La soccombenza virtuale: quando chi ha ragione paga comunque le spese legali
Sommario: 1. Il Principio della Soccombenza Virtuale: Fondamenti e Ratio – 2. La Cessazione della Materia del Contendere: Presupposto Applicativo – 3. I Criteri di Valutazione della Soccombenza Virtuale – 4. Il Comportamento Processuale delle Parti: Elemento Determinante – 5. Le Eccezioni al Principio: Quando si Giustifica la Compensazione – 6. L’Applicazione Pratica nei Rapporti Condominiali – 7. La Valutazione della Fondatezza: Criteri Oggettivi – 8. Il Timing della Correzione: Elemento Discriminante – 9. La Motivazione della Decisione: Obbligo di Specificità – 10. Le Prospettive Future e l’Evoluzione Giurisprudenziale – 11. Conclusioni: Un Principio di Equità Processuale
Immaginate questa situazione: il vostro condominio approva una delibera assembleare che ritenete illegittima e decidete di impugnarla davanti al tribunale. Dopo mesi di causa, proprio mentre il giudice sta per pronunciarsi, l’assemblea condominiale si riunisce nuovamente e approva una nuova delibera che corregge tutti i vizi che avevate denunciato. A questo punto il giudice dichiara “cessata la materia del contendere” perché non c’è più nulla da decidere. Ma chi deve pagare le spese legali sostenute fino a quel momento? La risposta non è scontata come potrebbe sembrare e dipende dall’applicazione di un principio giuridico tanto importante quanto poco conosciuto: la soccombenza virtuale.
1. Il Principio della Soccombenza Virtuale: Fondamenti e Ratio
La soccombenza virtuale rappresenta uno degli istituti più raffinati del diritto processuale civile, nato dalla necessità di garantire equità nella ripartizione delle spese processuali anche quando il giudizio non si conclude con una sentenza di merito. Come chiarito dalla Corte d’appello civile Roma sentenza n. 1105 del 19 febbraio 2025, questo principio “risponde al principio di causalità nell’insorgere della lite e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto, per cui parte obbligata a rimborsare le spese processuali è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ha dato causa al processo stesso“.
Il fondamento normativo di questo principio si rinviene nell’Art. 92 Codice di procedura civile, che stabilisce la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti“. Tuttavia, la soccombenza virtuale va oltre questa previsione normativa, operando anche in assenza di soccombenza reciproca quando sia necessario valutare chi avrebbe dovuto soccombere se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione di merito.
La ratio dell’istituto è cristallina: evitare che chi ha ragione nel merito debba sopportare le spese processuali solo perché la controparte ha tardivamente riconosciuto la fondatezza delle sue ragioni. Come evidenziato dalla Tribunale civile Prato sentenza n. 255 del 28 aprile 2025, “si tiene conto della circostanza che parte attrice ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, che si sarebbe rilevato fondato”.
2. La Cessazione della Materia del Contendere: Presupposto Applicativo
Perché si possa applicare il principio della soccombenza virtuale è necessario che si verifichi la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale che trova applicazione quando sopravvengono fatti che rendono inutile la prosecuzione del giudizio. La Tribunale civile Napoli sentenza n. 901 del 28 gennaio 2025 chiarisce che tale istituto “trova applicazione in ogni fase e grado del giudizio e deve essere pronunciato con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso“.
Nel contesto condominiale, la cessazione della materia del contendere si verifica tipicamente quando l’assemblea approva una nuova delibera che corregge i vizi della precedente deliberazione impugnata. Tuttavia, è importante distinguere tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Come precisato dalla Tribunale civile Prato sentenza n. 255 del 28 aprile 2025, “la cessazione della materia del contendere presuppone necessariamente che entrambe le parti riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare contrasto solo sulle spese processuali“.
3. I Criteri di Valutazione della Soccombenza Virtuale
L’applicazione del principio della soccombenza virtuale richiede una valutazione prognostica da parte del giudice, che deve immaginare quale sarebbe stato l’esito del giudizio se fosse proseguito fino alla decisione di merito. Come chiarito dalla Tribunale civile Lamezia Terme sentenza n. 59 del 29 gennaio 2025, il giudice deve effettuare “una sommaria delibazione del merito e apprezzamento della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa attorea”.
Questa valutazione deve basarsi su elementi oggettivi presenti negli atti di causa e non può limitarsi a considerazioni generiche. La Tribunale civile Milano sentenza n. 8443 del 30 settembre 2024 sottolinea che “ai fini della determinazione della soccombenza virtuale, rileva la fondatezza della domanda attorea al momento della sua proposizione, anche se successivamente la materia del contendere sia cessata per fatti sopravvenuti“.
Il momento rilevante per la valutazione è quello dell’instaurazione del rapporto processuale, non quello in cui interviene il fatto che determina la cessazione della materia del contendere. Questo principio è confermato dalla Tribunale civile Napoli sentenza n. 901 del 28 gennaio 2025, secondo cui “quando la revoca del verbale assembleare oggetto di impugnazione avvenga in data anteriore al deposito del ricorso di incardinamento della lite, non sussistono i presupposti per l’applicazione della soccombenza virtuale, poiché la modifica della situazione sostanziale è intervenuta prima dell’instaurazione del rapporto processuale“.
4. Il Comportamento Processuale delle Parti: Elemento Determinante
Un aspetto cruciale nella valutazione della soccombenza virtuale è rappresentato dal comportamento processuale tenuto dalle parti durante lo svolgimento del giudizio. La giurisprudenza ha chiarito che non rileva solo la fondatezza astratta delle posizioni, ma anche la condotta concreta tenuta dai soggetti coinvolti.
La Tribunale civile Lamezia Terme sentenza n. 59 del 29 gennaio 2025 evidenzia come “costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali il comportamento processuale conforme al principio di lealtà tenuto dalla parte convenuta che si adoperi tempestivamente per sanare le irregolarità denunciate dalla controparte, procedendo alla rettifica della delibera viziata in tempi ragionevoli e richiedendo immediatamente la cessazione della materia del contendere sin dalla comparsa di costituzione”.
Al contrario, un comportamento dilatorio o ostruzionistico può aggravare la posizione della parte che pure avrebbe potuto beneficiare di una valutazione più favorevole. La Tribunale civile Taranto sentenza n. 271 del 06 febbraio 2025 chiarisce che “la presentazione di documentazione per la sanatoria degli abusi edilizi mediante SCIA al comune competente solo quattro mesi dopo l’instaurazione del giudizio, in assenza di giustificazioni oggettive per il ritardo, configura comportamento processualmente rilevante ai fini della valutazione della soccombenza virtuale“.
5. Le Eccezioni al Principio: Quando si Giustifica la Compensazione
Nonostante la sua importanza, il principio della soccombenza virtuale non ha carattere assoluto. Esistono infatti circostanze che possono giustificare la compensazione delle spese processuali anche quando una delle parti risulterebbe virtualmente soccombente.
L’Art. 92 Codice di procedura civile prevede espressamente la possibilità di compensazione “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti“. Tuttavia, la giurisprudenza ha ampliato queste ipotesi, ammettendo la compensazione anche per “gravi ed eccezionali ragioni” desunte dalla peculiarità del caso concreto.
La Tribunale civile Lamezia Terme sentenza n. 59 del 29 gennaio 2025 individua alcuni di questi elementi: “la limitata attività processuale conseguente alla tempestiva risoluzione della controversia, l’esiguità degli importi contesi e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla competenza giurisdizionale per l’impugnazione delle delibere condominiali rappresentano ulteriori elementi che legittimano la compensazione delle spese di lite tra le parti“.
Particolare attenzione merita il caso in cui la parte che sarebbe virtualmente vittoriosa abbia utilizzato uno strumento processuale errato. La Tribunale civile Napoli sentenza n. 10185 del 26 novembre 2024 ha stabilito che “l’utilizzo dell’errato strumento giuridico processuale costituisce vizio procedurale che incide sulla valutazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale“, giustificando in tal caso “la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non risultando configurabile una prevalente responsabilità dell’una o dell’altra parte nel determinare l’insorgere e il protrarsi della controversia“.
6. L’Applicazione Pratica nei Rapporti Condominiali
Nel contesto condominiale, il principio della soccombenza virtuale trova frequente applicazione nelle controversie relative all’impugnazione delle delibere assembleari. La dinamica tipica vede un condomino che impugna una delibera viziata e l’assemblea che, nel corso del giudizio, approva una nuova delibera correttiva.
La sentenza del Tribunale di Napoli analizzata nel documento fornito rappresenta un esempio paradigmatico di questa dinamica. Nel caso di specie, gli attori avevano impugnato una delibera assembleare lamentando vizi nella sua formazione e contenuto. Nel corso del giudizio, l’assemblea ha approvato una nuova delibera che ha sanato i vizi denunciati, determinando la cessazione della materia del contendere.
Il giudice napoletano ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valutando che l’impugnazione era “ritualmente introdotta e fondata nel merito”, e ha quindi condannato il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali. Questa decisione si basa sulla considerazione che i condomini attori hanno dovuto necessariamente ricorrere al giudice per ottenere la correzione dei vizi denunciati, e che tale necessità è derivata dal comportamento del condominio che aveva inizialmente approvato una delibera viziata.
7. La Valutazione della Fondatezza: Criteri Oggettivi
Un aspetto cruciale nell’applicazione del principio della soccombenza virtuale è rappresentato dalla necessità di basare la valutazione su criteri oggettivi e non su mere congetture. Il giudice deve effettuare una vera e propria “delibazione” del merito, esaminando gli elementi di fatto e di diritto presenti negli atti.
La Corte d’appello civile Roma sentenza n. 972 del 13 febbraio 2025 chiarisce che “l’accertamento della soccombenza virtuale costituisce il naturale corollario di tale pronuncia quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”. Tuttavia, la stessa pronuncia evidenzia che “la compensazione delle spese processuali trova giustificazione quando sussistano giuste cause, quali la presenza di domande aventi ad oggetto condotte personali dell’amministratore per le quali il condominio non risponde, ovvero quando la valutazione delle censure richieda l’esame di documentazione non presente in atti“.
Questo principio sottolinea l’importanza di una valutazione caso per caso, che tenga conto delle specificità della controversia e degli elementi concreti disponibili per la decisione.
8. Il Timing della Correzione: Elemento Discriminante
Un elemento particolarmente significativo nella valutazione della soccombenza virtuale è rappresentato dal momento in cui interviene la correzione del vizio denunciato. La giurisprudenza ha chiarito che rileva non solo il fatto che la correzione sia avvenuta, ma anche quando essa si sia verificata rispetto all’instaurazione del giudizio.
La Tribunale civile Lamezia Terme sentenza n. 59 del 29 gennaio 2025 ha valorizzato il fatto che “la rettifica è intervenuta già con l’assemblea del 2.11.2016, dunque, pochi mesi dopo la deliberazione impugnata“, considerando questo elemento come fattore che milita a favore della compensazione delle spese.
Al contrario, quando la correzione interviene solo dopo l’instaurazione del giudizio e in evidente reazione alle censure mosse dalla controparte, questo elemento depone a favore dell’applicazione della soccombenza virtuale. Il principio sottostante è che chi avrebbe potuto evitare il giudizio correggendo tempestivamente i vizi deve sopportare le conseguenze economiche della propria inerzia.
9. La Motivazione della Decisione: Obbligo di Specificità
Un aspetto procedurale di particolare rilevanza è rappresentato dall’obbligo per il giudice di motivare adeguatamente la decisione relativa alla ripartizione delle spese processuali. La Corte d’appello civile Roma sentenza n. 972 del 13 febbraio 2025 ha censurato “la mancata motivazione della compensazione delle spese” quando “il giudice si limiti a generiche espressioni relative alla particolarità della controversia senza esplicitare le ragioni concrete che giustificano tale regolamentazione“.
Questa esigenza di motivazione specifica risponde alla necessità di garantire la sindacabilità della decisione in sede di impugnazione e di assicurare che la valutazione sia basata su elementi concreti e non su considerazioni generiche o arbitrarie.
10. Le Prospettive Future e l’Evoluzione Giurisprudenziale
Il principio della soccombenza virtuale rappresenta un istituto in continua evoluzione, che la giurisprudenza sta affinando attraverso l’elaborazione di criteri sempre più precisi e articolati. L’orientamento prevalente sembra orientato verso una valorizzazione crescente del comportamento processuale delle parti e del principio di causalità nell’insorgere della lite.
Particolarmente significativa appare la tendenza a considerare non solo la fondatezza astratta delle posizioni, ma anche gli aspetti dinamici del rapporto processuale, inclusi i tempi di reazione alle censure mosse e la disponibilità a trovare soluzioni stragiudiziali alle controversie.
La Corte d’appello civile Bari sentenza n. 1350 del 23 ottobre 2024 ha chiarito che “il principio della causalità implica una valutazione della condotta tenuta dalla parte sia prima che nell’ambito del processo, al fine di verificare se la stessa vi abbia dato origine lasciando insoddisfatta una pretesa della quale sia stata poi accertata la fondatezza o azionando una pretesa rivelatasi infondatezza“.
11. Conclusioni: Un Principio di Equità Processuale
Il principio della soccombenza virtuale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire equità nella ripartizione delle spese processuali, evitando che comportamenti dilatori o tardivi riconoscimenti di fondatezza delle pretese altrui possano tradursi in vantaggi economici indebiti. La sua applicazione richiede una valutazione attenta e motivata da parte del giudice, che deve bilanciare diversi elementi: la fondatezza originaria delle posizioni, il comportamento processuale delle parti, i tempi di reazione alle censure mosse e le specificità del caso concreto.
Nel contesto condominiale, questo principio assume particolare rilevanza considerata la frequenza con cui si verificano situazioni di correzione tardiva di delibere viziate. La giurisprudenza più recente sembra orientata verso un’applicazione rigorosa del principio, valorizzando il comportamento di chi è costretto a ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento di diritti che si rivelano fondati.
L’evoluzione dell’istituto testimonia la vitalità del diritto processuale civile e la sua capacità di adattarsi alle esigenze di giustizia sostanziale, garantendo che il costo del processo gravi su chi effettivamente ne ha determinato la necessità attraverso il proprio comportamento extraprocessuale o processuale.
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