
Il CTP va rimborsato anche se non è stato ancora pagato: le Sezioni Unite risolvono il contrasto
Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 18 agosto 2026, n. 24699
Abstract. Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono sul regime delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale di notevole rilevanza pratica.
Secondo la Suprema Corte, il compenso dovuto al consulente tecnico di parte nominato nel corso del giudizio costituisce una vera e propria spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e può essere posto a carico della parte soccombente anche qualora il vincitore della causa non abbia ancora materialmente pagato il professionista.
Diversa è, invece, la disciplina delle consulenze tecniche svolte prima dell’instaurazione del giudizio, le cui spese costituiscono, ricorrendone i presupposti, una voce di danno emergente e devono essere specificamente allegate e provate.
1. La questione affrontata dalle Sezioni Unite
La consulenza tecnica di parte riveste spesso un ruolo fondamentale nelle controversie caratterizzate da un elevato contenuto specialistico.
Si pensi, ad esempio, alle cause in materia di responsabilità sanitaria, sinistri stradali, edilizia, condominio, rapporti bancari o risarcimento del danno, nelle quali la parte può avere la necessità di affiancare al proprio difensore un professionista in grado di partecipare alle operazioni peritali e di confrontarsi tecnicamente con il consulente nominato dal giudice.
Una delle questioni maggiormente controverse riguardava, però, la possibilità per la parte vittoriosa di ottenere dalla parte soccombente il rimborso del compenso dovuto al proprio consulente tecnico quando tale compenso non fosse stato ancora materialmente pagato.
Con l’ordinanza n. 24699/2026, le Sezioni Unite forniscono una risposta affermativa.
La Corte riconduce infatti il costo del consulente tecnico di parte nominato nel corso del processo nell’ambito delle spese processuali disciplinate dall’art. 91 c.p.c.
2. Il caso sottoposto alla Corte
La controversia trae origine dai danni subiti da alcuni proprietari di fondi agricoli situati nel territorio del Comune di Ramacca, in Sicilia.
I terreni, coltivati ad albicoccheto, erano stati interessati da ripetuti fenomeni di esondazione di un torrente appartenente al demanio regionale.
I proprietari avevano quindi agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo che gli eventi fossero stati favoriti dalla mancata manutenzione dell’alveo e delle sponde da parte dell’Amministrazione competente.
Per quanto rileva ai fini della pronuncia delle Sezioni Unite, nel corso del giudizio era stata richiesta anche la rifusione delle spese sostenute per l’assistenza di un consulente tecnico di parte.
La richiesta era stata respinta sul presupposto che non fosse stata fornita la prova dell’effettivo pagamento del professionista.
La questione è così giunta dinanzi alla Corte di Cassazione.
3. Il contrasto giurisprudenziale
Prima dell’intervento delle Sezioni Unite, nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due differenti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, la parte vittoriosa avrebbe potuto ottenere il rimborso delle spese relative al proprio consulente tecnico soltanto dimostrando di averne effettivamente sostenuto il costo attraverso il pagamento.
Un diverso orientamento riteneva invece sufficiente dimostrare l’esistenza dell’obbligazione nei confronti del professionista, senza che fosse necessario provare anche l’avvenuto pagamento.
Le Sezioni Unite aderiscono a quest’ultima impostazione.
Il principio affermato parte dalla qualificazione del compenso del consulente tecnico di parte come vera e propria spesa processuale.
4. Il compenso del CTP rientra nelle spese di lite
Secondo la Suprema Corte, le somme dovute al consulente tecnico nominato dalla parte nel corso del processo rientrano tra le spese processuali contemplate dall’art. 91 c.p.c.
La consulenza tecnica di parte costituisce, infatti, uno strumento attraverso il quale il soggetto esercita il proprio diritto di difesa nell’ambito di una controversia caratterizzata da questioni di natura specialistica.
Il consulente può partecipare alle operazioni peritali, formulare osservazioni, contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e fornire alla parte e al difensore il necessario supporto tecnico.
Il costo della sua attività è pertanto strettamente collegato al processo.
Da tale qualificazione deriva un’importante conseguenza: la relativa spesa può essere liquidata dal giudice nell’ambito della regolamentazione delle spese di lite.
5. Non è necessario che il consulente sia già stato pagato
È questo il passaggio probabilmente più rilevante della decisione.
Secondo le Sezioni Unite, la parte vittoriosa non è tenuta a dimostrare di aver già materialmente pagato il proprio consulente tecnico per poter ottenere la rifusione della relativa spesa.
Ciò che rileva è l’esistenza dell’obbligazione assunta nei confronti del professionista.
Il conferimento di un incarico professionale determina, infatti, salvo prova contraria, l’insorgenza dell’obbligo di corrispondere un compenso.
La circostanza che il debito non sia ancora stato materialmente estinto mediante il pagamento non esclude dunque che esso rappresenti un costo collegato al processo e, conseguentemente, una spesa suscettibile di essere posta a carico della parte soccombente.
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite risponde anche a un’esigenza di coerenza sistematica.
Nella liquidazione delle spese legali, infatti, non si richiede ordinariamente alla parte vittoriosa di dimostrare di aver già integralmente pagato il proprio avvocato.
Non vi sarebbe, secondo la Corte, una ragione sufficiente per applicare un principio differente al compenso dovuto al consulente tecnico di parte.
6. La spesa può essere liquidata anche d’ufficio
La qualificazione del compenso del CTP come spesa processuale produce un’ulteriore conseguenza.
La liquidazione può avvenire anche nell’ambito della regolamentazione delle spese del giudizio, senza che sia necessario configurare tale costo come una autonoma voce di danno.
Naturalmente ciò non significa che qualsiasi importo richiesto dal consulente debba automaticamente essere posto a carico della parte soccombente.
Rimane infatti fermo il potere del giudice di verificare la congruità della spesa e la sua effettiva connessione con l’attività processuale.
La decisione delle Sezioni Unite, pertanto, non determina un diritto indiscriminato al rimborso di qualsiasi compenso, ma elimina la necessità di dimostrare che il professionista sia stato già materialmente pagato.
7. Cosa accade se non viene prodotta la parcella
Un ulteriore profilo affrontato dalla pronuncia riguarda la determinazione del compenso.
La mancata produzione della documentazione attestante il pagamento non comporta di per sé l’impossibilità di procedere alla liquidazione.
Il giudice può valutare l’attività svolta dal professionista e determinare il compenso facendo riferimento ai criteri applicabili alla relativa attività professionale e, nei casi consentiti, ai parametri utilizzabili per la liquidazione delle prestazioni tecniche.
Resta comunque consigliabile, sul piano processuale, documentare adeguatamente il conferimento dell’incarico e il compenso concordato con il consulente, in modo da consentire al giudice una valutazione più precisa della spesa sostenuta o comunque dovuta.
8. La distinzione con la consulenza stragiudiziale
Le Sezioni Unite tracciano una distinzione particolarmente importante tra il consulente tecnico nominato nel corso del processo e il professionista incaricato prima dell’instaurazione del giudizio.
Nel primo caso il compenso costituisce una spesa processuale.
Nel secondo caso, invece, il costo della consulenza può integrare una voce di danno patrimoniale, in particolare di danno emergente, qualora sussistano i relativi presupposti.
La differenza non è meramente teorica.
Le spese sostenute per il consulente tecnico di parte nell’ambito del processo seguono il regime delle spese di lite.
Le spese relative ad una consulenza stragiudiziale devono invece essere oggetto di specifica allegazione e devono essere provate secondo le regole proprie della domanda risarcitoria.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il danno patrimoniale non coincide necessariamente con un’uscita di denaro già avvenuta.
L’assunzione di un’obbligazione economicamente valutabile può infatti determinare una diminuzione patrimoniale anche prima dell’effettivo pagamento.
9. Gli effetti pratici della pronuncia
La decisione assume una rilevanza concreta per un numero elevatissimo di controversie.
Si pensi al cittadino che, a seguito di un incidente stradale, incarichi un medico-legale per partecipare alle operazioni peritali.
Oppure al proprietario di un immobile che, nell’ambito di una controversia edilizia o condominiale, debba avvalersi di un ingegnere, di un architetto o di un geometra.
Lo stesso può accadere nelle controversie bancarie, societarie o contabili, nelle quali può rendersi necessario l’intervento di commercialisti o altri professionisti dotati di competenze specialistiche.
In tutte queste ipotesi, la parte vittoriosa non potrà vedersi negare la rifusione della spesa relativa al proprio consulente per il solo fatto che, al momento della decisione, il compenso non sia ancora stato materialmente corrisposto.
Il principio contribuisce così a rafforzare l’effettività del diritto di difesa.
In numerose controversie, infatti, il consulente tecnico di parte non costituisce un supporto meramente facoltativo, ma rappresenta lo strumento attraverso il quale la parte può realmente confrontarsi con le valutazioni tecniche compiute nel processo.
10. Il principio affermato dalle Sezioni Unite
Dalla decisione possono essere ricavate alcune regole fondamentali.
Il compenso del consulente tecnico di parte nominato nel corso del giudizio costituisce una spesa processuale ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Per ottenerne la rifusione non è necessario dimostrare che il professionista sia stato già materialmente pagato, essendo sufficiente l’esistenza dell’obbligazione di corrispondere il relativo compenso.
Diversa è la disciplina delle consulenze svolte anteriormente al giudizio, i cui costi possono costituire una voce di danno emergente e devono quindi essere specificamente allegati e provati.
11. Conclusioni
Con l’ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrasto giurisprudenziale destinato ad avere importanti conseguenze nella pratica processuale.
La parte che, per tutelare efficacemente i propri diritti, abbia dovuto nominare un consulente tecnico nel corso del giudizio non perde il diritto alla rifusione della relativa spesa soltanto perché non abbia ancora materialmente pagato il professionista.
Ciò che rileva è l’esistenza dell’obbligazione derivante dall’incarico conferito.
La pronuncia contribuisce così a rendere maggiormente effettivo il principio secondo cui la parte vittoriosa non dovrebbe essere costretta a sopportare definitivamente i costi resi necessari dalla tutela giudiziaria dei propri diritti.
Al tempo stesso, le Sezioni Unite mantengono netta la distinzione tra attività tecnica svolta all’interno del processo e consulenza stragiudiziale: la prima rientra nelle spese di lite, mentre la seconda può integrare una autonoma componente del danno e deve essere valutata secondo le relative regole probatorie.
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Avv. Antonio Ardimento
Laureato magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con tesi in diritto tributario, ha svolto la pratica forense e un tirocinio presso il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, approfondendo in particolare il diritto civile e del lavoro. Abilitato all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bari, ha esercitato come Avvocato fino al 2018.Ha successivamente maturato esperienza nell’ambito delle risorse umane, della consulenza del lavoro e della selezione del personale, per poi intraprendere dal 2020 il proprio percorso professionale nella Pubblica Amministrazione.Nel 2023 ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università Mercatorum di Roma. È stato componente di commissioni di concorso pubblico e Professore a contratto presso l’Università LUM, nell’insegnamento di “Organizational Behaviour”.
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