Tribunale Milano, sez. VI, 22 aprile 2016,  n. 5114 – Margherita Monte

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A prescindere da chi abbia prodotto il contratto di affidamento, deve essere dichiarata l’illegittimità degli addebiti per interessi in misura ultralegale e di commissioni di massimo scoperto, in mancanza della prova di una valida pattuizione scritta. Si deve affermare, inoltre, l’illegittimità da parte della banca di applicare interessi anatocistici, per il divieto dell’art. 1283 c.c, per il periodo successivo all’1.7.2000, in quanto l’istituto di credito non ha documentato di essersi adeguato alla delibera CICR dell’anno 2000, né ne ha conferito la prova.


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