Scuola, Reinserimento in GaE: ricorso accolto per i docenti depennati che presentano nuova domanda di inclusione al successivo aggiornamento

Scuola, Reinserimento in GaE: ricorso accolto per i docenti depennati che presentano nuova domanda di inclusione al successivo aggiornamento

Tribunale Napoli, Sezione Lavoro, 12 luglio 2017, n. 5574

Avv.ti Daniele Graziano e Alba De Bernardo

Con la recentissima sentenza n. 5574 del 12 luglio 2017, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha accolto il ricorso presentato da due docenti di Scuola Secondaria di II grado, depennate per non aver tempestivamente prodotto domanda di aggiornamento G.A.E. nei termini di cui al D.M. n. 44/2011,  condannando il M.I.U.R. a “reinserire le ricorrenti […] nella Graduatoria Provinciale della Provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, con il medesimo punteggio posseduto all’atto della cancellazione”.

Il giudice del tribunale partenopeo, disapplicando quanto previsto ex art. 1, comma 1, lett. b), ultimo cpv. del D.M. 1° aprile 2014, n. 235, secondo la cui lettera “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, ha inteso riconoscere il diritto delle docenti ‘depennate’ al loro reinserimento nelle G.A.E. della provincia di Napoli, ritenendo ancora vigenti le previsioni normative di cui all’art. 1, comma 1-bis della Legge n. 143/2004, che consentono al docente che non ha presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ed è, pertanto, risultato depennato, di poter esser reinserito al successivo aggiornamento, a seguito di presentazione di domanda di inclusione.

L’orientamento espresso dal Tribunale di Napoli nella sentenza citata, che costituisce una vigorosa inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza della Sezione negli ultimi due anni, aderisce all’avviso espresso in materia dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro che, con il noto arresto giurisprudenziale del 1° marzo 2017, ha stabilito che, se da un lato la Legge n. 296/2006 ha inteso disporre la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad esaurimento, dall’altro “…esula dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime – G.A.E. – quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio […]”.

Pertanto, stando a quanto statuito da quello che ormai pare essere un granitico avviso giurisprudenziale in materia, le disposizioni normative di cui alla Legge n. 143 cit., con particolare riferimento a quanto previsto ex art. 1, comma 1-bis, sono tutt’ora vigenti, in quanto non possono in alcun modo considerarsi espressamente ovvero tacitamente abrogate da norme successive di pari rango gerarchico (Legge n. 296/2006 cit.), né tanto meno da successive fonti di normazione sub-primarie, quali sono i Decreti Ministeriali di aggiornamento triennale delle Graduatorie ad Esaurimento.


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