenza.
L’obiettivo di questo istituto non è, dunque, individuare un vincitore e un soccombente, ma favorire la ricostruzione di una comunicazione funzionale tra gli adulti, affinché le decisioni riguardanti i figli siano assunte nel loro esclusivo interesse.
In questo contesto, la presenza dei nonni non deve essere considerata né un elemento necessario né un fattore da escludere aprioristicamente.
Pertanto, il mediatore familiare è chiamato a valutare attentamente il sistema relazionale nel quale il conflitto si sviluppa, individuando quelle dinamiche che, anziché favorire la cooperazione, rischiano di consolidare alleanze disfunzionali.
La letteratura sistemico-relazionale descrive tali fenomeni attraverso il concetto di triangolazione familiare, che si verifica quando un soggetto esterno al conflitto di coppia viene coinvolto nella controversia assumendo, volontariamente o meno, una posizione di sostegno nei confronti di uno dei due genitori.
Capita non di rado, infatti, che proprio il nonno diventi il principale confidente del figlio separato, assumendo il ruolo di intermediario nelle comunicazioni con l’ex partner oppure fungendo da figura di compensazione affettiva per il nipote. Sebbene tali comportamenti siano spesso animati dalle migliori intenzioni, essi possono alterare gli equilibri familiari e compromettere il percorso di autonomia della nuova organizzazione genitoriale.
Analogamente, possono verificarsi vere e proprie coalizioni intergenerazionali, nelle quali il minore viene posto, anche inconsapevolmente, al centro di una contrapposizione tra adulti.
Si pensi ai casi in cui il bambino venga incoraggiato a schierarsi con un ramo familiare, oppure venga esposto a giudizi negativi sull’altro genitore o sui relativi ascendenti. In tali situazioni il nonno cessa di rappresentare un fattore di protezione e diviene, suo malgrado, un elemento di irrigidimento del conflitto.
E in queste situazioni critiche interviene il mediatore familiare, il cui compito è quello di prevenire tali dinamiche, restituendo a ciascun componente della famiglia il proprio ruolo.
Attenzione: i nonni non devono sostituirsi ai genitori nelle decisioni educative, né assumere funzioni di rappresentanza delle rispettive posizioni processuali, ma possono contribuire positivamente al percorso davanti al mediatore aiutando a preservare la continuità affettiva del minore, favorendo la comunicazione tra le generazioni e sostenendo, senza interferire, l’esercizio della responsabilità genitoriale.
È in questa prospettiva che può parlarsi di cogenitorialità allargata.
Un’espressione questa che non implica una dilatazione della responsabilità genitoriale agli ascendenti – che resta esclusivamente in capo ai genitori-, ma descrive un modello relazionale nel quale l’intero sistema familiare collabora, ciascuno secondo il proprio ruolo, alla crescita equilibrata del minore. I nonni, pertanto, non diventano co-genitori, bensì soggetti di supporto alla funzione genitoriale, nel rispetto dei confini educativi e decisionali propri della coppia genitoriale.
4. Le nuove famiglie e le prospettive della mediazione intergenerazionale
Le trasformazioni sociali degli ultimi anni hanno reso sempre più frequenti le famiglie ricostituite, nelle quali convivono figli provenienti da precedenti relazioni, nuovi partner e figure parentali prive di un legame biologico con il minore.
In tali contesti si affacciano nuove figure di riferimento: i cosiddetti “nonni acquisiti” o “nonni sociali”, che instaurano relazioni affettive stabili con i bambini, pur in assenza di un vincolo di parentela giuridicamente riconosciuto.
L’ordinamento italiano non disciplina espressamente tali rapporti, continuando a riferirsi esclusivamente agli ascendenti biologici o adottivi. Tuttavia, l’evoluzione della nozione di vita familiare elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo dimostra come la qualità della relazione possa, in determinate circostanze, assumere rilievo maggiore rispetto al dato formale della parentela.
Proprio per questo la mediazione familiare si presenta come uno strumento particolarmente efficace: a differenza del processo giudiziario, che è necessariamente ancorato alle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento, la mediazione può valorizzare l’intero patrimonio relazionale del minore, favorendo la costruzione di nuovi equilibri familiari anche nelle situazioni non espressamente disciplinate dalla legge.
La mediazione intergenerazionale consente, infatti, di coinvolgere gli ascendenti quando ciò sia realmente utile al raggiungimento di un accordo, prevedendo incontri dedicati, sessioni separate o momenti congiunti, sempre nel rispetto del principio di volontarietà e della centralità del minore, ribadendosi che l’obiettivo non è attribuire nuovi diritti agli adulti, bensì preservare quella rete affettiva che costituisce uno dei principali fattori di resilienza dei bambini durante la crisi della famiglia.
5. Conclusioni
L’evoluzione della famiglia contemporanea impone di superare una concezione della mediazione familiare limitata al solo conflitto tra i genitori. La separazione modifica gli equilibri dell’intero sistema familiare e coinvolge inevitabilmente anche gli ascendenti, i quali possono rappresentare una preziosa risorsa oppure, se inseriti in dinamiche disfunzionali, un ulteriore elemento di conflittualità.
Il vero interrogativo non è, dunque, se i nonni abbiano un diritto a partecipare alla mediazione familiare, ma capire se la loro presenza favorisca concretamente il superiore interesse del minore, contribuendo alla ricostruzione di un ambiente relazionale stabile e cooperativo.
In tutto questo, il mediatore familiare è chiamato a svolgere un delicato lavoro di ricomposizione delle relazioni, evitando triangolazioni, coalizioni e indebite sostituzioni della funzione genitoriale.
Solo restituendo ad ogni componente della famiglia il proprio ruolo è possibile realizzare quella continuità affettiva di cui il bambino ha bisogno per affrontare il cambiamento senza perdere i propri riferimenti emotivi.
Ed ecco che il futuro della mediazione familiare appare sempre più orientato verso una dimensione sistemica e intergenerazionale, nella quale la tutela del minore non passa esclusivamente attraverso la regolamentazione dei rapporti giuridici, ma anche mediante la valorizzazione delle relazioni significative che ne accompagnano la crescita.
Ne discende che la sua sfida principale non consiste nel moltiplicare i protagonisti del conflitto, bensì nel trasformare ciascun membro della famiglia in una risorsa per il benessere del bambino, affinché il venir meno della coppia non comporti anche la dissoluzione della famiglia intesa come comunità di affetti.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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