Col capo non si scherza!

Col capo non si scherza!

Perder le staffe è oggigiorno facile, a fronte della profonda crisi in cui, purtroppo, versa il mercato del lavoro: com’è noto, diversi Concittadini, allo scopo di assicurarsi quanto necessario al sostentamento proprio e dei familiari, si vedono sovente costretti ad accettare offerte di lavoro le cui condizioni non giovano certamente al loro benessere.

Tuttavia, è d’uopo dosare il linguaggio allorquando s’interagisce tanto con i superiori gerarchici quanto col cosiddetto «Grande Capo», tale da intendersi il titolare di un’impresa od il responsabile di una filiale della medesima: una virgola fuori posto può configurare, ex se, una condotta insubordinata.

Il legislatore non fornisce alcuna definizione di tale concetto, ergo vi han provveduto la contrattazione collettiva, la dottrina e, soprattutto, le pronunce giudiziali.

Un filone di studiosi [1], nonché la giurisprudenza maggioritaria [2], vi fanno rientrare, invero, non soltanto l’avere il prestatore disatteso ad un preciso ordine, bensì anche il fatto di contestare apertamente (spesso lo si fa in maniera oltremodo plateale) le disposizioni datoriali e/o di porre a repentaglio l’organizzazione aziendale, poiché quest’ultima posa sull’autorevolezza propria dei dirigenti e dei supervisori, in particolare, dei quadri [3].

Un esempio può esser utile a rischiarare la mente: Alfonso, dipendente della società Gamma, è in forza come segretario presso la filiale di Azzurrolandia, il cui responsabile è il dirigente Guglielmo. Allorquando quest’ultimo gli ordina di riordinare i faldoni presenti nell’archivio, il dipendente si rifiuta, offendendone l’onore con frasi piccanti.

Ebbene, in siffatti contesti il lavoratore insubordinato rischia d’incorrere in una sanzione disciplinare, finanche in quella espulsiva del licenziamento per giusta causa: difatti, l’organizzazione dell’archivio è fondamentale affinché possa garantirsi il pieno ed ininterrotto funzionamento dell’azienda.

L’ordine può essere, tuttavia, disatteso allorquando il suo contenuto sia illegittimo od illecito.

 

 

 

 

 

 


Note
[1] v., tra i tanti, O. MAZZOTTA, Manuale di diritto del lavoro, settima edizione, Wolters Kluwer – CEDAM (Milano), 2019, pp. 422 ss.;
[2] cfr., soprattutto, Cass., Sez. Lavoro, n. 27939 del 13 ottobre 2021;
[3] vedasi la sentenza menzionata alla nota precedente.

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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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