La forma sostanziale della tutela: impugnazione del licenziamento e validità della PEC senza firma digitale

La forma sostanziale della tutela: impugnazione del licenziamento e validità della PEC senza firma digitale

Abstract. Con la sentenza n. 223/2025, la Corte d’Appello di Bologna riconosce piena validità all’impugnazione stragiudiziale del licenziamento trasmessa via PEC, anche in assenza di firma digitale. La pronuncia equipara funzionalmente la posta elettronica certificata alla raccomandata con avviso di ricevimento, affermando che l’art. 6 della legge n. 604/1966 richiede esclusivamente la forma scritta, senza prescrivere ulteriori formalità tecniche. La Corte chiarisce che la firma digitale non costituisce requisito necessario, essendo sufficiente la prova della provenienza dell’atto dal lavoratore o dal suo difensore mediante indirizzo PEC riconducibile, unitamente all’allegazione di documento sottoscritto anche in forma olografa e scansionato. Il termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale decorre dalla ricezione della PEC, non da eventuali successive comunicazioni. La decisione valorizza il principio di equivalenza funzionale tra documento cartaceo e informatico, superando formalismi non imposti dalla legge e attuando un bilanciamento tra certezza giuridica ed effettività della tutela. La pronuncia si inserisce nel processo di modernizzazione del diritto del lavoro, riconoscendo alla digitalizzazione una funzione di garanzia sostanziale, in conformità ai principi costituzionali (artt. 3, 24, 111 Cost.) e sovranazionali (art. 47 CDFUE) di accessibilità alla giustizia e parità delle armi processuali. Sul piano applicativo, l’arresto impone agli operatori del diritto una rilettura delle prassi professionali e solleva questioni ancora aperte in tema di identificazione del mittente, onere della prova e gestione delle anomalie tecniche nella trasmissione PEC.

 

Sommario: Premessa: il conflitto tra forma e sostanza nell’era digitale – 1. Il quadro fattuale e la questione di diritto – 2. La ratio decidendi: equiparazione funzionale tra PEC e raccomandata A/R – 3. Inquadramento sistematico: dalla forma “legale” alla forma “funzionale” – 4. Riflessi applicativi e questioni aperte – 5. Conclusioni: verso una nomofilachia digitale

 

Premessa: il conflitto tra forma e sostanza nell’era digitale

La trasformazione digitale del diritto processuale e sostanziale pone l’interprete dinanzi a interrogativi inediti circa la permanente validità delle categorie tradizionali della forma e della sua idoneità a garantire certezza giuridica. La questione assume particolare rilievo nel diritto del lavoro, ove l’esigenza di tutela effettiva del contraente debole si confronta con l’ineludibile necessità di rispettare termini decadenziali di stretta interpretazione.

La sentenza n. 223/2025 della Corte d’Appello di Bologna si colloca al cuore di tale tensione dialettica, offrendo una lettura evolutiva — eppure rigorosamente ancorata al sistema — del valore probatorio e costitutivo della posta elettronica certificata quale mezzo di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. L’arresto merita attenzione non soltanto per la soluzione adottata nel caso concreto, ma soprattutto per il metodo ermeneutico impiegato e per la sua portata sistematica nel più vasto panorama della digitalizzazione della giustizia civile e del lavoro.

1. Il quadro fattuale e la questione di diritto

La fattispecie sottoposta all’esame della Corte scaturisce da un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore — assistito dal proprio difensore — aveva impugnato il provvedimento espulsivo mediante trasmissione, entro il termine perentorio di sessanta giorni sancito dall’art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604, di una comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), priva tuttavia di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito CAD). Successivamente, il medesimo lavoratore provvedeva alla trasmissione di una raccomandata con avviso di ricevimento avente identico contenuto.

Il Tribunale di Rimini, adito in prime cure, aveva dichiarato tardivo il ricorso giudiziale proposto ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, ritenendo che il dies a quo del termine di 180 giorni decorresse non già dalla ricezione della PEC, bensì dalla successiva comunicazione a mezzo raccomandata A/R. Il giudice di primo grado — in un’ottica marcatamente formalistica — aveva infatti escluso che la PEC priva di firma digitale potesse costituire valida manifestazione di volontà impugnatoria, idonea a radicare gli effetti sostanziali e processuali dell’atto.

Proposto gravame, la questione sottoposta alla Corte territoriale si incentrava sulla qualificazione giuridica della PEC quale strumento di impugnazione stragiudiziale e, in particolare, sulla necessità o meno della firma digitale ai fini della validità formale e sostanziale dell’atto.

2. La ratio decidendi: equiparazione funzionale tra PEC e raccomandata A/R

La Corte d’Appello di Bologna, con motivazione articolata e sistematicamente fondata, ha riformato integralmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo piena efficacia giuridica alla comunicazione trasmessa via PEC, anche in assenza di firma digitale.

A. Il requisito della forma scritta e la sufficienza della PEC

Il Giudice del gravame muove dalla constatazione che l’art. 6 della legge n. 604/1966 — norma imperativa in materia di invalidità del licenziamento individuale — esige unicamente la forma scritta dell’impugnazione stragiudiziale, senza specificare modalità tecniche ulteriori. Tale requisito formale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2019, n. 7945), assolve alla duplice funzione di garantire la certezza giuridica circa l’an e il quando della manifestazione di volontà impugnatoria e di tutelare il destinatario dall’arbitraria contestazione postuma dell’atto.

La Corte d’Appello rileva come la PEC — disciplinata dagli artt. 6 e 48 del CAD — costituisca strumento idoneo a soddisfare entrambe le esigenze. L’art. 48, comma 2, del CAD riconosce infatti alla trasmissione via PEC «il valore di una raccomandata con avviso di ricevimento», attribuendole efficacia probatoria privilegiata quanto alla data e all’ora di trasmissione, alla consegna e all’integrità del contenuto. Ne discende che la PEC presenta caratteristiche di tracciabilità, immodificabilità ex post e opponibilità a terzi pari, se non superiori, a quelle della raccomandata tradizionale.

B. La non necessità della firma digitale

Il profilo di maggiore interesse della pronuncia concerne il rigetto della tesi secondo cui l’assenza di firma digitale priverebbe di validità la comunicazione trasmessa via PEC. Sul punto, la Corte opera una distinzione di capitale importanza tra documento informatico sottoscritto digitalmente (art. 24 CAD) e trasmissione certificata di un documento per via telematica.

La firma digitale — osserva il Collegio — è espressamente richiesta dalla legge soltanto per gli atti processuali telematici (art. 12, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, per il processo civile telematico) ovvero per specifici negozi giuridici in cui la legge imponga l’identificazione certa del sottoscrittore. Nel caso dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, invece, la norma primaria (art. 6, legge n. 604/1966) non prescrive alcuna sottoscrizione autenticata o qualificata: è sufficiente la prova della provenienza dell’atto dal lavoratore o dal suo difensore.

Tale prova — prosegue la Corte — può essere fornita mediante la trasmissione da un indirizzo PEC riconducibile in modo inequivocabile al mittente (lavoratore o avvocato), unita all’allegazione di un documento sottoscritto (anche in forma olografa) e digitalizzato mediante scansione. La funzione della firma, in tale contesto, non è quella di garantire l’autenticità informatica del file (funzione propria della firma digitale), bensì di manifestare la volontà giuridicamente rilevante del dichiarante, volontà che resta pienamente riconoscibile anche se trasmessa in formato immagine.

C. La decorrenza dei termini decadenziali

Altro profilo essenziale della pronuncia attiene all’individuazione del dies a quo del termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale. La Corte — in applicazione del principio tempus regit actum — afferma che, laddove la PEC costituisca valida impugnazione stragiudiziale, è da tale comunicazione che decorre il termine per l’azione giudiziale, non già da eventuali successive comunicazioni a mezzo posta tradizionale.

Tale soluzione, oltre a costituire logica conseguenza dell’equiparazione funzionale tra PEC e raccomandata A/R, trova fondamento nell’esigenza di evitare disparità di trattamento tra lavoratori in ragione del mezzo tecnico prescelto e di valorizzare il principio di effettività della tutela, che impone di calcolare i termini decadenziali dal momento in cui l’impugnazione è perfezionata nella forma prescritta dalla legge.

3. Inquadramento sistematico: dalla forma “legale” alla forma “funzionale”

La decisione si inserisce in un più ampio processo di rilettura delle formalità negoziali e processuali alla luce dei principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il diritto processuale e sostanziale del lavoro — tradizionalmente connotato da un rigido formalismo volto a tutelare la certezza dei rapporti giuridici — si confronta oggi con l’esigenza di adeguare le proprie categorie concettuali alle trasformazioni tecnologiche, senza tuttavia sacrificare le garanzie fondamentali.

A. Il principio di strumentalità delle forme

Il percorso ermeneutico della Corte bolognese riecheggia l’insegnamento della dottrina processualcivilistica più avvertita (Liebman, Balena, Luiso), secondo cui le forme processuali sono preordinate al conseguimento di uno scopo e devono essere interpretate in funzione di tale finalità, non già come categorie astratte e autoreferenziali. Se la forma scritta dell’impugnazione stragiudiziale assolve alla funzione di rendere certa la volontà del lavoratore e di garantire al datore la prova del tempestivo esercizio del diritto, ogni strumento che realizzi tali obiettivi deve ritenersi idoneo, purché espressamente previsto o comunque compatibile con l’ordinamento.

B. La “equivalenza funzionale” nel diritto dell’informatica giuridica

Sul piano del diritto sostanziale, la pronuncia valorizza il principio di equivalenza funzionale tra documento cartaceo e documento informatico, principio cardine del CAD e ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2020, n. 25695). Tale principio impone di riconoscere piena efficacia giuridica al documento informatico — e alla sua trasmissione via PEC — ogniqualvolta esso assolva alla medesima funzione probatoria, dichiarativa o costitutiva del corrispondente atto cartaceo.

La firma digitale, in tale prospettiva, non costituisce un prius ontologico rispetto alla validità dell’atto, ma soltanto una delle modalità attraverso cui garantire autenticità e integrità del documento. Laddove tali garanzie siano assicurate mediante altri strumenti — come nel caso della PEC, in cui la certificazione della trasmissione è garantita dal gestore del servizio — la firma digitale diviene superflua, salvo che la legge non la richieda espressamente.

C. Il bilanciamento tra tutela formale e tutela sostanziale

La pronuncia realizza un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici (tutelata mediante la forma scritta e la tracciabilità della comunicazione) e l’esigenza di non porre ostacoli irragionevoli all’esercizio del diritto di difesa del lavoratore. L’esclusione della necessità della firma digitale, in particolare, impedisce che il lavoratore — spesso privo di strumenti tecnologici avanzati — sia penalizzato rispetto al datore di lavoro, che dispone ordinariamente di mezzi e competenze informatiche superiori.

Si tratta di un esempio paradigmatico di come il diritto possa e debba adattarsi ai mutamenti tecnologici senza tradire la propria funzione essenziale: garantire l’effettività dei diritti e l’equità del processo.

4. Riflessi applicativi e questioni aperte

A. Conseguenze per la prassi professionale

Sul piano pratico, la decisione impone agli operatori del diritto un ripensamento delle modalità di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Gli avvocati giuslavoristi dovranno considerare la PEC — anche priva di firma digitale — quale strumento pienamente idoneo e preferibile, in quanto dotato di maggiore rapidità e certezza probatoria rispetto alla raccomandata tradizionale.

Per i datori di lavoro e i loro consulenti, diviene ormai improponibile eccepire l’invalidità dell’impugnazione per il solo fatto che essa sia trasmessa via PEC senza firma digitale, atteso che tale requisito non è previsto dalla legge e risulta incompatibile con la ratio della disciplina.

B. Estensibilità della soluzione ad altre fattispecie giuslavoristiche

La ratio della pronuncia appare suscettibile di applicazione analogica a tutte le ipotesi in cui la legge imponga una comunicazione scritta nell’ambito del rapporto di lavoro: dalla richiesta di conversione del contratto a termine (art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015) all’opposizione alle clausole elastiche (art. 6, D.Lgs. n. 81/2015), dalla diffida accertativa (art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 9, legge n. 300/1970.

In tutte tali ipotesi, infatti, la forma scritta assolve a una funzione di garanzia e certezza che la PEC è in grado di realizzare pienamente, senza necessità di ulteriori formalità.

C. Questioni ancora controverse

Residuano tuttavia alcuni profili problematici, destinati a sollecitare ulteriori interventi giurisprudenziali:

  1. Identificazione del mittente: in caso di trasmissione da PEC non intestata al lavoratore né al difensore, sarà necessario accertare, mediante presunzioni o prove per testi, che la comunicazione provenga effettivamente dal soggetto legittimato.

  2. Onere della prova: spetterà al lavoratore dimostrare la tempestività e l’effettiva ricezione della PEC da parte del datore, ovvero sarà quest’ultimo a dover provare la tardività o la mancata ricezione?

  3. PEC “anomale”: quali conseguenze in caso di PEC trasmessa ma non consegnata per cause tecniche (es. casella piena del destinatario)? La questione è ancora aperta e merita un chiarimento in sede di legittimità.

5. Conclusioni: verso una nomofilachia digitale

La sentenza n. 223/2025 della Corte d’Appello di Bologna rappresenta un contributo significativo al processo di modernizzazione del diritto del lavoro e del processo civile. Essa dimostra come sia possibile — e doveroso — adattare le categorie tradizionali del formalismo negoziale alle esigenze della società digitale, senza sacrificare le garanzie di certezza e tutela dei diritti fondamentali.

La PEC, riconosciuta quale strumento di impugnazione stragiudiziale del licenziamento anche in assenza di firma digitale, si configura non già come mera alternativa alla raccomandata tradizionale, ma come strumento privilegiato di tutela, in grado di assicurare maggiore tempestività, tracciabilità e opponibilità della comunicazione.

La pronuncia si pone così in linea con la più avvertita dottrina e giurisprudenza europea, orientata a valorizzare la sostanza rispetto alla forma e a interpretare le norme processuali in senso conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di effettività della tutela giurisdizionale (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

In prospettiva sistematica, l’arresto bolognese inaugura una stagione di «nomofilachia digitale», in cui l’interprete è chiamato a rileggere l’intero corpus normativo alla luce delle potenzialità offerte dalle tecnologie dell’informazione, senza tradire la funzione essenziale del diritto: garantire giustizia sostanziale, accessibilità effettiva alle tutele e parità delle armi processuali.

La sfida che attende dottrina e giurisprudenza è quella di costruire un sistema coerente, equilibrato e costituzionalmente orientato, in cui la digitalizzazione non costituisca un fine in sé, ma uno strumento al servizio della persona e della sua dignità — anche e soprattutto quando tale persona rivesta la qualità di lavoratore, contraente strutturalmente debole del rapporto di lavoro.


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