
Ricorso Esame Avvocato: il solo voto numerico non basta, il T.A.R. Liguria ordina la ricorrezione dell’elaborato
Una decisione netta, chiara e di particolare rilievo per i candidati non ammessi alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, sessione 2025. Il T.A.R. Liguria ha accolto il ricorso di una candidata esclusa dall’orale, annullando il giudizio negativo espresso mediante il solo voto numerico e imponendo una nuova valutazione dell’elaborato da parte di una diversa Sottocommissione.
Il caso riguardava una candidata che aveva sostenuto la prova scritta nella materia di diritto penale e che, all’esito della correzione, aveva ricevuto un punteggio insufficiente, con conseguente esclusione dalla prova orale.
Il giudizio negativo, tuttavia, risultava espresso esclusivamente attraverso l’attribuzione di un voto numerico, senza annotazioni, rilievi, glosse o puntuali riferimenti ai criteri ministeriali di valutazione.
Invero, la Commissione centrale aveva previsto che la valutazione degli elaborati potesse essere espressa mediante punteggio numerico, senza ulteriore motivazione. Tuttavia, secondo il Tribunale, tale previsione non può trasformare la correzione in una valutazione sottratta a ogni effettivo controllo.
La sentenza richiama il principio generale di motivazione dell’azione amministrativa e sottolinea che, anche nell’ambito dell’esame di abilitazione forense, la Commissione non può sottrarsi del tutto all’onere di rendere intelligibile la propria decisione.
Il T.A.R. afferma, infatti, che «il giudizio di congruità e sufficienza della motivazione di valutazione dell’elaborato della prova scritta dell’esame di abilitazione di avvocato andrà comunque effettuata dal giudice alla luce dell’art. 3 della legge n. 241/1990».
Il passaggio è decisivo. La discrezionalità tecnica della Commissione resta ampia e non può essere sostituita dal giudice amministrativo. La Commissione può certamente ritenere insufficiente un elaborato, ma deve farlo attraverso una valutazione coerente, riconoscibile e collegata ai criteri che essa stessa è tenuta ad applicare.
Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che il giudizio negativo non conteneva alcun riferimento ai criteri ministeriali predeterminati e resi conoscibili alla candidata.
Secondo il Collegio, «l’assenza di motivazione non consente di apprezzare sotto quale profilo, riconducibile alla violazione dei criteri ministeriali, la Commissione abbia espresso il giudizio di non idoneità».
Non è quindi sufficiente affermare che l’elaborato non abbia raggiunto la soglia minima di sufficienza. Occorre poter comprendere se l’insufficienza dipenda da una ricostruzione errata della fattispecie, dall’omessa individuazione della disciplina applicabile, da una carenza argomentativa, da un errore processuale, da un vizio nella tecnica redazionale o da ulteriori aspetti valutativi rilevanti.
Senza questa indicazione minima, il candidato non può verificare la correttezza del giudizio ricevuto, né può esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Il T.A.R. Liguria ha inoltre escluso che l’Amministrazione possa rimediare in giudizio alla carenza originaria di motivazione, introducendo successivamente spiegazioni o giustificazioni non contenute nel verbale di correzione.
La sentenza è molto chiara sul punto: «in questa sede è vano ipotizzare ex post giustificazioni dell’operato della commissione che si risolvono in inammissibili motivazioni postume».
Si tratta di un principio di grande rilievo anche al di fuori dell’esame di abilitazione. La motivazione deve esistere al momento dell’adozione dell’atto amministrativo; non può essere costruita successivamente per rendere difendibile una decisione che, originariamente, non spiegava le proprie ragioni.
Diversamente, il processo diventerebbe il luogo in cui l’Amministrazione cerca di completare una valutazione che avrebbe dovuto essere già completa, leggibile e verificabile nel momento in cui è stata espressa.
Nel giudizio esaminato, la candidata aveva anche evidenziato l’assenza di errori macroscopici nel proprio elaborato e la sostanziale analogia con altri atti redatti da candidati ammessi alla prova orale.
Il T.A.R. non ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, né ha disposto direttamente l’ammissione della candidata all’orale. Ha però accertato che, in mancanza di una motivazione effettiva, non era possibile comprendere per quale ragione l’elaborato fosse stato ritenuto insufficiente.
Da qui l’accoglimento del ricorso.
Il contenzioso sull’esame di abilitazione forense continua così ad arricchirsi di pronunce che non svuotano la discrezionalità delle Commissioni, ma ne pretendono un esercizio corretto e verificabile. La discrezionalità tecnica non è arbitrio. È potere amministrativo e, come ogni potere amministrativo, deve restare entro il perimetro della legalità.
Come posso ricevere una consulenza gratuita?
I candidati che non siano stati ammessi alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, oppure che ritengano illegittima la valutazione del proprio elaborato scritto, possono richiedere una prima valutazione gratuita del caso. È possibile scrivere a info@salvisjuribus.it, indicando nell’oggetto della mail: “Ricorso Esame Avvocato”. Ai fini di un esame completo, è opportuno allegare tutta la documentazione disponibile, tra cui il verbale di correzione, l’elaborato corretto nonché ogni ulteriore atto acquisito mediante accesso agli atti.
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Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore a Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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