La tutela del minore nelle unioni civili dopo lo scioglimento del vincolo: profili normativi, giurisprudenziali e prospettive sistematiche

La tutela del minore nelle unioni civili dopo lo scioglimento del vincolo: profili normativi, giurisprudenziali e prospettive sistematiche

Sommario: Premessa – 1. Fondamenti normativi: il principio dell’interesse superiore del minore – 2. Il dovere di mantenimento del genitore intenzionale: evoluzione giurisprudenziale – 3. Il diritto alla continuità affettiva con il genitore intenzionale e anche con gli ascendenti – 4. La gestione del conflitto genitoriale: strumenti normativi e applicazioni pratiche – 5. Conclusione

Premessa

La trasformazione delle forme familiari e il riconoscimento delle unioni civili ad opera della Legge 20 maggio 2016, n. 76 ( cd. L. Cirinnà) hanno imposto al diritto di famiglia una revisione dei propri paradigmi, soprattutto in relazione alla tutela del minore. La crescente rilevanza della genitorialità intenzionale e delle famiglie omogenitoriali ha sollecitato la giurisprudenza a elaborare soluzioni capaci di garantire continuità affettiva, stabilità educativa e protezione materiale ma anche morale del minore sia durante la vigenza dell’unione civile e anche dopo lo scioglimento dell’unione civile.

Il presente contributo analizza, con taglio scientifico, giuridico e sistematico, i principali profili normativi e giurisprudenziali relativi al mantenimento del minore, alla continuità delle relazioni affettive e alla gestione del conflitto genitoriale, in considerazione dei principi costituzionali, delle fonti sovranazionali e delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei Tribunali per i Minorenni davanti ad una situazione di scioglimento dell’ unione civile.

1. Fondamenti normativi: il principio dell’interesse superiore del minore

La tutela del minore nelle unioni civili si radica nel principio dell’interesse superiore del minore, che costituisce parametro di giudizio e limite alle pretese dei genitori.

Le fonti di riferimento sono:

  • Art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989): il superiore interesse del minore deve essere considerato “preminente” in tutte le decisioni che lo riguardano.

  • Art. 8 CEDU: tutela della vita familiare, interpretata estensivamente dalla Corte EDU anche per le famiglie omogenitoriali.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’UE, artt. 24 e 33, in materia di diritti del minore e disciplina della vita familiare e protezione della stessa.

  • Costituzione italiana, artt. 30 e 31, in materia di mantenimento della prole e misure in materia economica.

  • Codice civile, artt. 315-bis, 316, 337-bis ss., che disciplinano la responsabilità genitoriale e i provvedimenti relativi ai figli nelle crisi familiari.

La Legge n. 76/2016, pur non disciplinando direttamente la materia di filiazione, non esclude l’applicabilità delle norme generali sulla responsabilità genitoriale alle unioni civili, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata.

2. Il dovere di mantenimento del genitore intenzionale: evoluzione giurisprudenziale

La cessazione dell’unione civile non estingue il dovere di mantenimento nei confronti del minore, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente riconosciuto la rilevanza della genitorialità intenzionale, fondata sulla partecipazione al progetto procreativo e sull’esercizio concreto della funzione genitoriale.

Tra le pronunce più significative,

  • Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016: riconoscimento della tutela del legame affettivo instaurato con il minore.

  • Cass. civ., sez. I, n. 19599/2020: valorizzazione della continuità affettiva nelle famiglie omogenitoriali.

  • Trib. Minorenni Bologna, decreto 13.11.2019: attribuzione di obblighi di mantenimento al genitore intenzionale sulla base del progetto genitoriale condiviso.

  • Cass. civ., sez. I, n. 12193/2019: la funzione genitoriale prevale sul dato biologico quando è stata esercitata con continuità.

Il contributo economico deve essere determinato in misura proporzionata alle esigenze del minore e commisurata alle capacità reddituali di ciascun genitore, secondo i criteri valutativi consolidati nei procedimenti di separazione e affidamento delle coppie eterosessuali. Resta, in ogni caso, fermo il principio per cui il genitore non può sottrarsi all’obbligo giuridico di mantenere il figlio, obbligo che trova fondamento non solo negli artt. 147 e 316-bis c.c., ma anche nell’art. 30 della Costituzione stessa configurandosi come dovere primario, inderogabile e non suscettibile di esonero volontario, e non è in alcun modo conciliabile, né giuridicamente ammissibile, che il genitore intenzionale si sottragga all’obbligo di mantenimento del minore invocando l’assenza di un legame biologico: tale dovere, infatti, discende dalla responsabilità genitoriale concretamente assunta e non può essere eluso mediante argomentazioni fondate sulla sola mancanza di consanguineità.

3. Il diritto alla continuità affettiva con il genitore intenzionale e anche con gli ascendenti

Il minore ha diritto a mantenere relazioni significative con entrambe le figure genitoriali, anche quando una di esse è intenzionale. Il fondamento normativo è rinvenibile:

  • nell’art. 337 – ter c.c., che tutela il diritto del minore alla bigenitorialità;

  • nell’art. 8 CEDU, che garantisce la continuità dei rapporti familiari;

  • nella giurisprudenza sia della Suprema Corte di Cassazione che in quella della Corte EDU.

Ma lo stesso diritto del minore alla continuità delle relazioni affettive non si esaurisce solo nel mantenimento del rapporto con il genitore intenzionale, ma si estende altresì agli ascendenti di quest’ultimo, qualora tali legami abbiano assunto un’importanza rilevante nel percorso evolutivo e nella formazione affettiva del fanciullo stesso. Tale continuità relazionale integra un diritto soggettivo pieno del minore non opponibile da nessuno e ne comprimibile e/o eludibile per effetto della cessazione dell’unione civile o del venir meno della relazione tra gli adulti coinvolti nel progetto genitoriale, tal diritto a parere dello scrivente può essere opponibile solo in situazioni pregiudizievoli per il minore stesso, dove viene in essere il venir meno del bilanciamento tra interesse del minore e diritti degli altri soggetti coinvolti.

La tutela di tali relazioni trova fondamento non solo nel diritto interno, ma anche nei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare l’art. 8 CEDU riconosce il diritto del minore alla vita familiare e alla preservazione dei legami affettivi significativi.

La Corte EDU ha più volte affermato che gli Stati hanno l’obbligo positivo di adottare misure idonee a garantire la continuità delle relazioni familiari rilevanti per il benessere del minore, evitando interruzioni arbitrarie o non proporzionate (Sentenze: Strand Lobben contro Stato Norvegia, GC, 2019; Scozzari e Giunta contro Stato Italiano, GC, 2000).

In linea con tali principi sovranazionali, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che la cessazione dell’unione civile al pari della cessazione di un matrimonio tra coniugi eterosessuali, non può determinare un’interruzione arbitraria delle relazioni affettive significative del minore, valorizzandone la funzione educativa, stabilizzante e di tutela dell’equilibrio psico-emotivo:

  • Cass. civ., sez. I, n. 14878/2017 — riconosce la continuità affettiva quale elemento essenziale del benessere psicologico del minore.

  • Cass. civ., sez. I, n. 1858/2021 — ribadisce la prevalenza del legame affettivo consolidato rispetto alla mera struttura formale del rapporto familiare.

4. La gestione del conflitto genitoriale: strumenti normativi e applicazioni pratiche

In caso di conflitto tra genitore biologico e genitore intenzionale, l’ordinamento applica gli strumenti previsti per le crisi delle coppie eterosessuali, orientati alla ricomposizione del quadro relazionale e alla protezione del minore.

Tra gli strumenti troviamo:

  • incontri in spazio neutro, previsti dall’art. 337- octies c.c.;

  • accordi collaborativi e mediazione familiare;

  • interventi dei servizi sociali;

  • provvedimenti del giudice minorile, che può disporre incontri protetti, prescrizioni comportamentali, limitazioni temporanee.

La giurisprudenza ha chiarito che tali strumenti devono essere utilizzati in modo proporzionato e progressivo:

  • Cass. civ., sez. I, n. 9143/2021: misure calibrate sul caso concreto.

  • Cass. civ., sez. I, n. 9764/2022: prevalenza dell’interesse del minore rispetto al conflitto genitoriale.

5. Conclusione

La tutela del minore nelle unioni civili si radica in una concezione evolutiva e personalistica della genitorialità, che riconosce e valorizza la funzione educativa, affettiva e di cura svolta dalle figure genitoriali indipendentemente dal dato biologico. Il minore ha diritto a essere mantenuto, educato e accompagnato nella crescita da entrambe le figure che hanno partecipato al suo progetto di vita: un diritto che, per la sua natura primaria e indisponibile, prevale su ogni conflitto, su ogni frattura relazionale e su ogni mutamento della struttura familiare.

Tale diritto non si limita alla relazione con i genitori: esso comprende anche la continuità dei rapporti significativi con gli ascendenti, quando questi abbiano contribuito in modo stabile e affettivamente rilevante alla costruzione del tessuto relazionale del minore. Sono legami che appartengono al minore, che ne sostengono l’equilibrio emotivo e la crescita armonica, e che non possono essere messi in discussione né sacrificati a causa di tensioni, contrasti o rotture tra gli adulti coinvolti.

In questa prospettiva, il conflitto genitoriale non può mai oscurare, né tantomeno comprimere, i diritti propri del minore, che l’ordinamento tutela come posizione soggettiva primaria, inviolabile e meritevole della massima protezione.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità, pur in assenza di una disciplina organica, ha progressivamente delineato un sistema interpretativo coerente, fondato sulla centralità della persona del minore e orientato alla sua protezione effettiva. Tale costruzione ermeneutica si colloca nel solco dei principi costituzionali e dei parametri sovranazionali, in particolare quelli elaborati dalla Corte EDU in materia di vita familiare e relazioni affettive significative, contribuendo a garantire al minore una tutela piena, stabile e conforme alla sua dignità e ai suoi diritti fondamentali.


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Dott. Pino Tontoli

Dottore in Giurisprudenza con Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso Università degli Studi del Sannio Mediatore Familiare Abilitato L. 4/13 Esperto in diritto di famiglia e minorileMateria di Competenza - Diritto di Famiglia e Minorile ( Area Civilistica)

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