Infermiere dipendente: la tassa di iscrizione all’OPI grava sulla ASL

Infermiere dipendente: la tassa di iscrizione all’OPI grava sulla ASL

Nota a sentenza n. 116/2019 del Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro

La sentenza in commento trae la stura da un ricorso presentato da diversi infermieri, tutti dipendenti di una ASL friulana, con il quale chiedevano al Giudice del Lavoro di statuire che il pagamento della tassa di iscrizione al Collegio IPASVI (oggi OPI) gravi in capo all’Azienda ospedaliera datrice di lavoro.

In accoglimento della domanda ed a fondamento della decisione, il Tribunale di Pordenone ha posto l’accento sull’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale anche per i dipendenti pubblici nonché sul vincolo di esclusività che lega l’infermiere dipendente alla ASL datrice di lavoro.

Quanto al primo aspetto, l’obbligo è prescritto dall’art. 2, co.2 Legge 43/2006 il quale impone l’iscrizione all’albo anche per i pubblici dipendenti.

Quanto al secondo, il giudicante, argomentando in parallelo ad una fattispecie analoga riguardante gli avvocati che esercitano lo jus postulandi in favore dell’ente pubblico dal quale dipendono, ha rilevato come gli infermieri dipendenti della ASL esplichino la loro attività professionale a tempo pieno in regime di esclusività per l’Azienda ospedaliera senza la possibilità di operare in altri contesti libero professionali.

In forza di una analogia sussistente tra il lavoro subordinato con il contratto di mandato – nel quale il mandatario si obbliga a compiere un’attività nell’interesse altrui ed il mandante, di contro, si obbliga a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi dovesse subire in conseguenza dell’incarico – il Tribunale di Pordenone ha affermato che laddove l’infermiere svolga la propria attività professionale in favore dell’ente pubblico e su incarico della ASL, quest’ultima deve tenere indenne il professionista sanitario da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico.

Sicchè ogni qualvolta l’infermiere eserciti attività professionale con vincolo di esclusività, e dunque quando egli sia dipendente della pubblica amministrazione, va riconosciuto il dovere giuridico del datore di lavoro – la ASL – di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello di iscrizione all’albo.


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