La pubblicità informativa nella Professione legale: uno sguardo all’art. 35 del Codice Deontologico Forense

La pubblicità informativa nella Professione legale: uno sguardo all’art. 35 del Codice Deontologico Forense

La nuova formulazione dell’articolo 35 Cod. Deont. Forense (1), a seguito della delibera del CNF del 22.01.2016 (2), fissa precisi confini entro i quali un avvocato può legittimamente realizzare la c.d. pubblicità informativa.

La graduale rimozione dei previgenti limiti deontologici alla pubblicità informativa dell’attività legale, passaggio evolutivo che paventa la presa di coscienza dell’evoluzione della professione forense sempre più vicina ad essere intesa quasi come un’attività d’impresa, ha consentito di riconoscere nell’elemento in sé della comunicazione pubblicitaria un valore necessario, in linea con il principio di libera concorrenza e di autodeterminazione economica nel mercato sancito dall’articolo 101 TFUE (3).

A differenza che in passato, infatti, grazie anche all’importanza sociale attribuita ad Internet – che consente di considerare il web e i social network come una piattaforma adatta alla crescita della professione e all’ampliamento della propria rete di contatti e collaborazioni professionali – oggi è ammesso “pubblicizzare” il proprio studio legale con qualunque mezzo al fine di incrementare la propria clientela, purché siano rispettati i principi deontologici di verità, trasparenza, correttezza, segretezza e riservatezza.

A conferma della tendenza verso una maggiore liberalizzazione della professione, l’art. 35 co. 2 pone in evidenza un preciso assetto anti-concorrenziale, in linea con l’osservanza di altri e ulteriori principi deontologici e valori di etica comportamentale, quali il rispetto del dovere di probità, dignità e decoro ex articolo 9 Cod. Deont. Forense (4) e ai doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi ex articolo 19 Cod. Deont. Forense (5), nonché il rispetto del rapporto di colleganza sancito dall’articolo 38 Cod. Deont. Forense (6).

Difatti, se da una parte l’articolo 35 apre verso nuove prospettive, dall’altra vieta, fortemente, forme pubblicitarie che siano mendaci, aggressive e spregiudicate, che si appalesino, anche implicitamente, come comparative, equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive, così come sottolineato ai commi 6, 7, e 8.

Nonostante la formulazione in apparenza chiara della norma, dubbi interpretativi vari e diversi sorgono in merito discrimen tra pubblicità informativa deontologicamente lecita e metodi comunicativi apparentemente illeciti.

Se è vero che la pubblicità informativa deve considerarsi lecita quando è realizzata attraverso una forma di comunicazione argomentativa, è pur vero che in assenza di un unitario orientamento anche della Suprema Corte di Cassazione, è demandato alla libera interpretazione del Consiglio Nazionale Forense e dei singoli COA individuare quali siano i casi che rientrino nelle ipotesi di forme di pubblicità non consentite.

Infatti, come evidenzia la Cassazione S.U. n. 14617/201o (7),  nel caso in cui siano poste in essere condotte integranti gli estremi di una pubblicizzazione deontologicamente illecita “al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa, all’interno del procedimento disciplinare è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come violazione deontologica […] essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme”, considerato il fatto che la sanzione edittale della censura, prevista ai sensi del co. 1o dell’art. 35, viene attenuata della sanzione dell’avvertimento ed aggravata dalla sanzione della sospensione non superiore ad un anno.

Rimane aperto l’interrogativo in merito a quando un messaggio pubblicitario debba considerarsi suggestivo e, ancora, se insegne tipicamente commerciali e cartelloni pubblicitari possano essere considerati leciti o meno, posto che il CNF, con il parere del 20 febbraio 2015, n. 5-bis (8), ha ammesso l’affissione di cartelloni pubblicitari di uno studio legale all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo (contra Cass. S.U. 23287/2010) (9).

Inoltre, a fronte di una giurisprudenza che esalta la rilevanza attribuita ai profili grafici della comunicazione informativa, soprattutto in merito alle forme e modalità degli slogan a cui fa riferimento il co. 9 dell’articolo 35, Cass. S.U. n. 14368 del 10 agosto 2018 (10) ha statuito che costituisce illecito deontologico, ai sensi dell’articolo 38 r.d.l. 1578 del 1933 e ai sensi dell’articolo 17 Cod. Deont. Forense (11), la realizzazione di una pubblicità informativa paventante carattere un commerciale, che ecceda l’ambito informativo razionale, come quella che vede l’inserimento di formule nomenclative quali “l’angolo dei diritti” o “negozio”.

È, altresì, vietato l’utilizzo di messaggi pubblicitari subdoli che appaiano impostati come strumentalmente tesi a profittare di particolari situazioni emotive di una cerchia di clienti.

Alla stessa stregua, la Suprema Corte censura condotte pubblicitarie che sottolineino in modo comparativo, fuorviante e condizionante la convenienza economica o la prospettazione di trattamenti economici di favore di una certa assistenza legale, o che comunque includa elementi suggestivi ed evocativi incentrate su dati economici equivoci, nonostante appaia rientrare entro i confini di liceità l’attività di comunicazione dei propri tariffari. (Cfr. Cass. 19705/2012 (12) ; Cass. 23287/2010).

Ritenuto ormai superato il problema nato in merito alla pubblicizzazione degli studi legali sulla piattaforma Amica Card, certo e fermo rimane il divieto per i professionisti legali di rivolgersi a terzi procacciatori di affari e clienti, in quanto un tale comportamento integra piena violazione del divieto di accaparramento illecito della clientela. (Sul punto T.A.R. Roma, Sez. I, n. 11169/2016). (13)

 

 

 

 


(1) ART. 35 Cod. Deont. Forense, Dovere di corretta informazione: “1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. 2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale. 3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione. 6. Non è consentita l’indicazione di nominati vi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano. 9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.“
(2) https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E101&from=EN
(4) Art. 9 Cod. Deont. Forense, Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza: “1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, pagina 5 di 34 dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”
(5) Art. 19 Cod. Deont. Forense, Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi“L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.”
(6) Art. 38 Cod. Deont. Forense, Rapporto di colleganza: “1. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. 2. L’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. 3. L’avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui pagina 19 di 34 riservati intercorsi con colleghi. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.”
(7) https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-14617-del-17-06-2010
(8) https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=31410
(9) https://www.altalex.com/documents/concorsi/2010/12/09/le-sezioni-unite-si-pronunciano-sulla-pubblicita-degli-studi-legali
(10) https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-14368-del-08-07-2020
(11) Art. 17 Cod. Deont. Forense, Informazione sull’esercizio dell’attività professionale:”1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.”
(12) https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-unite-sentenza-13-novembre-2012-n-19705-illegittimo-il-box-pubblicitario-dello-studio-sul-quotidiano/
(13) https://www.altalex.com/documents/news/2016/11/14/avvocati-vs-antitrust-tar-annulla-la-multa-per-inottemperanza

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L'Avvocato Valentina Grazia Sapuppo è nata a Catania, Sicilia, e si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, cybersecurity, specializzata in etica dell’informazione e tutela del dato biometrico è Ricercatore Indipendente e svolge attività di consulenza stragiudiziale, consulenza in materia di data protection presso Profice. Auditor e formatore ISO/IEC. Ha svolto attività di consulenza data protection n.q. di Associate presso ICT Legal Consulting - Milano. Membro del Comitato Permanente del SAI - Sistemas Administrativos Inteligentes, Dipartimento dell’Accademia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - ANCBA, l'Avv. Sapuppo è socio AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati (per cui svolge anche attività di Coordinatore della Consulta dei Praticanti Avvocati di AIGA Catania), socio Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, Socio ELSA - The European Student Association, ente locale ELSA Catania (presso la quale ricopre il ruolo di Director Professional Development), socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory - Chapter Italy. Fellow all’Istitituto Italiano per la Protezione e la Valorizzazione dei dati - IIP, nonché Partner Europrivacy, svolge diverse attività aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani, l’accesso ad Internet e la lotta al digital divide. Scrive per le riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea - Argentina e IJ Editores - Argentina, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collabora con diverse piattaforme informative, tra cui l'e-Learning Specialist. Selezionata come Eccellenza Italiana per l'Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri. È parte dell’Alunni Alliance dell'University of Texas - Austin. - valentinasapuppo@gmail.com - https://www.linkedin.com/in/valentina-sapuppo-017002188/

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