La manualità non basta: la Cassazione riscrive la copertura INAIL
Abstract. L’articolo analizza la nozione di “attività manuale” nel sistema assicurativo INAIL alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27152 del 10 ottobre 2025 (ric. n. 26043/2021), che ha riconosciuto la copertura assicurativa in favore di un socio lavoratore infortunatosi durante un sopralluogo tecnico, qualificando tale attività come strumentale e funzionale alla prestazione lavorativa, pur priva di prevalente manualità.
Attraverso un’analisi sistematica dell’art. 4, n. 7, del d.P.R. n. 1124/1965, l’elaborato ricostruisce l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, che ha progressivamente superato la distinzione ontologica tra attività manuale e intellettuale, adottando un criterio funzionale incentrato sul rischio lavorativo e sulla finalità protettiva dell’assicurazione obbligatoria.
L’approfondimento mette in relazione la normativa interna con i principi europei di effettività della tutela (Direttiva 89/391/CEE) e con l’art. 38 Cost., sottolineando la natura pubblicistica e solidaristica dell’obbligo assicurativo.
La sentenza in commento consolida un orientamento estensivo volto a garantire la copertura INAIL anche per le attività prodromiche, accessorie o preparatorie, purché connesse al rischio professionale, ampliando così la platea dei soggetti tutelati e riaffermando la vocazione universalistica della sicurezza sociale nel diritto del lavoro contemporaneo.
Sommario: 1. Premessa – 2. La nozione e l’inquadramento normativo – 3. Inquadramento europeo e sovranazionale – 4. Evoluzione della giurisprudenza nazionale – 5. Natura giuridica e ratio della norma – 6. Il caso concreto: Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 27152/2025 – 7. Le tutele riconosciute – 8. Conclusioni
1. Premessa
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 27152 del 10 ottobre 2025, segna un ulteriore passo nell’evoluzione interpretativa dell’art. 4, n. 7, del d.P.R. n. 1124/1965, affrontando il tema – da tempo oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinale – della nozione di “attività manuale” rilevante ai fini della copertura assicurativa INAIL.
La decisione trae origine dal ricorso n. 26043/2021 proposto da A.A., socio lavoratore di una cooperativa, rimasto infortunato durante un sopralluogo tecnico finalizzato alla predisposizione di interventi manutentivi. Ribaltando la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, la Suprema Corte ha riconosciuto che tale attività, pur priva di prevalente manualità, rientra nella copertura assicurativa in quanto strumentale e funzionale alla prestazione lavorativa.
La pronuncia si colloca nel solco di un consolidato orientamento estensivo, volto a valorizzare la funzione protettiva e solidaristica dell’assicurazione obbligatoria in coerenza con l’art. 38 della Costituzione.
2. La nozione e l’inquadramento normativo
L’art. 4, n. 7, del d.P.R. n. 1124/1965 prevede l’obbligo assicurativo per i “soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, ove prestino attività manuale”.
Nel contesto economico-industriale degli anni Sessanta, la “manualità” era intesa come attività fisica e materiale, distinta da quella intellettuale o gestionale. Tale impostazione rispondeva alla logica di un sistema produttivo ancora fortemente legato al lavoro operaio e all’esposizione a rischi concreti di natura meccanica o fisica.
L’evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzata da una crescente integrazione tra attività operative, tecniche e gestionali, ha tuttavia reso inadeguato un criterio puramente materiale. In particolare, nel lavoro cooperativo, le fasi di controllo, pianificazione o sopralluogo costituiscono momenti funzionali del medesimo processo produttivo e, come tali, non possono essere escluse dalla tutela assicurativa.
L’obbligo assicurativo INAIL, fondato su un rapporto ex lege di natura pubblicistica, ha funzione solidaristica e previdenziale. Esso non mira a prevenire il rischio infortunistico, ma a proteggere il lavoratore dalle conseguenze economiche dell’evento lesivo, secondo i principi dell’art. 38 Cost.
Ne consegue che la delimitazione dell’ambito di tutela deve ispirarsi a un criterio funzionale e teleologico, volto a valorizzare il rischio effettivo connesso all’attività lavorativa piuttosto che la sua forma materiale. La manualità diviene così una categoria “elastica”, fondata sul nesso tra attività svolta e rischio tipico dell’organizzazione produttiva.
3. Inquadramento europeo e sovranazionale
A livello eurounitario, la Direttiva 89/391/CEE e le direttive settoriali successive impongono agli Stati membri di garantire una tutela effettiva della sicurezza e salute in tutte le attività lavorative, a prescindere dalla distinzione tra lavoro manuale e intellettuale.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente affermato che la nozione di “lavoratore” deve essere interpretata in senso funzionale, valorizzando la concreta esposizione al rischio piuttosto che la forma giuridica della prestazione (cfr. CGUE, cause C-229/14 e C-316/13).
In questa prospettiva, il sistema assicurativo italiano deve essere letto alla luce del principio di effettività della tutela e dell’obbligo statale di garantire protezione in ogni situazione di rischio professionale.
4. Evoluzione della giurisprudenza nazionale
La Corte di Cassazione ha progressivamente abbandonato l’originario approccio restrittivo alla nozione di “attività manuale” e, più in generale, alla delimitazione dell’“occasione di lavoro”.
Con Cass. n. 24765/2017 e Cass. n. 2838/2018, la Corte ha chiarito che l’occasione di lavoro comprende non solo l’attività esecutiva, ma anche quelle prodromiche, accessorie e preparatorie, purché esista un nesso funzionale con l’obbligazione lavorativa.
Successivamente, con Cass. n. 32257/2021, è stato precisato che “costituisce occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolta la tutela assicurativa”, includendo così anche le attività strumentali e preparatorie.
La più recente Cass. n. 27152/2025 consolida tale orientamento, affermando che a fondare la copertura assicurativa non è la prevalenza della manualità, bensì la connessione funzionale tra attività e rischio lavorativo.
La Corte ha definito artificiosa la distinzione ontologica tra attività manuale e intellettuale, sottolineando la necessità di un’interpretazione conforme alla realtà del lavoro contemporaneo e alla finalità solidaristica del sistema.
5. Natura giuridica e ratio della norma
L’obbligo assicurativo gestito dall’INAIL ha natura pubblicistica e solidaristica, traendo fondamento dall’art. 38 Cost. Il legislatore ha inteso tradurre in strumenti concreti il principio di solidarietà sociale, garantendo mezzi adeguati di sussistenza in caso di infortunio, malattia o invalidità.
La ratio dell’art. 4, n. 7, del d.P.R. 1124/1965 è quella di estendere la protezione sociale a tutte le attività che comportino un rischio lavorativo, anche in assenza di prevalente manualità. La funzione dell’assicurazione obbligatoria non è preventiva o risarcitoria, ma di sostegno economico al lavoratore colpito da un evento lesivo connesso al lavoro.
In questa prospettiva, la manualità va intesa in senso funzionale, come partecipazione effettiva e concreta all’attività dell’impresa, tale da esporre il socio lavoratore al rischio tipico del lavoro cooperativo o societario. La tutela, pertanto, si estende a ogni forma di contributo lavorativo che concorra, anche indirettamente, al raggiungimento degli scopi produttivi dell’impresa, superando la rigida dicotomia tra attività manuale e intellettuale.
6. Il caso concreto: Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 27152/2025
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 1612/2021) aveva negato la tutela assicurativa a un socio lavoratore infortunatosi durante un sopralluogo tecnico volto a individuare le cause di infiltrazioni e a predisporre interventi manutentivi, ritenendo che tale attività non fosse “manuale” ai sensi dell’art. 4, n. 7, d.P.R. 1124/1965.
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha cassato la decisione e affermato che:
“Rientra nella copertura assicurativa obbligatoria l’attività di sopralluogo finalizzata alla verifica delle cause di infiltrazioni e alla predisposizione degli interventi di manutenzione necessari alla loro eliminazione, in quanto tale attività costituisce prestazione strumentale e funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa complessiva del socio lavoratore, anche quando non sia strettamente caratterizzata da prevalente manualità.”
La Corte ha ritenuto che l’attività svolta, pur non materiale, fosse parte integrante della mansione principale e funzionalmente connessa al rischio lavorativo, riaffermando la natura protettiva e solidaristica della copertura INAIL.
7. Le tutele riconosciute
In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, il socio lavoratore che subisca un infortunio durante lo svolgimento di attività strumentali, accessorie o preparatorie rispetto alle proprie mansioni principali ha pieno diritto alle prestazioni assicurative previste dall’ordinamento.
Tali prestazioni comprendono, in primo luogo, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea, destinata a compensare la perdita di reddito subita dal lavoratore durante il periodo di incapacità al lavoro. In secondo luogo, è riconosciuto l’indennizzo per invalidità permanente, quale ristoro economico per la riduzione della capacità lavorativa conseguente all’evento infortunistico.
Accanto a queste tutele di natura indennitaria, la sentenza riafferma il principio per cui la copertura assicurativa INAIL si estende anche alle attività prodromiche e funzionalmente connesse alle mansioni proprie del lavoratore, anche quando esse non siano connotate da una prevalente manualità. In tale prospettiva, ciò che rileva non è la natura materiale o intellettuale della prestazione, bensì la sua connessione funzionale con l’obbligazione lavorativa e con il rischio tipico dell’attività esercitata.
Si consolida, in tal modo, una lettura estensiva e dinamica tanto della nozione di “occasione di lavoro” quanto di quella di “attività manuale”, intese non più come categorie rigide e formali, ma come criteri funzionali di collegamento al rischio lavorativo.
La protezione assicurativa, dunque, si proietta sull’intero arco delle attività che concorrono, anche indirettamente, alla realizzazione della prestazione lavorativa: dalla fase preparatoria a quella esecutiva, fino alle attività accessorie e di verifica, in un’ottica di tutela integrata e coerente con la finalità solidaristica dell’assicurazione obbligatoria.
8. Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27152 del 10 ottobre 2025 rappresenta un punto di approdo significativo nel percorso evolutivo del sistema assicurativo INAIL e, più in generale, nel processo di adeguamento del diritto del lavoro alle trasformazioni economiche e organizzative del lavoro contemporaneo.
Con tale pronuncia, la Suprema Corte compie un passo decisivo verso il superamento dell’originaria concezione materiale della “attività manuale”, restituendo al concetto un significato più aderente alla realtà attuale e alla funzione solidaristica del sistema di sicurezza sociale.
La Corte, infatti, riafferma che l’obiettivo dell’assicurazione obbligatoria non è quello di delimitare rigidamente l’ambito soggettivo della tutela, ma di garantire effettività alla protezione del lavoratore in ogni situazione di esposizione al rischio connesso all’attività lavorativa, anche laddove tale attività non implichi una componente manuale prevalente.
In questa prospettiva, la nozione di manualità viene reinterpretata in chiave funzionale e teleologica, valorizzando la strumentalità e la connessione causale tra l’attività svolta e il rischio tipico dell’impresa o della cooperativa. Il baricentro della tutela, dunque, si sposta dalla forma esteriore della prestazione alla sua sostanza economico-sociale, coerentemente con il principio di effettività sancito dall’art. 38 della Costituzione.
Il superamento della tradizionale dicotomia manuale/intellettuale riflette non solo una scelta interpretativa, ma una più ampia visione di politica del diritto: quella di un sistema assicurativo ispirato a criteri di universalità e solidarietà, capace di adattarsi alle nuove forme di partecipazione lavorativa e di cogliere le molteplici modalità attraverso cui si manifesta oggi il rischio professionale.
L’estensione della tutela anche ai soci lavoratori impegnati in attività accessorie, preparatorie o di natura tecnica costituisce, in questo senso, un ulteriore passo verso l’inclusione e l’effettività del diritto alla sicurezza sociale.
In conclusione, la Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo sistemico: ciò che fonda la tutela assicurativa non è la natura materiale della prestazione, ma la sua connessione funzionale con l’attività produttiva e con il rischio lavorativo.
Ne deriva un ampliamento della platea dei soggetti protetti e una conferma della vocazione universalistica dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che si afferma sempre più come strumento di realizzazione del principio costituzionale di solidarietà e della dignità del lavoratore quale valore fondante dell’ordinamento repubblicano.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
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Aldo Andrea Presutto
Avvocato & DPO