Il fondo patrimoniale e il cd. divieto di condizioni coartanti
Sommario: 1. Breve inquadramento dell’istituto – 2. Il fondo patrimoniale in favore di soggetti non coniugati: il divieto di condizioni coartanti
1. Il fondo patrimoniale è un istituto che fa capolino nell’ordinamento giuridico italiano a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 151 del 19 maggio 1975, a sostituzione del “patrimonio familiare” che non aveva riscosso grande successo nella prassi.
Tale istituto, che è il frutto di un compromesso, poiché per effetto della riforma del diritto di famiglia era venuto meno anche l’istituto della dote e, non solo quello del patrimonio separato, rientra a pieno titolo nell’ambito di quel fenomeno che va sotto il nome di “patrimoni destinati ad uno scopo”, infatti, la funzione cui aspira il fondo patrimoniale è quella di fare fronte ai bisogni della famiglia.
Questa caratteristica evidenzia il discrimen rispetto ad altre tipologie di patrimoni destinati, dal momento che nel fondo patrimoniale si presenta una forte incidenza dell’elemento soggettivo che, invece, viene a mancare in altri patrimoni destinati.
La creazione del fondo patrimoniale consente ai coniugi di accantonare una parte del patrimonio che viene impiegato per sostenere le spese familiari, mettendolo al riparo dalle pretese del ceto creditorio, poiché viene impresso sui beni un regime di inespropriabilità per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei a detti bisogni.
L’atto costitutivo del fondo patrimoniale rientra a pieno titolo, secondo un ormai consolidato orientamento, nell’ambito delle convenzioni matrimoniali.
Tuttavia, è necessario evidenziare, come la legge, segnatamente l’articolo 167 c.c., permette anche ad un soggetto terzo di costituire il fondo patrimoniale sia con atto inter vivos sia attraverso una disposizione testamentaria, sempre con l’obiettivo di dare un contributo ai bisogni della famiglia.
Il terzo, in siffatta ipotesi, assume a tutti gli effetti la qualifica di “parte” della convenzione matrimoniale, in quanto portatore di un interesse giuridicamente rilevante rispetto all’intera operazione.
Inoltre, va rammentato, come a seguito della legge n. 76 del 2016 intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, il fondo patrimoniale può essere costituito anche dai soggetti dell’unione civile.
L’atto con cui si costituisce il fondo patrimoniale si caratterizza per un duplice effetto: traslativo da un lato e destinatoriodall’altro.
Tale distinzione opera solo da un punto di vista concettuale, poiché sul piano funzionale tali effetti rinvengono la propria genesi in un unico negozio, ossia l’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Deve, quindi, essere accantonata la tesi secondo cui l’atto costitutivo realizzava una fattispecie procedimentale composta da due negozi distinti ma collegati.
Il fondo patrimoniale può essere costituito mediante disposizione testamentaria la quale, secondo l’articolo 588 c.c., può realizzarsi a titolo universale o a titolo particolare.
La dottrina prevalente, che non ha mai dubitato della costituzione di fondi patrimoniale attraverso disposizioni ereditarie a titolo particolare, oggi, dopo le iniziali ritrosie, ammette senza dubbi la possibilità di costituire un fondo patrimoniale anche attraverso una disposizione testamentaria a titolo universale, a nulla valendo l’obiezione di coloro i quali evidenziano la necessità, ai fini della valida costituzione del fondo, stante il dettato dell’articolo 167 c.c., di individuare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito da destinare ai bisogni della famiglia.
La tesi favorevole pone l’accento sul favor che l’interprete deve riservare alle attribuzioni a titolo universale, anche laddove vi sia incertezza in merito alla effettiva volontà del disponente.
2. Un discorso a parte deve farsi con riguardo alla sussistenza del rapporto di coniugio (o dell’unione civile) al momento della redazione della clausola testamentaria: in pratica, occorre capire se il testatore possa disporre la costituzione del fondo patrimoniale in favore di due soggetti non ancora uniti dal vincolo coniugale.
Sul punto vi sono dubbi alimentati dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno elaborato il cd. divieto delle condizioni coartanti.
Si suole discorrere di condizioni coartanti, ogni qualvolta il testatore, attraverso la disposizione testamentaria, si ingerisce in una scelta di vita propria del beneficiario che riguarda le libertà fondamentali dell’individuo.
Tale orientamento ha sempre sostenuto l’illiceità di una siffatta condizione, per tale da doversi considerare come non apposta ai sensi dell’articolo 634 c.c.
La libertà di ciascun individuo di contrarre matrimonio, prevista dagli articoli 2 e 29 Cost., verrebbe frustrata attraverso una disposizione testamentaria che prevede la costituzione di un fondo patrimoniale in favore di soggetti non ancora coniugati.
Tuttavia, al di là della legalità costituzionale, appare opportuno agli occhi degli studiosi più attenti guardare agli interessi coinvolti nella singola fattispecie in esame, valorizzando l’analisi del caso concreto mediante il bilanciamento di contrapposti interessi.
Le conclusioni cui giunge il prefato orientamento devono essere riviste, in modo da poter privilegiare un approccio che valorizzi l’indagine effettiva della volontà del de cuius.
Laddove l’indagine evidenzi un intento coartante del disponente, volto a limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto, si potrà invocare e sostenere l’illiceità della condizione.
Invece, laddove l’intento perseguito dal testatore sia meritevole di tutela, non vi sarà illiceità della condizione, essendo necessario valorizzare la disposizione del testatore che attua un interesse del beneficiario.
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Michela Falcone
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