La divisione giudiziale

La divisione giudiziale

La divisione è una fattispecie legalmente prevista dal legislatore che, tuttavia, difetta di una definizione.

Tale compito è stato adempiuto dalla dottrina che l’ha definita come l’atto mediante il quale si realizza lo scioglimento della comunione incidentale o volontaria.

La cessazione dello stato di comunione, più nel dettaglio, si sostanzia nell’assegnazione ai compartecipi di una porzione individuale del bene o dei beni che un tempo erano comuni.

Si possono individuare tre diversi tipi di divisione: il contratto di divisione, la divisione giudiziale e la divisione ereditaria.

La divisione contrattuale avviene attraverso la regolamentazione negoziale, che è un accordo tra i condividenti che, invece, non è presente nella divisione giudiziale.

Quest’ultima si ha laddove manchi il consenso dei compartecipanti circa l’assegnazione delle quote, per cui l’intervento dell’autorità giudiziaria è residuale.

Infine vi è la divisione ereditaria che è l’atto con il quale si determina l’estinzione della comunione ereditaria, che sussiste laddove al patrimonio del de cuius concorrino più eredi o attraverso l’accettazione o per effetto del compossesso dei beni ereditari.

Come già prima evidenziato, nel nostro ordinamento non esiste una definizione del contratto di divisione, inoltre vi è una regolamentazione alquanto frammentaria nell’ambito del codice civile del 1942.

Tuttavia l’obiettivo perseguito dal legislatore è sempre stato quello di garantire unitarietà alla disciplina in esame, infatti, si è soliti evidenziare come le norme in tema di comunione ordinaria costituiscano un genus e quelle in tema di comunione ereditaria una species

La divisione giudiziale comporta lo scioglimento della comunione per effetto della quale l’intervento del giudice è rimesso alla volontà del singolo condividente che dà impulso all’iter giudiziario.

Il ricorso al giudice non per forza di cose comporta la necessaria sussistenza di un contrasto tra i partecipanti, è sufficiente che uno dei comunisti eserciti il diritto di chiedere la divisione.

Il codice di procedura civile agli articoli 784 ss., nell’ambito dei procedimenti speciali, disciplina il procedimento di divisione e le sue fasi.

Tale procedimento, benché collocato tra i procedimenti speciali, viene introdotto con atto di citazione dinanzi al Tribunale e può assumere due forme diverse: nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto alla divisione e alle quote spettanti ai dividenti il giudice provvede con sentenza, mentre in caso di assenza di dissidi e, quindi, di consenso tra i comunisti il giudice dispone con ordinanza le operazioni di divisione.

Dal 2010, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 28/2010, il giudizio di divisione deve essere preceduto, a pena d’improcedibilità, dal previo esperimento del tentativo di conciliazione.

La domanda di mediazione deve contenere l’indicazione delle parti, dell’oggetto e delle ragioni corrispondenti al petitum e alla causa petendi di cui all’articolo 125 c.p.c., in virtù del principio di simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda di divisione.

Al procedimento di divisione è necessaria la partecipazione di tutti i soggetti contitolari del diritto di comunione come stabilito dall’articolo 784 c.p.c., la mancanza dei comunisti determina l’invalidità della divisione pronunciata dal giudice e la nullità e l’estinzione automatica del processo.

La pronuncia emessa a contradditorio non integro è inutiliter data, improduttiva di effetti.

Alquanto controversa in ambito dottrinale è la natura giuridica del giudizio divisorio.

L’orientamento prevalente ritiene che laddove le contestazioni riguardino i criteri e le modalità di divisione, il procedimento si strutturerà come ordinario giudizio di cognizione.

In tal caso il giudizio di divisione si qualifica come procedimento di volontaria giurisdizione, in quanto al giudice è attribuito il compito di trovare il modo migliore di dividere il patrimonio comune.

La qualificazione della divisione giudiziale come procedimento di natura contenziosa presuppone che il progetto di divisione abbia generato dei dissensi da parte dei condividenti e che la formazione delle porzioni e consequenziale attribuzione sia l’effetto dell’attività giudiziaria.

Tuttavia, un orientamento abbastanza consolidato in dottrina e giurisprudenza, ritiene che il procedimento di divisione abbia natura bivalente, a seconda se sussista o meno l’accordo omologato dei comunisti.


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