Presunzione di innocenza e processo mediatico: una tutela ancora efficace?

Presunzione di innocenza e processo mediatico: una tutela ancora efficace?

La presunzione di innocenza, formalmente cristallizzata all’art. 27, comma 2, della Costituzione e ulteriormente rafforzata dall’art. 6 §2 CEDU, costituisce una delle architravi del processo penale garantista, declinata come regola di trattamento, di prova e di giudizio.

Eppure, l’efficacia concreta di tale principio appare oggi profondamente erosa, soprattutto alla luce dell’interferenza crescente del cosiddetto processo mediatico, fenomeno che travalica la dimensione informativa per assumere contorni para-processuali, spesso sostitutivi o anticipatori della funzione giurisdizionale.

L’emanazione della Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, recepita in Italia con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ha costituito un’occasione normativa per ribadire l’essenzialità di questo presidio democratico; nondimeno, il suo impatto sistemico si è rivelato, ad oggi, largamente insufficiente, soprattutto sul versante delle rappresentazioni pubbliche del soggetto sottoposto a indagine o a giudizio.

L’art. 3 del D.lgs. 188/2021, che vieta l’adozione di dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità che possano presentare l’indagato o imputato come colpevole, appare privo di meccanismi sanzionatori effettivi, generando un vuoto di tutela proprio nella fase più delicata, quella della formazione dell’opinione pubblica e, spesso, dell’orientamento investigativo.

In questo contesto, il ruolo dell’informazione giudiziaria assume un peso determinante: le conferenze stampa, le dichiarazioni dei pubblici ministeri e, soprattutto, le comunicazioni selettive di atti coperti da segreto investigativo – talvolta accompagnate da contenuti audiovisivi fortemente suggestivi – generano una rappresentazione della persona indagata come già colpevole, in aperta violazione del principio di non colpevolezza.

Non è irrilevante, in questo senso, il recente intervento della Corte EDU (caso Nejdet Atalay c. Turchia, 2021), che ha chiarito come anche una semplice dichiarazione delle autorità politiche o giudiziarie possa costituire violazione dell’art. 6 §2 se idonea a generare, nell’opinione pubblica, una percezione di colpevolezza anticipata.

In Italia, la prassi mostra una costante tensione tra diritto all’informazione e diritto alla presunzione di innocenza, con la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. VI, sent. n. 51019/2019) che ha più volte sottolineato come l’equilibrio tra tali interessi debba essere rimodulato caso per caso, tenendo conto del potenziale pregiudizio per l’imparzialità del giudizio.

Tuttavia, nel sistema mediatico contemporaneo, fortemente polarizzato e orientato alla spettacolarizzazione della notizia, tale bilanciamento risulta di fatto ineffettivo.

La “colpevolizzazione per titoli”, che si realizza ben prima del vaglio dibattimentale, produce effetti devastanti, non solo sulla reputazione dell’imputato ma anche sulla fisiologia del processo, incidendo – spesso in modo irreversibile – sull’imparzialità dei giudici popolari nei procedimenti con giuria e sulla serenità del giudizio.

L’anticipazione cautelare della pena, mediante la carcerazione preventiva e la pubblica esposizione del soggetto, accentua questa deriva, trasformando le garanzie costituzionali in meri enunciati di principio, svuotati nella prassi dalla logica del consenso e del sensazionalismo.

Appare dunque urgente una riflessione sistemica sulla necessità di rafforzare gli strumenti di tutela effettiva, anche in via preventiva e interdittiva, contro le distorsioni mediatiche che compromettono l’effettività della presunzione di innocenza, attraverso meccanismi che vadano oltre il mero richiamo etico o deontologico.

Il diritto penale, nella sua funzione ultima di extrema ratio, non può tollerare che il giudizio sulla responsabilità penale venga surrogato da narrazioni esterne al processo, disancorate da ogni criterio di legalità, contraddittorio e prova.

In tale ottica, il rischio non è solo quello della lesione del diritto del singolo imputato, ma la corrosione stessa dell’autorità della giurisdizione e del principio di separazione dei poteri, con una silenziosa ma progressiva sostituzione del giudice con il pubblico.


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