È corretta la divisione proporzionale dei canoni di locazione di parti comuni

È corretta la divisione proporzionale dei canoni di locazione di parti comuni

La vicenda. Una condomina si lamentava perché, con delibera assembleare adottata a maggioranza, il condominio aveva ripartito gli introiti provenienti dai canoni di locazione per la concessione in uso del lastrico solare ad alcune compagnie telefoniche per ubicarvi impianti ripetitori dei segnali audio.

L’assemblea aveva, infatti, suddiviso le rendite derivanti dai canoni di locazione in compensazione degli importi dovuti a titolo di contributi da ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà. Essendo le entrate pari al 55,61% delle spese, ogni spesa è stata così abbattuta in misura di tale percentuale. Essendo la condomina proprietaria di circa 308 millesimi, questa si è perciò lamentata di essersi vista attribuire le rendite provenienti dalla locazione delle parti comuni solo in relazione a quanto detratto per far fronte alle spese, con violazione dei criteri legali di riparto ex art. 1123 codice civile. Da tale arbitraria imputazione delle rendite sarebbe perciò derivato il debito intimato in sede monitoria alla condomina, altrimenti insussistente.

Il principio di diritto. La Corte di Cassazione Civile, investita della questione, con ordinanza n. 3043/21 ha però ritenuto di dover rigettare le doglianze della condomina poiché in tema di condominio negli edifici, non è causa di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall’amministratore la circostanza che in essa si provveda all’impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l’importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi; non pregiudicando tale decisione, espressione del potere discrezionale dell’assemblea, né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese.

Chiarisce, infatti, la Corte: <<…Per esemplificare, a fronte di spese generali di gestione pari a Euro 1.000,00 da ripartire ex art. 1123 c.c., comma 1, e di proventi attivi pari a Euro 500,00, nulla cambia per il condomino titolare di quota di proprietà pari a 308 millesimi se allo stesso siano dapprima corrisposti Euro 154,00 come quota dei proventi e poi richiesti contributi pari ad Euro 308,00, oppure se, ridotta dapprima la spesa da ripartire ad Euro 500,00 (Euro 1.000,00 di voci di uscita – Euro 500,00 di voci di entrata), gli venga direttamente intimato di contribuire per l’importo di Euro 154,00…>>.

L’esito. Il ricorso è stato perciò dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a rimborsare al condominio le spese del giudizio di cassazione, oltre al versamento del doppio del contributo unificato.


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