Responsabilità oggettiva: anomalia o tradimento costituzionale?

Responsabilità oggettiva: anomalia o tradimento costituzionale?

Abstract: Il saggio assume una connotazione provocatoria, offrendo una prospettiva di riforma in relazione agli istituti della responsabilità oggettiva e dei reati qualificati dall’evento.

Sommario: 1. Excursus storico sulla colpevolezza e le sue funzioni politico-sostanziali. – 2. Le evidenti criticità della responsabilità oggettiva – 3. Le ipotetiche giustificazioni di una responsabilità senza colpa – 4. La teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito – 5. La forte esigenza di una riforma penale

1. Excursus storico sulla colpevolezza e le sue funzioni politico-sostanziali.

Il tema della responsabilità oggettiva si presenta tutt’oggi, nonostante le note pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 364/1988, 1085/1988 e 322/2007), come uno degli argomenti più spinosi del diritto penale sostanziale. È un tema che affonda le radici nel concetto di colpevolezza, motivo per il quale è da questa che bisogna partire.

La storia del diritto penale è caratterizzata da una triplice contrapposizione dialettica: 1) principio di oggettività, in base al quale il reato si incentra sulla oggettiva lesione del bene ed è imputato al soggetto in riferimento al solo nesso causale; 2) principio di soggettività, ove invece il reato si incentra sulla volontà criminosa o sulla pericolosità del soggetto (diritto penale d’autore); 3) principio misto, di oggettività-soggettività, ove il reato fa riferimento ad entrambi gli elementi.

Andando a valorizzare una visione moderna, di un diritto penale misto, il principio di soggettività del fatto sta ad indicare che, per poter configurarsi un illecito penale, non basta l’aver posto in essere un fatto materiale offensivo (il prius logico), occorre anche che questo appartenga psicologicamente al soggetto e che quindi al di là del nesso causale, è necessario il nesso psichico tra l’agente ed il fatto criminoso (il posterius logico)[1].

Queste argomentazioni, sono frutto di un processo di subiettivizzazione, il quale ha caratterizzato la storia della responsabilità penale, effettuando il passaggio da una responsabilità per fatto altrui – propria di epoche storiche superate – ove il soggetto, rispondeva del fatto commesso da altri, anche in assenza di qualsivoglia contributo causale (si pensi alle pene irrogate al padre per illeciti commessi dal figlio), ad una responsabilità c.d. “colpevole”.

Per la teoria della responsabilità colpevole, il soggetto è chiamato a rispondere esclusivamente del fatto proprio, a lui attribuibile anche in virtù di un nesso psichico, trattandosi di dolo o quantomeno di colpa.

Non basta, dunque, la mera realizzazione materiale del fatto, è necessario il soggetto l’abbia realizzato colpevolmente. Tale verità ha rappresentato una fondamentale conquista del pensiero umano, portandoci a distinguere l’azione dannosa dell’uomo dalla azione dannosa delle forze brute, ragionando sull’idea che l’uomo, a differenza degli animali, ha la capacità di controllare i propri istinti, così da poter selezionare tra più condotte possibili.

Nonostante le numerose ed elaborate teorie sulla colpevolezza, questa risulta esser un tema ancora ampiamente dibattuto circa la propria definizione, la propria funzione e la propria struttura. In effetti, la colpevolezza tutt’oggi è rimasta solo una categoria dottrinale, non trovando – a differenza che in altri codici – espressione nel codice penale italiano. Questo excursus storico però, ci fa comprendere come la colpevolezza va intesa – almeno in senso tecnico – come l’insieme dei requisiti (oggettivi e soggettivi) richiesti dalla legge per l’applicazione della pena[2].

Inoltre, in rapporto ai diversi scopi attribuiti alla pena, la colpevolezza ha assunto via via diverse funzioni politico-sostanziali:

1) la funzione fondante del potere punitivo (concezione retributiva), ove la pena essendo retribuzione proporzionata del male commesso, trova il suo fondamento nella rimproverabilità del fatto, vista la sottostante libertà dell’individuo di comportarsi diversamente. Ergo, in questa prospettiva, la colpevolezza è ciò che giustifica la pena.

2) la funzione politico-garantista (concezione preventiva), la quale, invece, funge da limite al potere punitivo dello Stato. Mentre la colpevolezza fonda la pena, nella funzione fondante, qui la limita. La colpevolezza, dunque, secondo questa concezione, opera: a) come requisito della punibilità (impedendo di punire in assenza di dolo o colpa); b)come criterio di commisurazione (vietando di irrogare pene sproporzionate all’entità del reato); c) come garanzia della persona, avendo come obiettivo primario, far sì che l’individuo non venga strumentalizzato per fini di prevenzione[3]. La colpevolezza, secondo quest’ultima concezione, non assume un ruolo motore, anzi, è un freno.

È fortemente preferibile assegnare alla colpevolezza, la seconda funzione, visto che ci consente di evitare molteplici effetti negativi possibili, quali punizioni di fatti incolpevoli o punizioni con pena esemplare di fatti colpevoli di lieve entità[4]. La concezione preventiva ci insegna come la colpevolezza sia, nel nostro ordinamento, un fondamentale principio di civiltà giuridica, operando come requisito della punibilità e come criterio di commisurazione della pena, a tutela dell’individuo contro possibili soprusi del potere punitivo statale.

2. Le evidenti criticità della responsabilità oggettiva

Questo breve filone narrativo sulla definizione e funzione della colpevolezza già riesce a farci ragionare sulle evidenti criticità della responsabilità oggettiva, che si ha quando il soggetto risponde di un fatto “proprio”, poiché da lui materialmente causato, ma sulla mera base della esistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, indipendentemente da qualsiasi nesso psichico tra il fatto e l’agente. La mera causazione del danno legittima la reazione punitiva. Dottrina autorevole[5] ha voluto definirla come “espressione di una concezione giuridica rozza, incapace di cogliere il valore delle attività interne, tale responsabilità contrassegna i primordi del diritto penale […] Mentre vari codici moderni (norvegese, danese, tedesco, spagnolo, portoghese) hanno bandito ogni residuo di responsabilità oggettiva, altri, compreso quello italiano, ne conservano tracce fondate, principalmente, sul canone medioevale del qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu ed ispirate ad un particolare rigorismo repressivo”.

Alla luce di quanto esposto finora, bisogna chiedersi: l’art. 27/1 Cost. affermando che “La responsabilità penale è personale”, su quale tipo di responsabilità ha voluto fondare il diritto penale italiano?

Tale disposizione costituzionale è stata intesa inizialmente con un significato minimo di divieto assoluto della responsabilità per fatto altrui, facendo intendere che per addebitare un fatto al soggetto, è necessario che esso sia stato da lui materialmente causato, rendendo ogni forma di responsabilità oggettiva conforme alla Costituzione.

L’interpretazione più coerente che si possa dare a tale disposto, in realtà, ci consente di analizzare, quello che si può definire “significato medio”[6] di divieto anche della responsabilità oggettiva, ancorando il nostro diritto penale a uno dei principi cardine: la responsabilità per fatto proprio colpevole; poiché se anche l’evento fosse dal soggetto causato, con l’assenza di un nesso psichico, non potrebbe dirsi suo personale, essendo a lui non attribuibile.

Tale considerazione ci conduce a ritenere incostituzionale non solo la responsabilità per fatto altrui, ma anche ogni forma di responsabilità oggettiva.

Valorizzando il significato minimo del sopracitato disposto costituzionale, c’è il rischio di banalizzare in toto la portata innovativa dell’art. 27, il quale secondo detta visione si limiterebbe a bandire esclusivamente la responsabilità per fatto altrui, appartenente peraltro ai primordi del diritto penale.

Inoltre, questa concezione minimale è vittima di numerose critiche alquanto fondate. In primis, risulta esser anacronistica in quanto legittima la sopravvivenza di quei residui fossili di responsabilità oggettiva (già banditi da altri codici stranieri), disconoscendo quella esigenza di colpevolezza già riconosciuta addirittura dai Commentatori medioevali.

Secondariamente, contrasta non solo con le istanze retributive del diritto penale, le quali postulano la volontà colpevole del soggetto, ma anche con il disposto costituzionale dettato dall’art. 27/3; poiché sarebbe davvero privo di senso sottoporre a rieducazione un soggetto, il quale non può esser considerato rimproverabile neppure a titolo di mera colpa per l’evento causato. E punire un soggetto a prescindere addirittura dalla mera colpa, significa incidere nel nostro sistema penale il principio per cui hanno bisogno dell’intervento correttivo anche quei comportamenti, i quali non rappresentano affatto ostilità nei confronti dei valori della convivenza sociale.

Bisogna, poi, analizzare anche l’effetto più grave, ovverosia: legittimare la responsabilità per la sola causazione del fatto. Affermando ciò, non stiamo facendo altro che stimolare i soggetti agenti ad un comportamento astensionistico e fatalistico, poiché consapevoli dell’inutilità di un agire prudente[7].

Ragionando, infine, con il testo letterale della Costituzione, è il medesimo che smentisce una lettura minimale dell’art. 27, poiché invece di incidere “La responsabilità penale è personale”, ben potevano i costituenti altrimenti disporre con una ipotetica inequivocabile formula: “nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri”.

3. Le ipotetiche giustificazioni di una responsabilità senza colpa

Le ipotesi di responsabilità oggettiva sono emerse, tuttavia, per merito di una disposizione del codice penale, in particolare l’art. 42, il quale oltre a sancire che nessuno può esser punito per un fatto se non l’ha commesso con dolo o colpa, dispone che: “la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.” L’avverbio “altrimenti”, è stato interpretato facendo riferimento a tutti i casi in cui si deve prescindere dalle tipiche forme di imputazione soggettiva, ovverosia: dolo e colpa.

La dottrina, tende a suddividere la responsabilità oggettiva in due categorie: responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta.

Sono ipotesi di responsabilità oggettiva espressa quelle che lo stesso legislatore qualifica come tali: il reato preterintenzionale; i reati aggravati dall’evento; i reati di stampa.

Appartengono, invece, all’altra categoria: aberratio delicti; la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto; le condizioni obiettive di punibilità.

Si definiscono ipotesi occulte poiché – pur essendo ipotesi di responsabilità oggettiva – la legge non le qualifica come oggettive.

Una domanda problematica, risulta essere: “perché la legge disciplina ipotesi di responsabilità senza colpa?”

Un primo motivo potrebbe esser ricondotto al carattere generalpreventivo della pena, poiché inducendo al soggetto agente la consapevolezza che l’ordinamento gli addossa anche conseguenze non volute, potrebbe inibire la criminalità. Tuttavia, abbiamo visto supra (§ 2.), che in realtà detta motivazione è inconsistente.

Un motivo più sensato potrebbe riconnettersi a ragioni economiche-processuali, ovverosia aiutare l’Autorità giudiziaria in tutte quelle ipotesi in cui risulta complesso accertare il dolo o la colpa. In effetti, attraverso la responsabilità oggettiva si ottiene una notevole semplificazione probatoria, ove limitandosi al solo accertamento del nesso causale, l’A.G. può arrivare in maniera più celere alla condanna.

In questa prospettiva, però, la responsabilità oggettiva si tradurrebbe in una forma strana di responsabilità per evento, totalmente in disaccordo con un diritto penale che fa, del principio di colpevolezza, un’ancora di garanzia e giustizia.

4. La teoria della responsabilità da rischio totalmente illecito

Parte della dottrina, ha voluto salvaguardare la responsabilità oggettiva, avendo la convinzione che fino a quando una norma è compatibile con il sistema, non deve essere espulsa, ma solo reinterpretata in chiave costituzionalmente orientata. In particolare il prof. Pagliaro, pioniere di questa teoria, riteneva che la dottrina tradizionale avesse commesso un errore nell’aver ritenuto che la punibilità – nella responsabilità oggettiva – fosse fondata esclusivamente sul nesso causale tra condotta ed evento. Al contrario, anche in suddette ipotesi è sempre necessario riscontrare un elemento di rimproverabilità, il quale ci permette di ricondurre la responsabilità all’interno del principio di colpevolezza.

La chiave ricostruttiva del fenomeno risiede nella distinzione dolo/colpa da un lato, e colpevolezza dall’altro. Dolo e colpa, come sappiamo, rappresentano le forme tipiche di imputazione soggettiva, la colpevolezza concilia in via più generale con un giudizio di rimprovero personale.

Ne deriva, da qui, la possibilità di concepire una responsabilità priva di dolo o colpa, ma non per questo priva anche di colpevolezza, a patto che l’evento sia comunque rimproverabile al soggetto. Ecco che questa teoria prende il nome di “responsabilità da rischio totalmente illecito”[8].

La rimproverabilità deriva, dunque, dalla creazione di un rischio illecito. L’agente, ponendo in essere una determinata condotta, immette nella realtà fenomenica un rischio non consentito; se tale rischio, successivamente, si cristallizza nell’evento lesivo, questo può essergli imputato non a titolo di dolo/colpa, ma, in quanto realizzazione di un rischio che l’agente stesso ha posto in essere. A rafforzamento di tale visione, interviene l’art. 45 c.p., il quale esclude la responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore poiché l’evento risulta esser imprevedibile o inevitabile. Tale disposizione di legge, delimita in questo modo l’ambito della responsabilità esclusivamente agli eventi prevedibili ed evitabili, altresì controllabili dal soggetto agente. La controllabilità dell’evento giustifica il rimprovero, rendendo compatibile la responsabilità oggettiva con il principio di colpevolezza.

In questo modo, sostiene l’Autore, anche l’art. 42/3 andrebbe reinterpretato, poiché affermare che l’evento può essere posto a carico dell’agente a prescindere da dolo o colpa, non implica necessariamente la totale assenza di colpevolezza, ma soltanto l’assenza delle forme tipiche di imputazione. Il requisito primario da andare ad analizzare è la rimproverabilità; un evento rimproverabile risulta espressione di un rischio illecito creato, e dunque, altresì controllabile dall’agente.

Tale teoria, seppur elaborata, non consente di risolvere appieno i non pochi problemi che l’istituto della responsabilità oggettiva crea. Infatti, riportando a galla elementi quali l’evitabilità, la prevedibilità e il rischio, altro non stiamo facendo che evidenziare proprio i pilastri su cui si basa la colpa. Staremmo, di tal modo, trasformando la responsabilità oggettiva in una responsabilità per colpa; creando semplicemente una c.d. colpa in re ipsa, ma, tipicizzata dal legislatore.

Quale differenza ci sarebbe, allora, tra questo tipo di colpa e la colpa per inosservanza di leggi? “Così come il datore di lavoro che non fa mettere il casco protettivo al lavoratore assume il rischio di vedersi ascritto un evento mortale, così anche chi picchia una persona si accolla la conseguenza della sua morte, anche se questa non è voluta.”[9]

D’altronde facendo una comparazione con altri ordinamenti, ad esempio quello della Germania Federale, la responsabilità oggettiva non esiste, ma, esistono i corrispondenti dei nostri istituti, che però sono ascritti alla responsabilità per colpa.

5. La forte esigenza di una riforma penale

Le considerazioni qui svolte, ci conducono essenzialmente al bisogno di una ipotetica riforma del codice penale, poiché ammettere che esista una responsabilità senza colpevolezza, ci porta a compiere dei veri e propri “salti nel buio”, svuotando totalmente di significato l’art. 27 Cost. e rendendolo, per di più, anacronistico.

De jure condendo, l’esigenza di una riconsiderazione della materia si biforca tra:

1) una proposta di modifica dell’art. 42/3, chiarendo che gli ulteriori eventi nei reati qualificati dall’evento siano imputabili almeno per colpa.

2) la soluzione, più coerente con l’impianto costituzionale e con il principio di colpevolezza, di sopprimere in toto l’art. 42/3, unitamente ai reati aggravati dall’evento[10].

I reati aggravati dall’evento, infatti, rappresentano l’ultimo baluardo della responsabilità oggettiva, poiché consentono l’imputazione di conseguenze più gravi, non volute dall’agente. La sopravvivenza della responsabilità oggettiva è dettata da questi reati, che costringono a mantenere una forma di imputazione senza colpa piena.

Tra l’altro, controversa è la natura dei reati aggravati dall’evento, visto che per parte della dottrina rappresenterebbero delle ipotesi di reati circostanziati, per altri delle figure autonome di reato e tra queste, sarebbero riconducibili al delitto preterintenzionale quelle in cui l’evento ulteriore deve essere non voluto (data la tradizionale bipartizione di evento, che può o deve esser non voluto dall’agente). La differenza sta nelle conseguenze pratiche, perché il reato circostanziato giace al bilanciamento delle circostanze (art. 69) e richiede la rappresentazione o la rappresentabilità delle aggravanti (art. 59/2), a differenza del reato autonomo.

Una completa revisione della categoria dei delitti qualificati dall’evento non voluto, può aversi solo ove si ritenga che: a) la preterintenzione sia un dolo misto a colpa (e la Suprema Corte è in armonia con questa visione[11]); b) i suddetti delitti, debbano esser ricondotti alla categoria del delitto preterintenzionale (poiché presentano analoga struttura).

In questa prospettiva almeno si dà un senso al fatto che il legislatore abbia voluto imprimere alla preterintenzione una categoria generale, immiserita invece dalla dottrina, alla sola ipotesi dell’art. 584 c.p.

Questa visione potrebbe esser criticata da tutti coloro che classificano tali delitti come fattispecie circostanziate, perché equipararli al delitto preterintenzionale, li sottrarrebbe dalla disciplina delle circostanze.

Tuttavia, questa obiezione, potrebbe tranquillamente esser superata dal fatto che “una corretta applicazione dei criteri distintivi tra elementi costitutivi ed elementi aggravanti del reato porta a concludere che sono figure autonome e non circostanziate quanto meno le ipotesi più significative e ricorrenti dei delitti qualificati dall’evento.”[12]

Questa prospettiva di riforma, è l’unica che ci consente di agganciare i reati qualificati dall’evento non voluto – evitando ogni forma di responsabilità oggettiva – al principio di colpevolezza, ormai macchiato di fango a causa dei diversi problematici istituti della materia.

[1] MANTOVANI, Il principio di soggettività e il suo integrale recupero nei residui di resp. oggettiva, espressa ed occulta, in Riv. it., 2014, p. 767.

[2] MANTOVANI, Diritto Penale, parte generale, XI edizione, 2020, p. 307.

[3] Cfr. DE PADOVA, L’ennesima strumentalizzazione politica del diritto penale: il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.), in Salvis Juribus, 4 aprile 2026.

[4] MANTOVANI, Diritto Penale, op. cit., p. 313.

[5] Ibid., p. 306.

[6] Ibid., p. 315.

[7] Ibid.

[8] PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte generale, Giuffrè, 2020, p. 360 ss.

[9] FRANCESCHETTI, Responsabilità oggettiva, in Riv. Altalex, 14 novembre 2025.

[10] Cfr. PULITANÒ, Il principio di colpevolezza e il progetto di riforma penale, in Jus, 1974; TAGLIARINI, I delitti aggr. dall’evento, Padova 1979, p. 237; DOLCINI, Dalla resp. ogg. alla resp. per colpa: l’esperienza tedesca in tema di delitti qualificati dall’evento, in Problemi generali di diritto penale, Milano, 1982, p. 255.

[11] Vedi Cass., Sez. I Penale, n. 37437/2025.

[12] MANTOVANI, op. ult. cit., p. 427.


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