La necessità di ordine e sinteticità negli atti processuali che le Corti d’appello trasmettono in Cassazione

La necessità di ordine e sinteticità negli atti processuali che le Corti d’appello trasmettono in Cassazione

Il Ministero della Giustizia è intervenuto con una circolare del 16 maggio scorso, in materia di formazione e tenuta degli atti processuali, contenente una serie di istruzioni per le cancellerie.

Serve ordine e sinteticità negli atti processuali che le Corti d’appello trasmettono in Cassazione.

La misura dell’urgente necessità dell’intervento può apprezzarsi, tenendo conto del numero ingente dei ricorsi penali che pervengono alla Corte: 55.000 nell’anno 2014, 53.539 nell’anno 2015; con un trend incrementale attestato dal fatto che nel primo trimestre dell’anno 2016 sono stati iscritti 735 ricorsi in più rispetto a quello precedente, per un totale di 13.420.

Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Primo Presidente, è anzitutto opportuno ribadire e integrare alcune raccomandazioni, concernenti la compilazione della copertina del fascicolo da parte della cancelleria dell’ufficio di merito.

Questa dovrà riportare, in maniera riconoscibile:

  • le generalità complete del ricorrente o dei ricorrenti con gli eventuali alias;

  • l’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

  • l’indicazione dell’eventuale sottoposizione a misura cautelare personale, con specificazione della misura applicata e del relativo termine di durata;

  • i nomi dei difensori di fiducia o d’ufficio;

  • l’oggetto dei ricorsi, indispensabile perché la Cancelleria della Corte possa selezionare quelli da decidere con urgenza e quelli che vanno registrati con priorità (mandati di arresto europeo, istanze di rimessione, ricusazioni) e possa immediatamente censire i procedimenti che formano oggetto di rilevazioni statistiche (messa alla prova, procedimenti in materia di terrorismo, reati ambientali, frodi in danno dell’UE);

  • il titolo e la data del commesso reato, con indicazione esatta del termine di prescrizione;

  • il provvedimento impugnato, con l’indicazione del suo contenuto, dell’Autorità giudiziaria che lo ha emesso e della relativa data.

La stessa Cassazione ha poi inviato una comunicazione agli avvocati, ricordando loro che nel ricorso depositato vanno indicati PEC, fax e codice fiscale di tutti gli avvocati difensori, pena la sanzione pari all’aumento del 50% del contributo dovuto.

Infine, la circolare precisa che la funzionalità dei raccomandati accorgimenti sarà maggiormente apprezzabile se i giudici estensori avranno cura di ripartire la redazione dei provvedimenti più complessi in sezioni o paragrafi, da riportare in un apposito indice.


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