Tribunale di Taranto, sez. Lavoro: concesso il Reddito di Cittadinanza al condannato per il reato di ricettazione se riabilitato

Tribunale di Taranto, sez. Lavoro: concesso il Reddito di Cittadinanza al condannato per il reato di ricettazione se riabilitato

a cura dell’Avv. Marco La Grotta

Con Ordinanza cautelare del 9 giugno 2023, il Tribunale di Taranto, sezione Lavoro ha riconosciuto ad un cittadino della provincia Jonica, il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza, nonostante la condanna subita per il reato di ricettazione ex art. 648, c. 2 c.p. nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p..

Il fatto. Nel gennaio 2023 un cittadino della provincia di Taranto, difeso dallo scrivente avvocato, presentava al competente Ufficio INPS la domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza (di seguito R.d.C.).

La richiesta veniva respinta dall’Ente con la seguente motivazione: “Richiedente condannato con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta…”.

Successivamente il difensore presentava a mezzo PEC istanza di riesame all’INPS con la quale contestava la predetta decisione e forniva documentazione a sostegno delle proprie ragioni, ossia l’Ordinanza di riabilitazione ex art. 178 c.p. resa dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto il 5 dicembre 2022.

L’INPS respingeva anche la predetta istanza di riesame confermando la decisione di rigetto.

Il provvedimento con cui INPS respingeva la domanda di accesso al R.d.C. appariva illegittimo poiché fondato su presupposti errati, ossia dava una interpretazione, errata a parere della difesa, circa l’interpretazione sistematica delle norme applicabili al caso di specie, compreso il concetto di estinzione “…di ogni altro effetto penale relativo alla condanna”.

Il Tribunale di Sorveglianza infatti aveva statuito: “RIABILITA l’istante con riguardo alle condanne riportate in epigrafe. Dichiara estinte le pene accessorie e ogni altro effetto penale relativo alle condanne, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge”.

Quindi appariva errata, nonché contrastante con il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, la valutazione dell’INPS di negare il R.d.C. al ricorrente affermando che: “Richiedente condannato con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta…”.

La difesa del cittadino decideva di adire il Tribunale di Taranto, sezione Lavoro con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per impugnare la decisione dell’INPS, ritenuta lesiva degli interessi vitali del ricorrente, il quale era anche soggetto disoccupato, affetto da invalidità civile nella misura del 75% e percettore del relativo assegno di soli € 304,00 circa.

La decisione. Il Tribunale di Taranto, sezione Lavoro con Ordinanza cautelare ha concesso il R.d.C. al cittadino condannato con sentenza definitiva nei dieci anni precedenti alla richiesta dell’assegno con la seguente motivazione: “La riabilitazione ex art. 178 c.p. ha come effetto l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali e mira a favorire il reinserimento sociale dei condannati che abbiano scontato la pena principale ed abbiano dato prova di buona condotta. Per “effetti penali” devono intendersi tutte le conseguenze latu sensu sanzionatorie destinate ad incidere anche in ambiti non strettamente penali. Non assume valore dirimente la circostanza, dedotta dall’Inps, che alla riabilitazione non consegue la cancellazione della condanna dal casellario giudiziario. Infatti, in proposito deve osservarsi che a seguito della riabilitazione la condanna non compare nel casellario quando a richiedere il relativo certificato è il privato, diversamente nel caso in cui la richiesta è avanzata da una pubblica amministrazione o dall’autorità giudiziaria. In questo caso, la condanna rimane iscritta con annotazione dell’intervenuta riabilitazione, con conseguente operatività della stessa sul piano delle pene accessorie e degli effetti penali. Pertanto, atteso che il reddito di cittadinanza è un beneficio economico volto al contrasto della povertà ed al reinserimento sociale, obiettivo, quest’ultimo, perseguito anche dalla riabilitazione si ritiene che il ricorrente, quale soggetto riabilitato possa accedere all’erogazione del beneficio economico richiesto. Tanto in virtù di una interpretazione sistematica, coerente e coordinata del complesso normativo richiamato nel caso di specie che tenga anche conto della ratio e della finalità degli istituti coinvolti”.


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Avv. Marco La Grotta

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Pratica forense svolta in ambito civile, penale ed amministrativo presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Giuseppe Chiarelli del Foro di Taranto. Attestato di frequenza della Scuola Forense-Taranto. Attestato di partecipazione al corso biennale per difensore d'ufficio. Attualmente iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Taranto ed esercita la professione forense prevalentemente nell'ambito penale e della consulenza a società.

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