Usucapio libertatis e prelazione dello Stato sui beni artistici culturali

Usucapio libertatis e prelazione dello Stato sui beni artistici culturali

Con la sentenza n. 5671 pubblicata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato il 3 ottobre 2018 si è affrontata una questione che sebbene non assai dibattuta, presenta certamente interesse. La questione, all’esame della giurisprudenza amministrativa, attiene alla presenza dell’usucapatio libertatis nel nostro ordinamento, istituto che interessa sia il diritto privato che il diritto amministrativo.

Procedendo con ordine l’usucapio libertatis è il principio secondo cui l’usucapione del bene avviene scevro da pesi o altri diritti reali su cosa altrui. Nel nostro ordinamento giuridico, tale figura non è prevista e la sentenza che qui si commenta, conferma tale indirizzo.

Il Supremo organo della giustizia amministrativa, nel caso di specie, nega che laddove vi sia stato un possesso ventennale su un bene immobile soggetto alla prelazione di cui articoli 61 e 62 del D.Lgs 42/2004 da parte dello Stato questo possa essere acquisito con usucapio libertatis.

Il giudice amministrativo sottolinea come nell’acquisto di bene immobile manchi una norma come quella costituita dall’art. 1158 c.c. che disciplina invece l’acquisto a titolo originario, mediante usucapione, di bene mobile. Nemmeno in tale ipotesi di usucapione per beni mobili prevista dal legislatore emerge l’usucapio libertatis.

Il CdS ritiene che nel caso di bene immobile oggetto della controversia, seppure ci sia stato il possesso ventennale, esercitato in modo non controverso, mancano tuttavia gli elementi necessari a far ritenere l’usucapione libera dall’esercizio della prelazione di cui agli artt 61 e 62 summenzionati; ed inoltre il giudice amministrativo precisa che: “il riconoscimento del permanere della prelazione va invece riconosciuto in positivo nell’atto di tardiva denuncia della vendita, che non avrebbe significato alcuno se non ammettendo che i ricorrenti appellanti avessero accettato la possibilità di un esercizio di essa”.

Il CdS conclude con l’affermazione secondo la quale il possesso ventennale ad usucapionem di un bene immobile soggetto a prelazione storico artistica non estingue il diritto di prelazione spettante allo Stato in base ad un precedente atto di alienazione non denunciato, se non sia stato esercitato secondo modalità confliggenti con il diritto di prelazione stesso.


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