
Il riconoscimento delle competenze acquisite nel volontariato: il Decreto 31 luglio 2025 tra formazione, cittadinanza e occupabilità
Abstract. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, introduce criteri operativi per il riconoscimento, in ambito scolastico e lavorativo, delle competenze acquisite attraverso attività di volontariato. In attuazione dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e in raccordo con il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, il provvedimento mira a valorizzare il volontariato come esperienza formativa e professionalizzante, integrando il sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il presente contributo analizza la ratio dell’intervento, la ricostruzione storica del quadro normativo, la natura giuridica delle competenze acquisite e le implicazioni pratiche per enti del Terzo Settore, lavoratori e istituzioni scolastiche.
Sommario: 1. Premessa – 2. Il quadro normativo di riferimento – 3. La nozione di competenze acquisite nel volontariato – 4. La ratio dell’intervento: tra educazione civica e mercato del lavoro – 5. Implicazioni applicative e garanzie – 6. Conclusioni
1. Premessa
Negli ultimi anni, il diritto della formazione e del lavoro ha conosciuto un’evoluzione significativa, fondata sul principio del riconoscimento delle competenze acquisite anche al di fuori dei contesti formali di istruzione. Tale principio, consolidatosi a livello europeo e recepito nel diritto interno, si innesta nel paradigma dell’apprendimento permanente (lifelong learning), che considera la formazione come un processo continuo, diffuso e non confinato agli ambiti scolastici o universitari. In questo scenario, il volontariato assume una funzione di particolare rilievo, costituendo un contesto privilegiato per l’acquisizione di competenze trasversali, relazionali e civiche, strettamente connesse ai valori di partecipazione, solidarietà e responsabilità sociale.
Il Decreto 31 luglio 2025 si inserisce in questa prospettiva di valorizzazione delle esperienze non formali, configurandosi come un tassello fondamentale nel percorso di integrazione tra il sistema formativo, quello lavorativo e il Terzo Settore. Esso intende rendere effettiva la possibilità, già prevista in via di principio dal Codice del Terzo Settore, di riconoscere le competenze maturate nel volontariato come patrimonio spendibile, tanto nella vita professionale quanto nei percorsi di apprendimento.
2. Il quadro normativo di riferimento
Il nuovo decreto trova il proprio fondamento nell’art. 19, comma 2, del D.lgs. 117/2017, il quale affida al Ministero del Lavoro il compito di promuovere il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso attività di volontariato. Tale disposizione, tuttavia, era rimasta priva di concreta attuazione fino al 2025, anno in cui il Ministero ha emanato il provvedimento che ne definisce i criteri applicativi, in coordinamento con le previsioni del D.lgs. 13/2013 in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
L’intervento si innesta su un quadro già articolato, arricchito dal Decreto ministeriale del 9 luglio 2024, che ha fissato le regole operative per la certificazione delle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro, e dal Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, volto a garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi tra i diversi enti pubblici coinvolti nel sistema nazionale di certificazione.
Sul piano sovranazionale, la matrice di riferimento è rappresentata dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 20 dicembre 2012 sul riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, che sollecita gli Stati membri a predisporre meccanismi per la validazione delle competenze acquisite in contesti informali, così da rafforzare l’inclusione sociale e l’occupabilità. Il legislatore italiano, attraverso il D.lgs. 13/2013, ha recepito tali orientamenti, ponendo le basi per un sistema unitario di riconoscimento delle competenze, oggi completato dal provvedimento del 2025.
3. La nozione di competenze acquisite nel volontariato
Il concetto di competenza, nel lessico giuridico e formativo contemporaneo, si riferisce a un insieme articolato di conoscenze, abilità e attitudini che consentono alla persona di svolgere compiti e risolvere problemi in determinati contesti, anche mutabili. Quando tali competenze sono maturate nel contesto del volontariato, esse assumono una connotazione peculiare: non derivano da un percorso di istruzione formale, ma da esperienze vissute, spesso in ambiti organizzativi complessi, in cui si sviluppano capacità di gestione, comunicazione, mediazione e cooperazione.
Il Decreto 31 luglio 2025 riconosce piena dignità a tali competenze, prevedendo meccanismi di validazione e certificazione che ne assicurano la tracciabilità e la spendibilità, secondo criteri di trasparenza e oggettività. In tal modo, il volontariato viene elevato da semplice attività solidaristica a esperienza formativa e professionalizzante, capace di contribuire al capitale umano del Paese.
4. La ratio dell’intervento: tra educazione civica e mercato del lavoro
La ratio del decreto è duplice. Da un lato, esso risponde a una finalità educativa, riconoscendo nel volontariato una dimensione di crescita personale e civica, nella quale l’individuo esercita la propria cittadinanza attiva e matura competenze sociali, etiche e relazionali. Dall’altro, l’intervento ha una chiara valenza occupazionale, poiché consente di tradurre tali esperienze in elementi valutabili e certificabili all’interno del mercato del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e contrastando forme di esclusione professionale.
In questa prospettiva, il riconoscimento delle competenze acquisite nel volontariato non si limita a una mera attestazione simbolica, ma assume un rilievo giuridico concreto: le competenze certificate possono essere considerate nei percorsi scolastici e universitari come crediti formativi, nei concorsi pubblici e nei processi di selezione del personale come elementi di merito, nonché nelle politiche attive del lavoro come strumenti di riqualificazione professionale.
5. Implicazioni applicative e garanzie
L’attuazione del decreto comporta un significativo ampliamento delle possibilità di riconoscimento per i soggetti che operano nel Terzo Settore e per i volontari che vi prestano la propria attività. Gli enti dovranno dotarsi di procedure interne in grado di documentare e attestare le competenze maturate, secondo standard nazionali condivisi. Al tempo stesso, il decreto tutela la dignità del volontario come soggetto attivo, assicurando trasparenza, equità di accesso e interoperabilità tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.
Il riconoscimento delle competenze diviene così uno strumento di empowerment individuale, in grado di valorizzare esperienze spesso trascurate e di promuovere una visione inclusiva del lavoro e dell’apprendimento. La cooperazione tra amministrazioni, istituzioni educative ed enti del Terzo Settore rappresenta la condizione imprescindibile affinché il sistema possa funzionare in modo efficace e garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
6. Conclusioni
Il Decreto del 31 luglio 2025 segna una svolta culturale e giuridica nel modo in cui il diritto guarda al volontariato. Esso non è più concepito soltanto come espressione di altruismo e solidarietà, ma come spazio di apprendimento e di formazione integrata, in cui la persona costruisce competenze riconoscibili e spendibili. Si tratta di un passaggio che rafforza il principio di equità, valorizza il capitale umano e riconosce la pluralità dei percorsi attraverso cui si realizza la crescita professionale e civica.
In ultima analisi, il provvedimento traduce in norma un principio di grande portata: quello per cui il diritto deve riconoscere e valorizzare la persona nella sua interezza, anche quando la sua formazione non si svolge nei contesti tradizionali dell’istruzione, ma nella concretezza dell’impegno civile e del servizio volontario.
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Aldo Andrea Presutto
Avvocato & DPO
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