Discriminazione basta sulla disabilità: diritti e tutele
Sommario: 1. Introduzione – 2. Evoluzione normativa – 3. La Legge Antidiscriminazione: uno sguardo d’insieme – 4. Conclusione
1. Introduzione
La Repubblica Italiana, fondata sui principi di uguaglianza e dignità umana sanciti dalla Costituzione, dedica particolare attenzione alla tutela dei Diritti delle persone disabili. Il riconoscimento della loro piena partecipazione alla vita sociale, culturale, economica e politica del Paese, passa necessariamente attraverso la ferma condanna ed il contrasto di ogni forma di discriminazione. Un complesso quadro normativo, in continua evoluzione, mira a garantire l’effettiva inclusione, ed a rimuovere le barriere che, ancora oggi, ostacolano la piena realizzazione dei Diritti fondamentali dei consociati più fragili.
2. Evoluzione normativa
Il pilastro fondamentale di questa tutela, è rappresentato, come si diceva, dalla Costituzione Italiana. L’articolo 3, in particolare, sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale, impegnando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Sebbene non menzioni esplicitamente la disabilità, l’interpretazione evolutiva della norma, e la sua stretta connessione con i principi di dignità umana e solidarietà sociale, la rendono la base giuridica per ogni successiva legislazione in materia.
Un momento cruciale nell’evoluzione normativa è rappresentato dalla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104. Questa legge ha rappresentato una svolta, definendo per la prima volta in modo organico tutti i Diritti delle persone disabili, e ponendo le basi per politiche inclusive in diversi ambiti, dall’istruzione al lavoro, dall’accessibilità ai servizi sociali e sanitari. La Legge 104 riconosce la disabilità come una condizione che può limitare l’integrazione sociale e la partecipazione alla vita della collettività, ed individua una serie di misure volte a superare tali limitazioni.
Successivamente, l’Italia ha recepito ed implementato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone disabili, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, e ratificata con la Legge 3 Marzo 2009, n. 18. La Convenzione rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, spostando l’attenzione da un approccio medico-assistenziale, ad un modello basato sui Diritti umani. La disabilità non è più vista come una menomazione individuale, ma come il risultato dell’interazione tra persone fragili e barriere ambientali, sociali ed attitudinali. La Convenzione definisce chiaramente la discriminazione fondata sulla disabilità come: “qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione basata sulla disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento, o l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i Diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”.
In attuazione della Convenzione ONU, ed in linea con i principi costituzionali, il legislatore italiano ha emanato ulteriori provvedimenti specifici per contrastare la discriminazione e promuovere l’inclusione. Tra questi, è fondamentale menzionare la Legge 1 Marzo 2006, n. 67, meglio nota come “Legge Antidiscriminazione”, fortemente voluta dal Governo Berlusconi. Vale davvero la pena di soffermarsi attentamente su tale fondamentale strumento che, nonostante sia vigente da diversi anni, è ancora poco noto, poco utlizzato, ma davvero molto, molto efficace.
3. La Legge Antidiscriminazione: uno sguardo d’insieme
Se dovessi definire in modo sintetico ma efficace la Legge 67/06, direi che trattasi senza alcun dubbio di UNA LEGGE DI CIVILTÀ. Attraverso pochissimi articoli, facilmente fruibili da chiunque, il Legislatore ha saputo offrire una forma di tutela veramente molto efficace, ed applicabile in ambiti diversi: dal lavoro, alla scuola, ai più svariati contesti sociali ove si svolge la vita del disabile.
Ma procediamo con ordine, partendo anzitutto dalle definizioni contenute nel testo normativo.
Ebbene, un primo elemento di rilievo è la distinzione tra la nozione di DISCRIMINAZIONE DIRETTA e quella di DISCRIMINAZIONE INDIRETTA:
si ha DISCRIMINAZIONE DIRETTA quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga;
si ha invece DISCRIMINAZIONE INDIRETTA quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto, o un comportamento apparentemente neutri, pongono un soggetto disabile in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone.
La normativa fa poi rientrare nel novero di discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona portatrice di handicap, o che creano un clima di intimidazione, di umiliazione, e di ostilità nei suoi confronti.
Ma l’elemento centrale della legge sono i concreti strumenti di tutela che essa mette a disposizione del soggetto fragile.
Ordunque, il disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio, sia da parte del privato, che da parte della Pubblica Amministrazione, grazie alla Legge 67/06 può adire il Tribunale Civile chiedendo, oltre alla cessazione del comportamento discriminatorio, anche il risarcimento del danno. Competente a ricevere il ricorso è il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio, che procederà mediante il cosiddetto giudizio sommario di cognizione, ovvero una forma più snella e celere di giudizio. In primo grado, le parti possono anche stare in giudizio personalmente; in alternativa, possono farsi rappresentare da Associazioni/Enti tassativamente individuati ed elencati, o da chi si occupa della loro cura e tutela (genitori, Amministratori di Sostegno, Tutori). Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti, o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto in giudizio (cioè al soggetto che ha posto in essere la discriminazione) l’onere di provare l’insussistenza della condotta lesiva. Con l’Ordinanza che definisce il giudizio, il Giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (danno morale), ed ordinare la cessazione del comportamento, della condotta, o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il Giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel Provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l’Ente collettivo ricorrente. Ai fini della liquidazione del danno, il Giudice tiene conto del fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale, ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso, volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento. Quando accoglie la domanda proposta, il Giudice può ordinare la pubblicazione del Provvedimento di condanna, per una sola volta, ed a spese del convenuto, su di un Quotidiano a tiratura nazionale. L’evidente finalità di tale ulteriore forma di “simbolico risarcimento”, è quella di suscitare un forte stigma sociale sulle condotte discriminatorie e su chi le pone in essere.
Strettamente funzionale ad una maggiore e piena operatività della Legge Antidiscriminazione, è certamente la recente istituzione (Gennaio 2025) del Garante Nazionale dei Diritti delle persone disabili, Autorità che dispone di poteri specifici, e che è chiamato a svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni attribuite dal dettato normativo:
vigilanza sul rispetto dei Diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone disabili, e dagli altri Trattati internazionali;
contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta, o di molestie in ragione della condizione di disabilità, e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole;
promozione dell’effettivo godimento dei Diritti e delle libertà fondamentali delle persone disabili, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
ricezione delle segnalazioni presentate da persone disabili, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle Associazioni e dagli Enti legittimati ad agire in difesa delle persone disabili, individuati ai sensi dell’articolo 4 della Legge 67/06, da singoli cittadini, da Pubbliche Amministrazioni. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l’accessibilità. Il Garante, all’esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone disabili legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
svolgimento di verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
richiesta alle Amministrazioni ed ai concessionari di pubblici servizi, di fornire le informazioni ed i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso amministrativo;
formulazione di raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle Amministrazioni ed ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni, e nei confronti di singoli Enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure, o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate.
4. Conclusione
In conclusione, la legge italiana offre un quadro di tutela significativo contro la discriminazione basata sulla disabilità, fondandosi su principi costituzionali, recependo le indicazioni della Convenzione ONU, e prevedendo strumenti giuridici specifici ed estremamente validi per la prevenzione ed il contrasto di comportamenti discriminatori. Tuttavia, l’efficacia di tale quadro normativo dipende dalla sua concreta applicazione, e dalla continua attenzione verso le esigenze ed i Diritti dei più fragili. Nonostante il quadro normativo esistente, la piena attuazione dei Diritti delle persone disabili e l’effettivo contrasto alla discriminazione rappresentano ancora una sfida aperta. È fondamentale un impegno costante da parte delle Istituzioni, della Società Civile, e dei singoli cittadini, per garantire che i principi sanciti dalle leggi si traducano in una realtà di piena inclusione, pari opportunità, e rispetto della dignità di ogni persona. La sensibilizzazione, la formazione, e la promozione di una cultura inclusiva, sono elementi cruciali per superare pregiudizi e stereotipi, e per costruire una Società veramente accessibile a tutti.
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Avv. Ivana Consolo
Sono l'Avv. Ivana Consolo e dal 2010 esercito la Professione Forense presso il Foro di Catanzaro.
Mi sono laureata nel 2007, presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, conseguendo il voto di 110/110 e Lode Accademica, con una tesi in Diritto di Famiglia dal titolo: "La capacità di discernimento del minore e la riforma dell'adozione".
Il mio ambito di attività è costituito prettamente dal Diritto Civile; ma negli ultimi anni, sto dedicando la quasi totalità del mio tempo e del mio lavoro alla tutela delle disabilità, più precisamente dei ragazzi autistici e dei loro Caregiver. Molto soddisfacente è anche la mia attività di commentatrice giuridica per Il Sole 24 Ore, con cui collaboro dal Settembre 2021.
Lavoro in autonomia presso il mio Studio Professionale, sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 38. Mi fa piacere richiamare l'attenzione sul mio Sito Web IVANA CONSOLO, e sul Gruppo Facebook (da me creato e gestito) Autismo Diritti e Tutele
Da sempre ho una naturale abilità nella scrittura, e per questo sono qui, ad offrire a chi avrà la bontà di leggere, ciò che periodicamente redigo.
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