Nuova mobilitazione degli avvocati neo-iscritti: i giovani professionisti esclusi dall’esonero contributivo previdenziale

Nuova mobilitazione degli avvocati neo-iscritti: i giovani professionisti esclusi dall’esonero contributivo previdenziale

A distanza ormai di un anno dall’inizio della pandemia, i giovani avvocati neo-iscritti all’Albo professionale ed alla Cassa Forense si vedono nuovamente costretti a mobilitarsi in difesa dei propri diritti.

Infatti, come purtroppo già successo con l’iniziale ed ingiustificata esclusione degli avvocati iscritti alla Cassa Forense nel biennio 2019 – 2020 dal c.d. “Reddito di ultima istanza” (poi corretta grazie alla vittoriosa mobilitazione nazionale del movimento dei “600 euro per tutti”), l’art. 1, co. 20 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) esclude dal parziale esonero dei contributi da versare alla Cassa Forense coloro che non possano dimostrare d’aver subito un calo del fatturato tra il 2019 ed il 2020 non inferiore al 33%.

Tale norma comporta evidentemente l’esclusione di tutti i giovani professionisti neo-iscritti agli Albi Professionali perché semplicemente nell’anno di imposta 2019 gli stessi non hanno percepito alcun reddito, essendosi iscritti all’Albo degli Avvocati od al Registro dei praticanti abilitati all’esercizio della professione forense e (quindi in entrambi i casi) alla Cassa di Previdenza solo dopo il 1° gennaio 2020.

Nonostante questo grave errore fosse stato già evidenziato da una lettera aperta, simbolicamente sottoscritta da 117 Colleghi/e provenienti da 43 Ordini territoriali di tutta Italia (ripresa in due iniziative da M.G.A. ed AIGA), l’art. 3 del recente Decreto Legge c.d. “Sostegni” ha modificato la suddetta norma rifinanziando il Fondo per l’esonero, ma non ha posto alcun rimedio all’immotivata esclusione.

A rendere ulteriormente paradossale la scelta del legislatore va considerato come il recente Decreto Legge “Sostegni” – che pur presenta enormi criticità poiché pensato per le esigenze delle imprese e non dei lavoratori autonomi quali sono i professionisti – ha stabilito con l’art. 1 commi 4 e 6 che i titolari di Partita Iva attivata tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, pur in assenza di un calo del fatturato del 30% tra il 2019 ed il 2020, potranno beneficiare del contributo minimo di euro 1.000,00.

Alla luce, dunque, dell’eliminazione del requisito del calo del fatturato proprio per i neo-iscritti che richiederanno il “contributo a fondo perduto”, non si comprende la ratio che giustifichi un trattamento differente e discriminatorio in materia di esonero contributivo previdenziale proprio per coloro che (si vedano i Rapporti Censis-Cassa Forense e Adepp) dispongono di una capacità reddituale estremamente bassa nei primi cinque anni di esercizio della professione, anni che, per giunta, saranno ancora più difficili in ragione della crisi post Civid-19.

Non a caso, le “Linee di indirizzo e proposte di intervento per la Riforma universalistica degli Ammortizzatori Sociali”, redatte dalla preposta Commissione del Ministero del Lavoro promossa dal precedente Governo, ipotizzavano l’introduzione di un reddito garantito per i neoprofessionisti ovvero un esonero contributivo ex lege per i primi tre anni di iscrizione che andrebbe a sostituire le varie riduzioni contributive già riconosciute dagli Enti di previdenza privata obbligatoria.

In conclusione, se la norma non verrà modificata si verificherà nuovamente un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento in sfavore proprio di quei soggetti che maggiormente necessitano di accedere alle misure di sostegno previste dal Governo.

Infatti, appare opportuno ribadire come se l’Avvocatura tutta è stata duramente dall’emergenza sanitaria ancora in atto, sono proprio i giovani professionisti, avvocati e praticanti avvocati, ad averne risentito maggiormente non avendo ancora una propria clientela consolidata e svolgendo la grande maggioranza la propria attività professionale quali collaboratori di Studi Legali che spesso non garantiscono delle entrate mensili fisse.


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avv. Sara Barbesi

Nata a Verona nel febbraio del 1990, nell'ottobre 2015 consegue la Laurea Magistrale in Giurisprudenza in Diritto Europeo e Transnazionale presso l'Università degli Studi di Trento, con una tesi in diritto penale internazionale dal titolo “I criteri di imputazione nello Statuto della Corte Penale Internazionale. Un'analisi del caso Lubanga”, relatore Prof.ssa Emanuela Fronza. Da settembre 2013 a marzo 2014 trascorre un periodo di studi all'estero presso Universiteit Maastricht - Faculty of Law, occupandosi principalmente di diritto penale, europeo e internazionale. Avvocato del Foro di Verona, portavoce del movimento dei giovani avvocati iscritti alla Cassa Forense nel 2019-2020.

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