La grigliata, brevi cenni in tema di immissioni

La grigliata, brevi cenni in tema di immissioni

È costume di parecchi organizzare, a partire dai mesi primaverili, una grigliata in giardino: difatti, al giorno d’oggi il barbecue, oltre ad assolvere alla classica funzione di arrostire i cibi, rappresenta senz’altro uno dei tanti emblemi dell’amicizia.

Ciononostante, tale prezioso, nonché comodo strumento sprigiona, com’è noto, ingenti quantità di fumo, la qual cosa potrebbe esser fonte di turbamento per i nervi olfattivi di qualche vicino od addirittura nuocere alla salute di taluno.

In ragione della popolarità acquisita con l’avanzare degli anni, il barbecue viene spesso considerato indefettibile all’interno dei giardini, dunque si tende piuttosto marcatamente a farlo realizzare in muratura, corredato di comignolo.

Ci si chiede, a questo punto, se quanto illustrato sin qua sia o meno legale.

Va in primis rilevato, sul punto, che il Codice Civile, all’art. 844, statuisce che il proprietario di un fondo non è legittimato ad impedire le immissioni  fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni che provengano dal fondo finitimo, a meno che le stesse non superino la soglia di normale tollerabilità, avuto riguardo dell’effettivo stato dei luoghi.

Sarà, dunque, onere del giudicante procedere ad un’adeguata ponderazione di tutti gli interessi in giuoco: a stabilirlo è il comma secondo dell’articolo richiamato, che gli attribuisce la possibilità di stabilire quale degli interessi cennati rivesta carattere prioritario (ad esempio, laddove un’abitazione del Casertano si trovi nei pressi di un allevamento di bufale il cui latte è necessario a produrre mozzarella ed il proprietario della stessa si dolga dell’odore nauseabondo che proviene dalle stalle o dai recinti, è quasi sicuro che il magistrato riterrà prevalente l’interesse dell’allevatore).

Con riguardo alla spinosa questione dell’arrostimento all’interno dei condomìni, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20555 del 2017, ha espressamente stabilito che  “la disposizione dell’art. 844 c.c. è applicabile anche negli edifici in condominio nell’ipotesi in cui un condomino, nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni, dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condòmini. Nell’applicazione della norma deve aversi riguardo, tuttavia, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all’edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari. Dalla convivenza nell’edificio, tendenzialmente perpetua (come si argomenta dall’art. 1119 c.c.), scaturisce talvolta la necessità di tollerare propagazioni intollerabili da parte dei proprietari dei fondi vicini; per contro, la stessa convivenza suggerisce di considerare in altre situazioni non tollerabili le immissioni, che i proprietari dei fondi vicini sono tenuti a sopportare. Il principio, dunque, va precisato in considerazione delle condizioni di fatto, del tutto peculiari, consistenti nei confini in senso orizzontale e verticale tra le unità abitative“.

Nella sentenza richiamata, dunque, gli Ermellini hanno indicato quali parametri discretivi la peculiarità dei rapporti condominiali e la destinazione d’uso stabilita dalle disposizioni urbanistiche o, laddove carenti, dai proprietari, chiarendo, altresì, che il solo fatto del convivere all’interno di uno stabile può (rectius: deve) sempre dar luogo ad una valutazione caso per caso.

Ne consegue, quindi, che l’utilizzo del barbecue, nonostante quanto descritto in apertura, ben può esser considerato tollerabile laddove non renda disagevole ad un altro condomino l’impiego della cosa comune.

Per quel che concerne, invece, la fabbricazione di barbecue in muratura, occorre tener conto delle potenzialità nocive proprie di tale opera, le quali sono oggetto di presunzione relativa (che ammette, cioè, la prova contraria): a chiarirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione (v. la sent. n. 15246 del 2017), secondo cui un barbecue di un siffatto tipo è da qualificarsi alla stregua di un forno, di talché la sua costruzione è subordinata al rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti locali e/o di pubblica sicurezza o, qualora esse difettino, di quelle che bastino a scongiurare qualsiasi rischio per la «solidità, salubrità e sicurezza» dei fondi vicini (art. 890 c.c.).

 

 

 

 

 


Note bibliografiche
– Per le immissioni da barbecue all’interno dei c0ndomìni, nonché per l’illustrazione di Cass. n. 20555/2017, cfr. D. PAOLANTI, Barbecue in condominio: le regole da rispettare, 3 settembre 2022, in Studio Cataldi il diritto quotidiano;
– Per la riconducibilità dei barbecue “fissi” alla disciplina dell’art. 890 c.c., oltreché per il commento alla sent. Cass. n. 15246/2017, v. P. ACCOTI, Cassazione: il barbecue «fisso» è nocivo e deve stare a distanza, 24 giugno 2017, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi

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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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