
Sul mandato di credito e sulla sua natura giuridica
Sommario: 1. Il mandato di credito. La nozione – 2. La natura giuridica del mandato di credito
1. Il mandato di credito. La nozione
Il mandato di credito, anche noto come credenziale o lettera di credito, è un contratto in virtù del quale il mandatario si obbliga, verso il mandante che gli ha conferito l’incarico, a fare credito verso un terzo soggetto in nome e per conto proprio e a rispondere nei confronti del mandante in qualità di fideiussore di un debito futuro in caso di inadempimento del terzo.
Tale figura contrattuale, già nota nel diritto romano come mandatumde pecunia credenda, si inserisce nell’alveo della garanzia personale di natura accessoria, quale la fideiussione, in ragione dell’obbligazione che grava ex lege sul mandante.
La funzione di garanzia, infatti, costituisce una componente imprescindibile dell’intera operazione negoziale di procacciamento del credito ed è inerente alla figura del mandante.
Alla base del congegno negoziale vi è il conferimento dell’incarico al mandatario da parte del mandante.
Il mandatario nel momento in cui accetta l’incarico, non solo è obbligato a fare credito, ma è anche obbligato ad erogarlo in base a quanto stabilito dal mandante, il quale rappresenta il deus ex machina dell’operazione.
Durante lo svolgimento del rapporto creditizio che si instaura tra mandante e mandatario, nulla vieta al mandante di incidere sulle modalità di erogazione del credito e sul rapporto tra mandatario e terzo.
Autorevole dottrina colloca da sempre il mandato di credito nell’ambito dei contratti preparatori, infatti, si è soliti qualificare la figura negoziale in esame come un contratto mediato a scopo creditizio.
Il mandato di credito si rivela uno strumento di grande efficacia sia per le holding sia per i gruppi societari.
In particolare nei gruppi societari, il mandato di credito mostra le sue potenzialità essenzialmente per due motivi: da un lato per il controllo di tipo quantitativo e qualitativo di accesso al credito delle controllate, dall’altro per assicurare un afflusso di provvista attraverso l’obbligo di fare credito ad una o più componenti del gruppo.
Il mandato di credito presenta una struttura complessa caratterizzata da due fasi distinte ed autonome: la prima fase è costituita dal conferimento dell’incarico a fare credito, che è regolata dalle norme in tema di mandato, invece, la seconda fase che segue alla conclusione del contratto di credito con il terzo è sottoposta alla disciplina del contratto di credito, che costituisce un negozio di finanziamento.
Nonostante l’autonomia dei due contratti, infatti, vi è la estraneità del mandante al contratto di credito e al tempo stesso l’estraneità del beneficiario del credito al mandato, entrambi i contratti sono volti a realizzare un risultato economico unico.
Il procedimento di formazione del mandato di credito, contratto consensuale e dalla struttura bilaterale, si basa secondo la sequenza prevista dall’articolo 1326 c.c., ovvero lo scambio tra proposta e accettazione.
Tuttavia, è ben possibile sempre che la natura dell’affare non lo escluda, che il contratto si formi mediante lo schema previsto dall’articolo 1327 c.c., il contratto concluso mediante inizio di esecuzione, ove è il mandatario a dare esecuzione, prima dell’accettazione, del credito al terzo secondo quanto previsto dal mandante.
2. La natura giuridica del mandato di credito
La natura giuridica del mandato di credito nel tempo ha registrato la contrapposizione di diversi orientamenti dottrinali.
Vanno segnalate delle teorie del tutto minoritarie che in passato avevano qualificato il mandato di credito ad un pactum de contrahendo e ad un contratto a favore di terzo.
In particolare per quanto concerne l’assimilazione del mandato di credito alla figura prevista agli articoli 1411 ss. c.c., va evidenziato come il terzo non acquista alcun diritto in seguito all’accettazione dell’incarico da parte del mandante o alcuna situazione giuridica azionabile.
Tale incompatibilità con il contratto a favore di terzo è dovuta soprattutto all’ampio potere di revoca riconosciuta in capo al mandante e non prevista, invece, dall’articolo 1411 c.c.
Nel contratto di mandato di credito convivono due anime: quella propria del mandato e quella propria della fideiussione, per cui risulta da sempre difficile ricostruirne la natura giuridica.
Un orientamento dottrinale evidenzia come il mandato di credito vada accostato alla fideiussione per due motivi: sia per il sorgere di obbligazioni esclusivamente a carico del mandante sia per la funzione di garanzia.
Tuttavia non mancano delle riflessioni che portano ad escludere o, comunque, a rendere difficile questo accostamento alla fideiussione poiché, come è noto, quest’ultima non si caratterizza per un’obbligazione di fare credito, diversamente dalla figura negoziale in esame.
La tesi che sembra riscuotere maggiori consensi in dottrina è quella che considera il mandato di credito come una speciale ipotesi di mandato.
Le motivazioni principali che suggeriscono tale accostamento sono essenzialmente due: il conferimento dell’incarico da parte del mandante al mandatario di compiere atti giuridici e l’ampio potere di revoca dell’incarico gestorio in capo al mandante.
Non mancano, tuttavia, le critiche anche a questo orientamento.
Si osserva come nel mandato di credito, il mandatario si obbliga a fare credito nei confronti del promittente in nome e per conto proprio, mancando nel caso di specie il requisito dell’alienità caratterizzante il mandato.
Inoltre, mancherebbe un reale interesse del mandante alla concessione del credito oltre al fatto che il mandante, a differenza di quanto accade nel mandato codicistico, è soggetto ad un’obbligazione di garanzia verso l’incaricato senza essere tenuto al risarcimento del danno.
Di recente la dottrina, anche prendendo atto delle difficoltà legate alla ricostruzione della figura in esame in termini di mandato o di fideiussione, tende sempre più a rifuggire da accostamenti e a prediligere altre soluzioni.
Si sottolinea come l’intrecciarsi di prestazioni di varia natura che caratterizzano questo contratto rappresentano degli indici importanti tali da riconoscere allo stesso la natura di una figura negoziale con elementi complessi, in cui si ha una commistione sia di elementi del mandato sia di elementi della fideiussione.
Pertanto al mandato di credito dovranno applicarsi, per effetto dell’analogia, sia le norme sul mandato sia le norme in tema di fideiussione.
Bibliografia
BOZZI, La fideiussione, le figure affini e l’anticresi, in Tratt. Rescigno, IV, Torino, 2007
GIUSTI, La fideiussione e il mandato di credito, in Tratt. Cicu,Messineo, XVIII,3, Milano, 1998
SIMONETTO, Mandato di credito, in Noviss. Dig. It., X, Torino, 1964
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Michela Falcone
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