Le notifiche a mezzo pec e i limiti di orario consentiti

Le notifiche a mezzo pec e i limiti di orario consentiti

Con l’avanzare della tecnologia anche l’avvocato si è trovato “costretto” ad entrare in questo mondo fino a qualche anno fa sconosciuto. Riuscire ad orientarsi tra processo civile telematico, notifiche a mezzo pec a volte può risultare un pò complicato.

Il modo sicuramente più veloce per notificare risulta ormai essere quello a mezzo pec infatti nel giro di pochissimi minuti può considerarsi andata a buon fine la notifica non appena viene ricevuta la pec di “consegna” e, vantaggio di non poco conto, rimanendo nel proprio studio e senza dover pagare il costo della notifica.

La legge n. 53 del 1994 all’art. 3 bis consente all’avvocato la facoltà di notificare con modalità telematiche.

Procedendo passo dopo passo occorre innanzitutto preparare una relata di notifica specificando espressamente che trattasi di notifica con modalità telematiche ai sensi dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994.

La relata di notifica deve contenere:

  • il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

  • gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;

  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

  • il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

  • l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

  • l’attestazione di conformità.

Quindi un elemento molto importante è quello di inserire l’indirizzo  pec del destinatario, che occorre estrapolare dai pubblici registri, a pena di nullità della notifica.

Al fine di fare chiarezza sono considerati pubblici registri da cui poter estrarre gli indirizzi di posta elettronica certificata: INI – PEC (per la ricerca degli indirizzi pec dei professionisti e delle imprese) e REGINDE (per la ricerca degli indirizzi pec delle pubbliche amministrazioni). Questi sono i due motori di ricerca maggiormente usati e che assicurano la correttezza della notifica.

Altro elemento fondamentale riguarda le attestazioni di conformità. Nel caso in cui si voglia notificare un documento che in originale non sia informatico bensì in formato analogico/cartaceo, occorre attestarne la conformità al suo originale in formato analogico/cartaceo ai sensi dell’art. 22, comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Nel caso in cui, invece, si voglia notificare un documento che in originale è già in formato informatico occorre attestarne la conformità al suo originale in formato digitale ai sensi dell’art. 23 bis, comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Una volta terminata la redazione della relata di notifica può procedersi alla sua notifica tramite la propria pec ma prima è necessario firmare la relata di notifica digitalmente, trasformando il file PDF in file P7M (modalità più diffusa in civile rispetto a quella PADES, usata soprattutto in ambito amministrativo).

Sia la relata che gli atti da notificare dovranno essere allegati come documenti.

La legge n. 53 del 1994 all’art. 3 bis, comma 4, richiede espressamente che l’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata abbia come oggetto “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.

Infine, effettuata la notifica, occorre attendere l’arrivo dei messaggi pec di “accettazione” e “consegna”, assicurandosi che il messaggio di “consegna” riporti la dizione: il messaggio è stato consegnato nella casella di destinazione.

E’ consigliabile salvare questi due messaggi per evitare che, cancellando distrattamente i messaggi contenuti nella propria pec, possano andare persi e successivamente si rendano necessari per provare l’avvenuta notifica di un atto.

La Corte di Cassazione si è inoltre espressa più volte sui limiti di orario in cui può avvenire la notifica con modalità telematica soprattutto quando si tratta di ultimo giorno utile per procedere alla notificazione.

Da ultimo con la sentenza 21/09/2017 n. 21915 è considerata tardiva la notifica effettuata dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile. Infatti la Cassazione muove dal principio che anche per le notifiche con modalità telematiche occorre applicare l’art. 147 c.p.c. secondo il quale: “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.

Secondo l’applicazione fatta dalla Cassazione la notifica effettuata dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile si considera tardiva poichè si perfeziona soltanto alle ore 7 del giorno successivo.

Quindi onde evitare di incorrere in eccezioni di tardività è necessario effettuare le notifiche entro le ore 21 e accertarsi che la pec di consegna riporti questo come ultimo orario consentito. Nel caso in cui, invece, non si tratta di ultimo giorno utile per la notifica nulla quaestio.


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Carla Garofalo

Praticante avvocato presso il Foro di Catania. Sin da tempi dell’Università e specialmente adesso lo studio e l’approfondimento delle materie giuridiche è per me una necessità per poter migliorare in questa professione in continua trasformazione. Mi occupo principalmente di diritto civile, diritto sanitario e diritto societario e bancario.

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