Registrazione di un periodico online: è necessaria l’iscrizione all’albo dei giornalisti?

Registrazione di un periodico online: è necessaria l’iscrizione all’albo dei giornalisti?

Il quesito verte sugli adempimenti richiesti per la registrazione del periodico online. Nel caso di specie, ci si chiede se, per registrare un periodico online, bisogna essere iscritti all’albo dei giornalisti o dei pubblicisti, oppure chiunque, presentando l’adeguata modulistica, possa richiedere agli organi competenti tale registrazione.
La disamina di tale quesito passa attraverso la frastagliata normativa in materia giornalistica ed editoriale, senza tralasciare la giurisprudenza che, seppur estremamente scarna, soccorre per quanto qui rileva.

Il Decreto Legge n. 63/2012, convertito con modificazioni in Legge 16 luglio 2012, n. 103, recante diposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, prevede all’art. 3 bis che “le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’art. 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, e dall’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni”.

Per quel che rileva, infatti, l’art. 5 della Legge n. 47/1948 non è applicabile ad i periodici online, tant’è che la deroga ricomprende anche la non iscrizione all’albo dei giornalisti.

L’art. 28 della Legge n. 69/1963 circa l’ordinamento della professione del giornalista così dispone: “All’albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”.

In sostanza, la registrazione delle testate online è solo ed esclusivamente un obbligo di carattere amministrativo imposto a quegli editori che intendano accedere ai contributi all’editoria.

Con la sentenza n. 23230 del 2012, la Cassazione penale ha statuito che il giornale telematico non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 della Legge n. 47/1948 (“sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”), quindi non soggetto ad obbligo di registrazione.

Tuttavia, se, come nel caso di specie, si vuole comunque registrare la testata online e assumere la direzione responsabile di un periodico, pur non essendo una persona iscritta all’albo dei giornalisti, occorre presentare una domanda al Consiglio regionale dei giornalisti nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Quanto appena affermato è valido se si tratta di un periodico o di una rivista a carattere tecnico, professionale o scientifico, con l’esclusione di quelli sportivi e cinematografici.

Unico punto dirimente potrebbe essere il significato di “carattere tecnico, professionale o scientifico”, per il quale però viene in aiuto Cassazione civile n. 28519/2008, la quale ha dovuto risolvere una controversia insorta tra un periodico dedicato al mondo giuslavorista e l’ordine dei giornalisti della Lombardia.

La Suprema Corte ha evidenziato come le peculiarità che caratterizzano la tecnicità, la professionalità o la scientificità di una testata periodica sono duplici: la monotematicità degli argomenti di cui essa si occupa e del modo approfondito e specialistico della relativa trattazione; la circostanza che il periodico non sia distribuito in edicola.

Tali caratteristiche evidenziano che la platea dei lettori, potenziali fruitori della pubblicazione, non è un pubblico indifferenziato, ma piuttosto una limitata categoria di operatori professionali.


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