Sicurezza e salute del lavoratore sportivo: quali adempimenti?
A decorrere dal mese di Luglio 2023, nello sport si è aperta la strada al concetto di “reddito da lavoro”: il rapporto tra club sportivo ed atleta/tecnico/dirigente ecc, sia esso professionale o dilettantistico, si qualifica come rapporto di “lavoro sportivo”.
La gestione del personale con tutti gli adempimenti amministrativi collegati (Comunicazioni Unilav, iscrizione RAS, iscrizione INAIL, flussi Uniemens ecc.), costituisce la novità del dilettantismo e grava sulle realtà sportive che si avvalgono di personale remunerato qualificato come “lavoratore sportivo” ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 36/2021, sia subordinato che autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Nella routine gestionale entra a pieno regime il tema della sicurezza del lavoro previsto dall’art. 33 d.lgs. 36/2021 che richiama le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare il d.lgs. 81/2008, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.
Ma vediamo quali sono nel dettaglio gli adempimenti.
La Associazione sportivo dilettantistica (ASD) oppure la Società sportivo dilettantistica (SSD) che si avvale di lavoratori sportivi è tenuta, innanzitutto, a dotarsi del medico del lavoro competente a valutare l’idoneità alla mansione qualora non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, che può utilizzare anche la certificazione rilasciata dal medico sportivo.
La disciplina “ordinaria” appena citata incontra il limite della specificità dello sport: il lavoratore sportivo è sottoposto ad un doppio regime: la nostra ASD/SSD che si avvale dell’atleta o del tecnico deve curare sia l’attività di sorveglianza sanitaria, nominandone il responsabile, ovvero il Medico Competente (MC) ai sensi degli artt.18, 25 e 41 d. lgs. 81/2008, sia l’acquisizione del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (agonistica e non agonistica) secondo le linee guida ministeriali (art. 32 d.lgs. 36/2021).
Sarebbe opportuno coordinare questo aspetto con protocolli, magari coinvolgendo anche le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva.
In aggiunta, la ASD/SSD che si avvale di lavoratori è tenuta alla redazione del DVR (Documento di Valutazione Rischi) di concerto col RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed il medico deputato alla sorveglianza sanitaria, nonché, in alcuni casi anche del DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 81/08 coordinato col d.lgs. 38/2021 in materia di impiantistica sportiva, dove impone alle realtà sportive di effettuare nei DVR e DUVRI tutti gli adempimenti necessari per la individuazione e gestione dei rischi connessi agli impianti, quali i piani di evacuazione per rischio incendi nonché le previsioni di prevenzione in fase di costruzione, ammodernamento e gestione degli impianti stessi.
Il DUVRI, in particolare, è necessario nel caso molto frequente nella prassi, dell’impianto sportivo in uso a più ASD/SSD che magari concedono in locazione spazi o corsie della piscina ad altre ASD/SSD per l’esercizio di più discipline sportive, magari anche ricreative, formative ecc. non direttamente organizzate dal gestore dell’impianto: la compresenza di svariate attività rende necessaria l’elaborazione di un piano di prevenzione di rischi.
Quanto alla materia sportiva, merita un cenno l’ulteriore obbligo di dotazione del defibrillatore automatico o semiautomatico esterno (DAE) a carico delle ASD/SSD e delle società professionistiche, sia durante gli allenamenti che nel corso delle competizioni.
Tornando al tema della sicurezza sul lavoro, in presenza di lavoratori subordinati e assimilati la ASD/SSD deve erogare corsi di formazione professionale specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte dal lavoratore stesso (art. 37 d.lgs. 81/2008).
Se invece la ASD/SSD si avvale di rapporti di lavoro autonomo o un rapporto di volontariato sarà sufficiente verificare che il lavoratore utilizzi attrezzature conformi alla legge; che sia dotato di dispositivi di protezione individuale utilizzate secondo le disposizioni di legge.
Rimane fermo, in ogni caso, l’obbligo di omologazione degli impianti sportivi e/o natatori all’interno dei quali viene eseguita la prestazione.
Diverso approccio si ha nei confronti di tutti i lavoratori sportivi percettori di compensi annuali al di sotto dei 5.000,00 Euro nonché di volontari sportivi: in entrambi i casi viene applicata la disciplina meno stringente ex art 21 d.lgs.81/08, prevista per i lavoratori autonomi ordinari e imprese familiari, per i quali è sufficiente renderli edotti della facoltà di godere della sorveglianza e della formazione con oneri a proprio carico (art. 3 co. 12 bis d.lgs. 81/08 ed art. 33 co. 1 d.lgs. 36/2021).
Questi, a grandi linee, gli adempimenti principali per ora dedicati allo sport.
In attesa di un decreto che possa coordinare la disciplina ordinaria della sicurezza sul lavoro con la specificità dello sport, le piccole realtà sportive si trovano nella condizione di dover sostenere costi ulteriori per stare al passo con gli adempimenti descritti: per evitare ulteriori forme di responsabilità a loro carico si auspica ad una regolamentazione semplificata, più adatta al mondo sportivo, per sua stessa natura estremamente lineare.
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