Avvocati, Ufficio per il Processo: incompatibile l’esercizio della professione forense

Avvocati, Ufficio per il Processo: incompatibile l’esercizio della professione forense

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali“.

Il decreto in esame, in vigore dal 2 marzo 2022, contiene una norma che chiarisce definitivamente alcuni nodi problematici che avevano sollevato non poche perplessità, soprattutto nel mondo dell’Avvocatura, nei mesi precedenti, relative alla possibilità che i vincitori potessero prendere possesso nell’Ufficio per il Processo senza sospendersi dall’albo degli avvocati.

In particolare, l’articolo 33, d.l. citato, stabilisce che all’articolo 11, dopo il comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il comma 2-bis, ai sensi del quale «L’assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. L’avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell’ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell’ufficio per il processo».

Alla luce della norma appena entrata in vigore, l’assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio per il Processo comporta l’incompatibilità con lo svolgimento della professione forense in tutti i distretti e, dunque, non solo in quello prescelto dal vincitore ed eventualmente diverso da quello presso cui si esercita la professione forense, così come era stato annunciato dal Ministro della Giustizia Cartabia alcuni giorni prima della convocazione dei vincitori.

L’articolo 33 stabilisce, poi, che gli idonei non vincitori potranno coprire i posti rimasti vacanti negli altri distretti a seguito degli scorrimenti. In particolare, si afferma che: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l’amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 15».


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Roberta Aleo

Nasce a Palermo nel 1991. Dopo la maturità classica si laurea nel 2017 in Giurisprudenza presentando una tesi sperimentale dal titolo "Le strutture investigative di contrasto alla criminalità organizzata". Nel 2019 consegue il diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presentando una tesi dal titolo "Rapporti tra carcere duro ed esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti". Tirocinante presso il Tribunale e la Procura della Repubblica ed abilitata all'esercizio della professione forense, collabora alla stesura di testi ed articoli giuridici con riviste scientifiche e studi legali.

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