Animali domestici e le parti comuni del condominio

Animali domestici e le parti comuni del condominio

“I nostri amici a quattro zampe sono parte integrante della famiglia”, questo è un sentimento praticamente comune per la gran parte dei paesi occidentali, ma anche per molti altri paesi nel mondo tanto da essere quasi universalmente considerato “un dato” e quindi non questionabile.

Qualcosa però interviene a minare l’assunto e le certezze dei proprietari dei tanto amati “Fido e Lady”.

Andiamo con ordine.

Il Codice Civile italiano contiene una disposizione riguardante il possesso di animali domestici che liberalizza il loro ingresso nei condomini.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”; questa è per l’appunto la previsione dell’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n°220.

Tale disposizione in sostanza prevede che l’eventuale divieto imposto da un regolamento condominiale ad un condomino di detenere un animale domestico nel proprio appartamento, comporterebbe un illecito confinamento dei suoi diritti con conseguente limitazione dei suoi poteri sulle porzioni di proprietà esclusiva.

Ma come comportarsi con riferimento alle parti comuni?

Sul punto è intervenuto il Tribunale Ordinario di Monza, Seconda Sezione Civile, con sentenza del 28 marzo 2017, che ha ritenuto legittima la clausola del regolamento condominiale di un supercondominio nella parte in cui vietava ai propri condomini di utilizzare l’ascensore (parte comune di un edificio ex art. 1117, punto 3, c.c.) in compagnia dei loro animali domestici.

Secondo il giudice del Tribunale di Monza, il diritto sancito dall’art. 1138, comma 5, c.c., di detenere un animale domestico, non si estende anche all’uso delle parti comuni di un condominio.

Infatti, se risulta inconfutabile che il regolamento condominiale non possa imporre limiti ai proprietari degli appartamenti sulle porzioni di proprietà esclusiva come, nel caso di specie quello di detenere animali domestici, altro discorso è quello della disciplina delle parti comuni che rimane estranea dall’ambito applicativo del richiamato art. 1138, comma 5, c.c.

Ad avviso del giudice “non è infatti condivisibile un’idea di stretta accessorietà della parte comune rispetto alla proprietà singola, in forza della quale quanto è consentito per la parte singola automaticamente debba esserlo anche per la parte comune”.

Di conseguenza, sempre ad avviso del medesimo giudice, nel caso in cui il regime della parte comune sia disciplinato da un regolamento condominiale in modo legittimo, al pari deve ritenersi legittima la limitazione all’uso delle parti comuni anche nel caso in cui impedisca ai condomini l’utilizzo dell’ascensore in compagnia dei propri animali domestici.

Tale sentenza sembra smembrare in modo freddamente matematico le parti di un condominio, esclusive o comuni, in una sommatoria di componenti dimenticando che la vita che scorre negli stessi dovrebbe avere invece natura integrale e quindi composta di flussi continui e non interrotti.

Occorre, tuttavia, tener presente che una consistente parte del mondo giuridico in Italia che si è interessato dell’argomento, è concorde nel ritenere che impedire l’utilizzo di certe parti comuni degli spazi condominiali agli animali domestici, equivarrebbe a vietare “tout court” la detenzione degli stessi e dunque andrebbe a limitare, seppur indirettamente, l’efficacia del citato art. 1138 ultimo comma del Codice Civile.

Si pensi al caso di anziani che magari vivono in solitudine in un piano alto del condominio; vietare loro l’uso dell’ascensore in compagnia del fedele cane o del micio da compagnia varrebbe a costringerli a privarsi del conforto della loro presenza nelle proprie vite oppure ad affrontare un numero, che per molti sarebbe insostenibile, di gradini al giorno.

Chi sostiene una tesi contraria alla fredda sentenza sopra detta, ovviamente, non può pensare di imporre una tesi, che prevedrebbe di poter godere di una libertà senza regole.  Esistono comunque i limiti imposti dalla convivenza civile e dunque nessuno deve sentirsi libero di oltrepassare i confini del rispetto per gli altri condomini, poiché spetta a tutti il compito di attenersi alle regole di convivenza pacifica e di alimentarne quotidianamente con i propri corretti comportamenti il mantenimento al più alto livello possibile.

Occorre, ad esempio rispettare la normativa indicata nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 2009, secondo cui, per tutelare l’incolumità delle persone e degli altri animali, bisogna: portare il cane al guinzaglio; utilizzare la museruola se il cane è particolarmente aggressivo o appartiene alla categoria dei cani considerati a rischio; utilizzare sacchetto e paletta per raccogliere le feci di “Fido” al fine di mantenere puliti marciapiedi o suolo condiviso; curare il nostro animale se mostra segni di malattia.

Prima dell’entrata in vigore della novella del 2012 che ha portato all’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., il tema della salvaguardia e del benessere degli animali è stato trattato a livello europeo con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo nel 1987 e ratificata successivamente in Italia con la Legge 201/2010. Tale Convenzione sancisce l’obbligo morale dell’uomo “di rispettare tutte le creature viventi” e fa emergere l’essenziale contributo che gli animali da compagnia forniscono alla qualità della vita.

Andando a ritroso occorre ricordare anche l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), anch’esso ratificato in Italia con la Legge 130/2008, il quale stabilisce che l’Unione e gli Stati membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.

E’ di tutta evidenza come la richiamata normativa europea abbia costituito fonte e base fondante per l’introduzione nel nostro Codice Civile del quinto comma dell’art. 1138, proprio a dimostrazione dell’importanza ormai assunta dagli animali domestici nella vita quotidiana delle famiglie italiane.

Dello stesso avviso è il Tribunale di Cagliari, Seconda Sezione Civile, che nell’ordinanza del 22 luglio 2016 ha ritenuto affetto da nullità un articolo di un regolamento locale che vietava di tenere nella località Isola Piana del Comune di Carloforte, animali domestici.

A parere del Giudice detto articolo entra in collisione con il disposto dell’art. 1138 ultimo comma che deve ritenersi applicabile a tutte le disposizioni con esso contrastanti a prescindere dal momento in cui il regolamento è stato prodotto (prima o dopo la Legge del 2012).

Dalla lettura dell’ordinanza emerge che il diritto di tenere animali domestici nelle abitazioni non esclude, però, l’obbligo di rispettare le proprietà comuni e da tale considerazione si fa strada il pensiero che a volte basterebbe l’uso del buonsenso per evitare le tanto noiose e frustranti liti condominiali.

Appare dunque ingiustificatamente punitiva una sentenza che costringa una persona anziana, magari affetta da problemi di deambulazione, a percorrere ripide ed interminabili rampe di scale solo perché un regolamento condominiale le impedisce l’uso dell’ascensore insieme al proprio cane od al proprio gatto od a qualsiasi altro animale da compagnia e sembra, di conseguenza, plausibile pensare che sarebbe sufficiente garantire la pulizia delle parti comuni, controllando ad esempio che “Fido” non abbia lasciato ricordini in giro per il giardino condominiale, o nell’androne del palazzo, affinché non sorgano problemi di convivenza.

Come si è visto, dal combinato disposto delle normative europee ratificate in Italia e della novella introdotta nel 2012 all’art. 1138 del Codice Civile, non scaturisce una giurisprudenza uniforme.

In conclusione anche se l’intervento legislativo del 2012 ha sancito il diritto dei proprietari di appartamenti di poter finalmente godere della compagnia dei fedeli amici a quattro zampe nelle proprie abitazioni, tuttavia appare ancora necessario tornare a metter mano alla normativa, in modo che essa non lasci gli attuali margini di indeterminazione che costringono comunque le parti a ricorrere al giudizio dei tribunali.

In attesa di novità in campo normativo e di arricchimento della giurisprudenza con altre sentenze omologhe, il confronto tra le parti rimane aperto.


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Valeria Pittaluga

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