I crediti del de cuius: stessa disciplina dei debiti?

I crediti del de cuius: stessa disciplina dei debiti?

Tutti sappiamo che, in base all’art. 752 c.c., gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote, a meno che non sia il testatore a prevedere la regola della solidarietà passiva, esclusa dalla legge.

Ma per quanto riguarda i crediti? Qual è la disciplina applicabile?

Il tema è stato per lungo tempo dibattuto in giurisprudenza. Una tesi tradizionale sosteneva che per i crediti ed i debiti ereditari valesse la medesima disciplina, ossia la ripartizione automatica pro quota tra gli eredi, giungendo, di conseguenza, a negare l’unicità e l’inscindibilità del rapporto di comunione e ad escludere, quindi, la necessità dell’integrazione del contraddittorio, in giudizio, nei riguardi degli eredi che non avessero partecipato all’azione del recupero del credito.

Un altro orientamento giurisprudenziale, invece, sosteneva che i crediti entrassero a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che i compartecipi dovessero assumere le vesti di litisconsorti necessari in giudizio.

A dare una soluzione definitiva è intervenuta, successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha abbracciato una soluzione ibrida tra le due tesi precedenti. Infatti, con Sentenza n. 24657 del 9.10.2007, la Corte Suprema ha statuito: 1. che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; 2. che ciascuno dei partecipanti alla comunione può agire singolarmente per far valere l’intero credito o anche la sola parte di credito proporzionale alla sua quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi; 3. che, infine, la partecipazione in giudizio di tutti i coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

Pertanto, debiti e crediti del de cuius seguono discipline diverse. I debiti si dividono automaticamente pro quota, i crediti, invece, entrano a far parte della comunione ereditaria.


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