Art. 907 c.c.: inapplicabile il principio di non contestazione. Onere della prova

Art. 907 c.c.: inapplicabile il principio di non contestazione. Onere della prova

La possibilità concreta da parte del proprietario del fondo confinante  di potere esercitare nel senso  previsto dall’art 900 c.c. non solo l’inspectio ma anche la prospectio in alienum , potendo egli  guardare di fronte, obliquamente e lateralmente nel fondo del vicino e di guardare verso l’infinito, godendo del panorama , si può concretizzare anche a prescindere dalla ridotta altezza e consistenza del parapetto tale da non consentire un comodo e non pericoloso affaccio, qualora il lastrico di copertura da cui si esercita la veduta funge anche da terrazza a livello a servizio di un manufatto dal quale stando comodamente seduti si può liberamente guardare nel fondo servente  e verso l’infinito senza necessità di affaccio.

Tale interpretazione assunta dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n.ro   80/2018   si discosta dal più ristretto principio  statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con cui si è affermato che  la ridotta altezza del parapetto esistente sulla terrazza del fondo dominante  (inferiore ad un metro), di per sé,  non consentirebbe l’esercizio di un comodo affaccio sul fondo del vicino in condizioni di sicurezza e senza l’ausilio di mezzi artificiali.

Con la predetta decisione la Corte Territoriale Sarda ha altresì affermato che colui che agisce per la tutela del proprio diritto di servitù di veduta, ha l’onere , a norma dell’art 2697 cod.civ., di dare la prova della esistenza di tale diritto, atteso  che vertendosi in materia petitoria, il diritto a mantenere una veduta a distanza inferiore a quella legale si può conseguire solo iure servitutis in forza di atto negoziale che lo consenta ovvero per acquisto a titolo originario.

Osserva a tal proposito la Corte che per “giudizio petitorio” deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa e che nell’ambito di tale tipo di giudizio, le parti devono fornire la prova relativa alla titolarità del diritto reale vantato. Tale prova non può essere fornita  né con la produzione di certificati catastali né con pretesi riconoscimenti della controparte , né con la mancata specifica contestazione di cui all’art 115 c.p.c.,  essendo necessario, in subiecta materia, l’atto scritto “ad substantiam” ovvero un fatto equiparato come l’usucapione.

Avv. Livio Provitera, Cassazionista
Giudice Ausiliario di Corte di Appello

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