Le cassette postali in condominio, dove metterle e perché: la parola alla legge

Le cassette postali in condominio, dove metterle e perché: la parola alla legge

Sommario: 1. Il posizionamento delle caselle postali: una questione banale solo in apparenza – 1.1. Il decreto MiSE del 1° ottobre 2008 – 2. La conferma dell’impostazione: la delibera AGCOM del 20 giugno 2013 – 3. Le disposizioni UNI EN 13724 – 4. Osservazioni finali

 

1. Il posizionamento delle caselle postali: una questione banale solo in apparenza

Il recapito puntuale della posta crea un problema su un duplice fronte, specialmente per le compagini condominiali. Sullo sfondo, si configurano due distinti interessi.

Da un lato, c’è l’interesse individuale del condomino/utente di ricevere la corrispondenza, a lui indirizzata presso la sua casella di posta, con garanzia di libertà e la segretezza per qualsivoglia forma di comunicazione. Il principio è sancito dall’art. 15 Cost., limitabile solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

Dall’altro lato, ci sono «standard» normativi ben precisi, circa il punto in cui vanno installate le caselle postali e le caratteristiche che queste debbono possedere. Sono tenuti al rispetto dei parametri normativi, tanto gli utenti singoli, quanto l’intera collettività condominiale. Il fine è quello di assicurare al distributore postale che la consegna della corrispondenza avvenga in maniera efficiente, senza violare la proprietà privata e la riservatezza del destinatario.

Per quanto riguarda il luogo di stazionamento delle caselle postali, il decreto del 9 aprile 2001, del Ministro delle comunicazioni[1], ha approntato una disciplina specifica, indicata agli articoli dal 45 al 48 del decreto citato. In particolare, l’art.47 detta un criterio ad hoc per le strutture plurifamiliari e per i complessi strutturali formati da più edifici.

Si legge:

– “Art. 45. Cassette

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso.

– Art. 46. Ubicazione

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione.

– Art. 47. Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d’impresa

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

– Art. 48. Adeguamento delle cassette non conformi

I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l’ufficio richiedente”.

Di fatto, la previsione normativa mira, nel suo complesso, ad evitare il problema per l’addetto (postino) di non potere eseguire invii-consegne postali semplici. Ciò accade quando sia impossibile accedere ad una proprietà privata senza chiederne il permesso, poiché chiusa da un portone o un cancello ad apertura automatica, azionabile da chi si trova al suo interno.

Dalla normativa si evince che, risponde a tale ratio lo stesso posizionamento delle cassette. Le caselle postali domiciliari vanno, infatti, apposte in un luogo esterno alla proprietà o comunque in un luogo accessibile al postino pur in assenza del titolare, del custode o del  portiere di uno stabile condominiale.

1.1 Il decreto MiSE del 1° ottobre 2008

Il successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) del 1° ottobre 2008[2] risponde ad una logica identica. Infatti, l’articolo 21 del decreto del 2008 ripropone sostanzialmente il contenuto degli articoli da 45 a 48 del decreto 9 aprile 2001.

Anche qui, ritorna l’aspetto riguardante il collocamento delle cassette postali nei condomini. Il punto, dove vanno apposte, deve essere idoneo. Il concetto di idoneità è -nuovamente- ricondotto dalla norma alla libera accessibilità da parte del postino.

Il luogo indicato dalla disposizione è «al limite della proprietà» “sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione”.

[…] “negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”.

2. La conferma dell’impostazione: la delibera AGCOM del 20 giugno 2013 

Si ha conferma di tale impostazione leggendo il dispositivo 3.16, articolo 21, rubricato “Cassette domiciliari”, corrispondente all’articolo 22 nella versione approvata e allegata alla delibera del 20 giugno 2013, emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in cui si legge:

– “A) La proposta di modifica

Poste Italiane, con riferimento all’articolo in argomento, ha proposto, relativamente all’avviso da rilasciare all’utente nei casi di cassette domiciliari non conformi, di sostituire la specificazione “di giacenza” con il riferimento alle “modalità di cui all’articolo 24”, (vale a dire nell’ambito dell’articolo che disciplina il caso del ritiro dell’invio negli uffici postali).

– B) Le posizioni delle parti

Nell’ambito dell’attività preistruttoria, Poste Italiane hanno fornito alcuni dettagli relativamente alla normativa tecnica internazionale applicabile alla produzione delle cassette domiciliari: la disposizione EN13724 stabilisce che tali cassette debbono essere in grado di contenere, oltre alla corrispondenza ordinaria, anche le riviste di dimensioni maggiori. Le cassette domiciliari, inoltre, devono essere antieffrazione e prodotte in modo tale da salvaguardare la privacy e la sicurezza delle persone. Il fornitore del servizio universale ha specificato che i responsabili territoriali eseguono la verifica dell’idoneità delle stesse solo nei casi in cui – riscontrandosi problemi nell’attività di recapito – si rendano necessari chiarimenti sulla conformità o adeguatezza della cassetta domiciliare del cliente. Nel caso in cui il cliente non volesse adeguare la propria cassetta domiciliare ha comunque facoltà di ritirare gli invii presso gli uffici previsti”[3].

3. Le disposizioni UNI EN 13724

Si accosta, alla delibera citata del 20 giugno 2013,  il dictum del legislatore comunitario, la cui logica di base risponde all’ulteriore esigenza di avviare l’armonizzazione e la liberalizzazione dei mercati, anche per la distribuzione della corrispondenza, realizzando a tal fine ben tre direttive postali[4].

Attraverso questo iter, si è giunti, così, ad una normativa organica, coronata dalle disposizioni UNI EN 13724[5], che definiscono gli standard di adeguatezza delle cassette postali, sia per quanto concerne le dimensioni e la posizione, sia per la sicurezza e salvaguardia della privacy, sia per le caratteristiche che il vano di ricezione/recapito deve possedere in aggiunta, ossia essere robusto, antieffrazione ed adeguato a ricevere comunicazioni di più ampie dimensioni e peso.

4.  Osservazioni finali

In termini sintetici, il collocamento, come anche le qualità, delle caselle postali deve rispondere a parametri normativi ben precisi.

È richiesto il posizionamento in un punto di «facile accesso» per il postino, ponendola all’esterno della proprietà del destinatario della corrispondenza. Nel caso dei condomìni, va rispettato lo stesso criterio, ma le cassette delle lettere devono essere «raggruppate» in un unico punto di accesso, garantendo, in ogni caso, la conformità e l’adeguatezza della casella domiciliare dell’utente finale.

Risulta evidente dalla lettura delle norme che, la singola cassetta postale per poter assolvere a tale funzione di raccolta delle missive deve essere, di per sé stessa, in grado di agevolare l’operazione di consegna della posta da parte dei portalettere, anche se si tratti  potenziali invii postali voluminosi (ad es. riviste e giornali). Deve esporre al suo esterno in modo ben visibile il nome dell’intestatario. Pur, con ciò, deve rimanere garantita la privacy dell’ utente con l’assenza di spioncini d’ispezione sul corpo della cassetta postale.

In sostanza, il posizionamento idoneo delle cassette postali, in particolare in condominio, dovrà rispettare tanto le disposizioni nazionali, quando quelle euro-unitarie, volte a garantire l’efficienza del servizio postale in favore della collettività, ma mai a scapito della riservatezza e privacy delle persone e del loro interesse a ricevere i pieghi postali al proprio indirizzo.

 

 

 

 

 

 


Note bibliografiche
[1] Decreto 9 aprile 2001. — Approvazione delle condizioni generali del servizio postale- (G.U. del 24 aprile 2001, n. 95) del Ministro delle comunicazioni, in qualità di autorità di regolamentazione del settore postale in G.U. del 24 aprile 2001, n. 95, in www.gazzettaufficiale.it.
Si veda anche,  Ministero delle Comunicazioni decreto 9 aprile 2001 «Carta della qualità del servizio pubblico postale» G.U. Serie Generale n.107 del 10-05-2001 in www.gazzettaufficiale.it: la “Carta della qualità” del servizio pubblico postale, predisposta dalla società Poste Italiane risponde ai principi sanciti in materia di servizio postale universale dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dal relativo contratto di programma.
[2] Ministero dello sviluppo economico, decreto 1° ottobre 2008 -Approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale-, in G.U., serie generale n.242 del 15.10.2008, in www.gazzettaufficiale.it
[3] delibera n. 385/13/CONS approvazione – con modifiche – delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale.
[4] 1°- Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997 concernente “Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio”;
2° – Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;
3°- Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi comunitari.
[5] Estremi applicativi UNI EN 13724, in G.U. U.E., C 159, ediz. lingua italiana, Comunicazioni e informazioni, 58° anno, 13.05.2015, in eur-lex.europa.eu. Nel novembre 2002, è approvata dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) la normativa riguardante le cassette postali EN13724, pubblicata nel 2003 e aggiornata a novembre 2013 in tutti i paesi europei, abrogando tutte le normative in vigore fino ad allora. La normativa é diventa riferimento principale nel mercato europeo in materia di produzione e diffusione delle cassette postali, che si rivolge ai costruttori, prima ancora che agli utilizzatori finali, in quanto prevede specifici requisiti riguardo a dimensioni e altre caratteristiche ivi contemplate. Per un quadro sintetico tecnico-esplicativo di dimensioni, caratteristiche e struttura delle cassette postali, si veda, tra i vari, articolo redazionale in sito studio Abbate, in www.studiomarcoabbate.com; ex multiis, lorem ipsum, per profilazione schede tecniche: Normativa EN 13724, in  www.silmec.com

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Avvocato, iscritta presso Ordine Avvocati di Salerno, con patrocinio in Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori. Laureata in Giurisprudenza nel 1994 presso UNISA-Università degli Studi di Salerno. Tra i vari, titoli conseguiti si annoverano: Specializzazione universitaria in professioni legali; Master universitario in E-Government e Management della Pubblica Amministrazione; Master universitario in diritto amministrativo.Dal 2019 è membro confermato del Consiglio Direttivo Provinciale di Salerno dell’associazione Nazionale-Europea A.N.AMM.I.. Ha, inoltre, conseguito idoneità in concorso pubblico per titoli ed esami per attività giuridico-amministrativo e medico-legale del laboratorio di igiene e medicina del lavoro presso UNISA (Dipartimento di medicina e chirurgia), Scuola Medica Salernitana dell´Università degli studi di Salerno.Dal 2020 ha conseguito titoli di aggiornamento professionale per funzioni di mediatore civile e commerciale; idoneità REI CINECA (collaboratori Area Economica) per docenza, esercitazioni/laboratori, didattica presso UNIMIB Università degli Studi di Milano-Bicocca; idoneità Collaboratori Alta Formazione triennio 2019 - 2022 - Area Giuridica/ Higher Education Collaborators – presso UNIMIB Università degli studi Milano Bicocca.

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