Azione revocatoria e dolo specifico
Cass. civ., sez. un., sent. 27 gennaio 2025, n. 1989, Pres. Travaglino – Est. Mercolino
Abstract. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 hanno affermato un importante principio di diritto in tema di azione revocatoria risolvendo un contrasto giurisprudenziale relativo all’esatto significato da attribuire al requisito dell’elemento soggettivo richiesto dall’articolo 2901 c.c. quando l’atto di disposizione del patrimonio del debitore è anteriore al sorgere del credito.
The United Sections with the sentence n. 1898 of January 27, 2025 affirmed an important principle of law regarding revocation action by resolving a jurisprudential conflict regarding the exact meaning to be attributed to the requirement of the subjective element requested by the article 2901 c.c. when the act of disposition of the debtor’s assets is prior to the credit arising.
Sommario: 1. L’ordinanza interlocutoria – 2.1. L’azione revocatoria – 2.2. L’orientamento maggioritario – 2.3. L’orientamento minoritario – 3. L’interpretazione letterale e storico-sistematica dell’articolo 2901 c.c – 4. Le riflessioni delle Sezioni Unite – 5. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
1. L’ordinanza interlocutoria
La Terza Sezione civile, nel rimettere gli atti alle Sezioni Unite, ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ha rilevato la coesistenza in seno alla giurisprudenza di legittimità di due diversi orientamenti: un primo orientamento, maggioritario, che considera il consilium fraudis nella “dolosa preordinazione dell’atto di compromissione del soddisfacimento del credito” ed un secondo, minoritario, che invece lo identifica “nella mera previsione del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori”.
2.1. L’azione revocatoria
L’azione revocatoria disciplinata dagli articoli 2901 e ss c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, strumentale ad una fase esecutiva, eventuale e successiva.
Lo scopo dell’actio pauliana consiste nel ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., quest’ultimo ridottosi per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, che ha arrecato un pregiudizio al creditore.
L’azione revocatoria non ha come obiettivo il far ritornare il bene nel patrimonio del debitore, ma di far accertare in favore del creditore, l’inefficacia relativa dell’atto dispositivo compiuto dal debitore che resta valido tra i contraenti.
L’azione revocatoria può essere esercitata in presenza di tre presupposti: la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, un pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni) e un atteggiamento soggettivo del debitore e, in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo (consilium fraudis).
Nel caso in cui l’atto sia anteriore al sorgere del credito, secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza è, altresì, richiesto l’animus nocendi, ossia la dolosa preordinazione al fine di arrecare un pregiudizio al soddisfacimento del creditore, quindi, il dolo specifico.
Il creditore deve dimostrare che il debitore alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza tale da rendere difficile al creditore l’attivazione del suo diritto.
Di diverso avviso l’orientamento minoritario che, invece, ritiene sufficiente la mera previsione da parte del debitore, cd. dolo generico, del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio.
2.2. L’orientamento maggioritario
L’orientamento maggioritario in giurisprudenza non ritiene sufficiente l’atteggiamento psicologico del dolo generico in capo al debitore, rispetto agli atti dispositivi posti in essere dal medesimo anteriormente al sorgere del credito.
Secondo questo orientamento, infatti, in caso di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito è necessaria la dolosa preordinazione da parte del debitore per compromettere il soddisfacimento del credito, il cd. dolo specifico e, in caso di atto a titolo oneroso, è altresì richiesta la partecipazione del terzo al programma pregiudizievole.
L’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, doveva avere l’intenzione di contrarre debiti, essere consapevole del sorgere della futura obbligazione e, che lo stesso abbia compiuto l’atto dispositivo in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in uno stato di totale o parziale impossidenza, per precludere in tutto o in parte al creditore l’attuazione coattiva del suo credito.
Inoltre, nel caso di atto a titolo oneroso, la configurabilità della cd. partecipatio fraudis, è necessario che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione dell’atto ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
2.3. L’orientamento minoritario
Un diverso e più recente orientamento, invece, ritiene sufficiente il dolo generico del debitore anche laddove l’atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito.
Secondo tale orientamento, espressamente richiamato dalle Sezioni Unite, per poter esperire l’azione revocatoria è sufficiente la mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, da intendersi quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del debitore ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito.
3. L’interpretazione letterale e storico-sistematica dell’articolo 2901 c.c.
Le Sezioni Unite, ben consapevoli della importante questione posta alla loro attenzione dall’ordinanza interlocutoria, si sono focalizzate sul dato letterale dell’articolo 2901 co. 1 c.c. che subordina la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore in pregiudizio dei creditori alle seguenti condizioni:
“1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa partecipazione.
La lettura della norma evidenzia come il legislatore, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria, abbia richiesto dei presupposti diversi a seconda se l’atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Il verbo “conoscere” significa avere notizia di una cosa o del suo modo di essere, per averne fatto esperienza, in modo diretto o indiretto, o averla appresa da altri.
Il sostantivo “preordinazione”, invece, indica la predisposizione di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato.
Inoltre, l’aggiunta, accanto al sostantivo “preordinazione”, dell’aggettivo “dolosa”, sottolinea il disvalore della condotta del debitore, che indica il carattere fraudolento o intenzionale dell’azione, volta ad ostacolare l’azione esecutiva del creditore.
L’utilizzo di espressioni diverse da parte del legislatore storico, come evidenzia la pronuncia in commento, non è mai casuale, soprattutto se si analizza il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942.
Nel codice civile del 1865 l’actio pauliana era ammessa solo con riferimento agli atti dispositivi posteriori al sorgere del credito e che gli stessi fossero stati fatti “in frode” delle ragioni dei creditori.
Il significato dell’espressione “in frode delle ragioni dei creditori” secondo la tesi all’epoca prevalente era riferito alla cd. scientia damni, ovvero alla mera coscienza del pregiudizio arrecato ai creditori, attraverso l’aggravamento o la creazione della situazione d’insolvibilità.
Il codice civile del 1942, rispetto al codice ottocentesco, amplia l’ambito dell’operatività dell’azione revocatoria anche agli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito e utilizza una diversa formulazione: da un lato richiede la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori e dall’altro la dolosa preordinazione.
Tale differenza, seppur colta, in concreto non era mai stata del tutto approfondita.
Tuttavia, la necessità di una differenziazione era stata avvertita dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ad un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su una domanda proposta dal primo acquirente di un immobile a tutela del credito risarcitorio vantato nei confronti del venditore, il quale aveva in seguito alienato il bene ad un terzo, che aveva reso inattaccabile il proprio acquisto mediante la trascrizione, nel dichiararla ammissibile aveva ritenuto che l’azione potesse essere esercitata anche laddove il consilium fraudis fosse stato animato da un intento “obliquo di rendere vano il credito che stava per sorgere”.
4. Le riflessioni delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite nella pronuncia in commento, oltre a soffermarsi sulle ragioni letterali e storico-sistematiche dell’articolo 2901 c.c., hanno evidenziato le ripercussioni sul piano sostanziale e processuale dell’adesione all’uno o all’altro dei due orientamenti indicati nell’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite ritengono che l’adesione all’orientamento minoritario e più recente emerso in seno alla giurisprudenza, secondo cui ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria per gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito sarebbe necessaria la mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori (dolo generico), comporterebbe una eccessiva dilatazione dell’ambito di operatività dell’actiopauliana.
Pur non negando che tale tesi avrebbe come pregio quello di rafforzare la tutela del ceto creditorio, le Sezioni Unite ritengono fondamentale non dimenticare la natura eccezionale dell’azione revocatoria laddove operi rispetto ad atti anteriori al sorgere del credito.
Si tratta, infatti, di una vistosa deroga al principio generale previsto dall’articolo 2740 co. 1 c.c., secondo cui il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni sia presenti che futuri, ma non anche con quelli di cui alla predetta data aveva cessato di essere titolare.
Il ragionamento delle Sezioni Unite, inoltre, si conclude con delle osservazioni sulle conseguenze che determina l’accoglimento dell’azione revocatoria sulle posizioni giuridiche di una pluralità di soggetti i cui interessi vanno necessariamente bilanciati rispetto a quelli del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale.
Per tali motivi, il legislatore ha subordinato l’accoglimento della domanda ad una ulteriore condizioni che trattandosi di un atto a titolo oneroso, il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione, quindi a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
5. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, a conclusione della sentenza in commento, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la dolosa preordinazione richiesta dall’articolo 2901 co. 1 c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del creditore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
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