
Il voto numerico nell’esame forense torna alla Consulta: quando la proroga perde la sua ragione
Abstract. L’ordinanza del T.A.R. Lombardia n. 3911 del 2026 rimette alla Corte costituzionale il tema della perdurante legittimità del regime transitorio dell’esame di avvocato, nella parte in cui continua a differire l’obbligo di motivazione rafforzata previsto dall’art. 46, comma 5, l. n. 247/2012. Il Collegio muove dal mutamento strutturale dell’esame – una sola prova scritta, meno candidati e commissioni ridotte – per sostenere che le ragioni di efficienza un tempo idonee a giustificare il solo voto numerico non siano più attuali. Il nucleo critico riguarda così la ragionevolezza di una proroga reiterata quando il contesto fattuale che ne sorreggeva la ratio è radicalmente mutato.
Sommario: 1. Dal voto numerico alla questione costituzionale – 2. Il mutamento del contesto come parametro di ragionevolezza – 3. Il confronto con il diritto vivente e con Consiglio di Stato n. 9734/2025 – 4. Trasparenza, buon andamento e discrezionalità tecnica – 5. Gli effetti potenziali della decisione della Consulta
1. Dal voto numerico alla questione costituzionale
Con l’ordinanza 24 luglio 2026, n. 3911, il T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, Pres. Richard Goso, Est. Fabrizio Fornataro, ha rimesso alla Corte costituzionale la disciplina che ha differito anche per la sessione 2024 l’operatività dell’art. 46 l. n. 247/2012.
Il ricorso nasce dalla non ammissione all’orale di un candidato valutato 15/30 nell’unica prova scritta, senza annotazioni o segni grafici. Se l’art. 46, comma 5, fosse applicabile, le osservazioni sui singoli passaggi costituirebbero «motivazione del voto» e il mero punteggio non sarebbe sufficiente.
La rimessione non nega in astratto l’idoneità del voto numerico. Interroga, più precisamente, la ragionevolezza attuale della proroga legislativa che continua a sottrarre efficacia a un obbligo motivazionale introdotto già nel 2012.
2. Il mutamento del contesto come parametro di ragionevolezza
Corte cost. n. 175/2011 aveva ritenuto compatibile con la Costituzione il voto numerico, valorizzando anche esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Quel bilanciamento si collocava, tuttavia, in un sistema caratterizzato da un numero assai elevato di candidati e da tre prove scritte.
Il T.A.R. osserva che il quadro è mutato: dagli iscritti prossimi alle 25.000 unità sino al 2017 si è passati a 9.703 nel 2023 e 10.316 nel 2024; le prove scritte sono divenute una e i componenti delle sottocommissioni sono scesi da cinque a tre. La «drastica riduzione dei partecipanti» viene così assunta come elemento capace di incidere sulla ratio della proroga.
L’ordinanza propone, in sostanza, un controllo dinamico di ragionevolezza. Una disciplina inizialmente tollerabile può divenire incoerente quando vengono meno, in modo non occasionale, le condizioni concrete che giustificavano il sacrificio della trasparenza in favore della speditezza amministrativa.
3. Il confronto con il diritto vivente e con Consiglio di Stato n. 9734/2025
L’Adunanza plenaria n. 7/2017 ha consolidato il principio secondo cui, durante il regime transitorio dell’art. 49 l. n. 247/2012, il voto numerico può esprimere adeguatamente il giudizio se rapportato a criteri predeterminati. Proprio la stabilità di tale diritto vivente impedisce al T.A.R. di conseguire il risultato attraverso una semplice interpretazione costituzionalmente orientata.
Il passaggio più delicato riguarda Cons. Stato, sez. III, 10 dicembre 2025, n. 9734. Quella decisione ha escluso che la sufficienza del voto numerico possa essere superata per il solo mutamento empirico del contesto, ma ha contestualmente riconosciuto che il protrarsi del regime transitorio potrebbe porre un distinto problema di legittimità costituzionale. L’ordinanza milanese percorre precisamente questa seconda via.
Il richiamo a Corte cost. n. 21/2026 rafforza il ragionamento: anche un precedente consolidato può essere rimeditato quando sopravvengano «circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza». La questione non è, dunque, se il precedente fosse originariamente errato, ma se possa continuare a governare una realtà amministrativa profondamente trasformata.
4. Trasparenza, buon andamento e discrezionalità tecnica
L’art. 46, comma 5, l. n. 247/2012 contiene una scelta legislativa inequivoca: le annotazioni positive o negative nei diversi punti dell’elaborato costituiscono la motivazione del voto. Le reiterate proroghe ne hanno rinviato l’efficacia senza cancellare l’opzione normativa per una valutazione maggiormente intelligibile.
La motivazione rafforzata non elimina la discrezionalità tecnica della commissione né consente al giudice amministrativo di sostituire il proprio apprezzamento a quello degli esaminatori. Rende, però, verificabile la coerenza tra criteri, rilievi e punteggio e, quindi, più effettivo il sindacato sui casi di travisamento, manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il nodo diventa quello della proporzionalità del sacrificio imposto alla trasparenza. Se il carico amministrativo rende oggi concretamente esigibile una spiegazione ulteriore, il buon andamento non può trasformarsi nella giustificazione permanente di un modello valutativo più opaco rispetto a quello che lo stesso legislatore ha già scelto di superare.
5. Gli effetti potenziali della decisione della Consulta
La questione riguarda in particolare la sessione 2024 e investe l’art. 11, comma 6-quater, d.l. n. 215/2023, nonché l’art. 1 l. n. 18/2024, nella parte in cui hanno ulteriormente differito l’entrata in vigore dell’art. 46. Un eventuale accoglimento potrebbe incidere anzitutto sui giudizi ancora pendenti relativi a valutazioni formulate con il solo punteggio numerico, anche in relazione alle sessioni d’esame successive.
L’esito, tuttavia, non è scontato. La Corte dovrà stabilire se la riduzione di candidati, prove e commissari sia sufficiente a rendere irragionevole una scelta appartenente alla discrezionalità legislativa e quale peso attribuire, nel giudizio di proporzionalità, alla durata ormai eccezionale del regime transitorio.
Il valore sistemico dell’ordinanza risiede precisamente in questo spostamento di prospettiva. Il problema non è più soltanto se il voto numerico sia astrattamente idoneo a motivare, ma per quanto tempo il legislatore possa continuare a reputarlo sufficiente facendo leva su condizioni organizzative ormai mutate. Una proroga, per restare ragionevole, non può vivere indefinitamente della ratio del passato.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore a Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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