Il diritto di riproduzione come espressione del diritto d’autore
Il diritto di riproduzione rappresenta uno dei pilastri fondamentali del diritto d’autore ed è disciplinato dall’art. 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, successivamente riformato con il D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di recepimento della Direttiva 29/01/CE.
Nel dettaglio, tale articolo prevede che “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta e indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”.
In altri termini, il diritto di riproduzione si definisce come il potere esclusivo dell’autore di fare una o più copie della sua opera, in qualsiasi modo e su qualsivoglia supporto.
Naturalmente con l’avvento dell’era digitale il concetto di “copia” – originariamente inteso in un’accezione meramente materiale – non è più identificata con il supporto che la contiene e, allo stesso tempo, non è più necessaria ai fini della fruizione dell’opera.
Ad oggi, si opera il distinguo tra riproduzione c.d. “diretta” ed “indiretta”,
da intendersi come la fissazione del fonogramma o della trasmissione di una radiodiffusione o di un’altra forma di comunicazione o trasmissione dell’opera, “in qualunque modo o forma”, pertanto sia riproduzione in uno o più esemplari su qualunque tipo di supporto, sia il passaggio dall’una all’altra forma, con un elenco da sempre considerato non esaustivo di modi di riproduzione dell’opera, “in tutto o in parte”, lasciando sempre aperta la questione della portata quantitativa/qualitativa della riproduzione parziale, “temporanea o permanente”.
In tal modo, viene così chiarito come la digitalizzazione dell’opera o di altri materiali protetti, e la fissazione delle informazioni digitali off line, sia senza dubbio riproduzione.
Il diritto in questione, come si evince da un’attenta lettura della norma, può ricadere anche su una o più parti dell’opera stessa (non necessariamente sull’opera intesa nel suo complesso), e può riguardare anche tutte le successive riproduzioni della stessa che l’autore o il cessionario del diritto (ossia colui che ha acquistato il diritto di riprodurre dall’autore) pongano nuovamente in commercio sotto forma di riedizioni e di copie, anche se contenenti aggiunte, riduzioni, miglioramenti o altro.
Laddove poi le modificazioni presentino delle caratteristiche tali da potersi definire elaborazioni o, comunque, contengano nuovi elementi di creazione individuale da dar origine a opere nuove, esse formeranno oggetto di un separato diritto di autore che darà luogo a un nuovo diritto di riproduzione.
In tema di diritto di riproduzione, la regola generale è che non è possibile riprodurre nessuna opera senza aver previamente ottenuto l’autorizzazione del suo creatore, a prescindere dal fine commerciale o meno.
La legge italiana, tuttavia, contempla una sola eccezione al riguardo, rappresentata dal diritto di copia privata, purché per uso personale e in assenza di finalità di lucro.
In altri termini, la condicio sine qua non per eludere la regola generale di divieto è che l’artista riproduca un’opera, sebbene in assenza di autorizzazione, per uso esclusivamente personale e senza scopo di lucro.
Si noti, inoltre, che affinché possa trovare riconoscimento tale diritto di copia privata è indispensabile che entrambi i suddetti requisiti ricorrano simultaneamente, non alternativamente.
Alla luce di quanto sopra esposto, ne discende che qualora un artista, mosso da spirito di liberalità, decida di donare una propria opera che costituisce riproduzione – totale o parziale – di un’altra opera, in assenza di autorizzazione da parte del creatore originario, non potrà invocare il diritto di copia privata, atteso che, sebbene nel caso specifico non sussista la finalità di lucro, verrebbe in ogni caso a mancare nella fattispecie l’altro necessario requisito, rappresentato, come visto sopra, dall’uso esclusivamente personale dell’opera.
L’artista donante, considerata l’illiceità della riproduzione, potrebbe incorrerebbe in sanzioni di carattere civile e, limitatamente alle ipotesi di maggiore gravità, di carattere penale.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Filippo Cavirani
Ultimi post di Avv. Filippo Cavirani (vedi tutti)
- Il diritto di riproduzione come espressione del diritto d’autore - 28 Settembre 2025
- Diffida e pagamento in misura c.d. “ultraridotta” nelle sanzioni agroalimentari - 11 Luglio 2025
- L’istituto della prescrizione nelle sanzioni amministrative - 6 Gennaio 2025