P.A.T.: infondata l’opposizione all’udienza da remoto per mancanza di microfono e webcam

P.A.T.: infondata l’opposizione all’udienza da remoto per mancanza di microfono e webcam

C.g.a., dec., 25 febbraio 2021, n. 39 – Pres. Taormina

In prossimità dell’udienza parte ricorrente presentava tempestiva istanza di discussione da remoto. La difesa del Comune di Catania si opponeva nei seguenti termini: “dichiara di opporsi alla discussione da remoto del ricorso sopra indicato in quanto impossibilitato, non essendo l’ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l’ascolto né di microfono per poter interloquire”.

Il Collegio ha affermato che <<…la facoltà di discussione orale “sintetica” prevista dall’art. 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all’art.111 comma II della Costituzione…>> e che <<…trattasi di posizione di diritto potestativo, che rientra nella lata discrezionalità del difensore tecnico della parte, ed il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali…>>.

Tanto premesso è stato ritenuto che <<…la “opposizione alla discussione” pur prevista, in astratto, dall’art. 4 d.l. n.28/2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse – in ipotesi-limite, certamente non ricorrenti nel caso di specie- arrecare alla dialettica processuale […] la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta) non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedio…>>.


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