Affido esclusivo al padre per incapacità genitoriale della madre

Affido esclusivo al padre per incapacità genitoriale della madre

La Corte di Cassazione ha confermato, con l’ordinanza n. 25339 del 2021, l’orientamento ormai consolidatosi riguardante l’affidamento esclusivo del figlio minore al genitore che appare più idoneo alla cura del bambino.

La pronuncia trae le sue origini dalla decisione della Corte di Appello di Venezia che, con decreto, aveva disposto l’affidamento esclusivo del minore al padre, con attribuzione dell’esclusivo esercizio della responsabilità anche in riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all’educazione, istruzione e salute.

La Corte territoriale motivava, nel decreto oggetto di ricorso in Cassazione, che l’affidamento esclusivo del minore al padre si giustificasse per le carenze della capacità genitoriale della madre, la quale non comprendeva i bisogni del figlio né assumeva decisioni nel suo interesse.

Nello specifico l’atteggiamento materno era volto ad una condotta ostativa nei confronti dell’altro genitore, di fatto estromesso del tutto dalla vita del figlio.

La decisione della Prima Sezione della Corte di Cassazione approfondisce, dunque, le argomentazioni inerenti alla effettiva capacità genitoriale del genitore non affidatario (in questo caso la madre) mettendo da parte i ragionamenti fondati sulla così detta PAS o sindrome da alienazione parentale.

La ricorrente lamentava, con il primo motivo di doglianza, la violazione del principio del contraddittorio e l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, quale la sussistenza della sindrome di alienazione parentale in ordine alla coppia genitoriale e del connesso conflitto di lealtà.

Secondo la stessa, infatti, la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata in acritica ed integrale adesione alle conclusioni del c.t.u. circa l’affidamento super-esclusivo del minore al padre, omettendo di pronunciarsi sulle sue difese in riferimento alla erronea diagnosi della PAS e alla relativa infondatezza scientifica, sebbene il giudice di prime cure avesse escluso di aver deciso per tali ragioni.

Il secondo motivo, connesso al primo, denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., L. n. 54 del 2006, nella parte in cui il decreto impugnato confermava l’affidamento super-esclusivo del minore al padre, nonché la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo riferentesi alla inidoneità della madre all’affidamento condiviso.

Col terzo motivo di doglianza, infine, si denunciava la mancata audizione del minore considerando anche la mancata redazione di verbali aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dallo stesso ai servizi sociali.

In relazione ai primi due motivi di doglianza la Corte di Cassazione, esaminandoli congiuntamente, li ritiene inammissibili.

Nella ordinanza in oggetto il Giudice di legittimità effettua una lunga e dettagliata ricostruzione giurisprudenziale in merito alla fallacia della PAS (Parent Alienation Syndrome) e sul come l’affidamento esclusivo debba essere motivato nel merito con riferimenti specifici alle condotte genitoriali poste in essere dalle parti.

Nella fattispecie in esame la Corte rileva come il contenuto e le conclusioni della c.t.u., recepiti dalla Corte territoriale, siano chiari circa la ritenuta carenza delle capacità genitoriali della madre.

Pertanto, non è contestato che quest’ultima abbia intrattenuto un rapporto conflittuale con il compagno cercando, in qualche occasione, di ostacolare o impedire le visite del padre al figlio e che la ricorrente non abbia collaborato con il c.t.u. e con i servizi sociali, al fine di consentire al figlio di mantenere i rapporti con il padre, facendo riferimento a condotte ritenute “destabilizzanti” per il figlio[1].

Il riferimento dei giudici di merito alla condotta orientata ad estraniare il figlio dal padre, a dire della Corte di Cassazione, costituisce, in realtà, la risultante di una più ampia e complessa analisi svolta sulla condotta materna, elaborata sulla base di una c.t.u. dalla quale emergeva che, constatata l’impossibilità di una collaborazione tra genitori, già con provvedimenti precedenti i giudici di merito avevano disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, mantenendone il collocamento presso la madre nella speranza che la stessa, nell’interesse del minore, mutasse il proprio atteggiamento e non ostacolasse il rapporto con il padre.

Nel corso del giudizio la ricorrente è stata diffidata più volte dal tenere atteggiamenti ostruzionistici nei confronti del padre del minore ed era stata verificata nuovamente la sua disponibilità al rispetto delle prescrizioni del regime di visita disposto dal giudice.

Essendo falliti tutti i tentativi, la Corte d’Appello aveva deciso per l’affidamento esclusivo al padre.

Nella ordinanza in commento, la Corte, pertanto, afferma “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”[2].

Continuando nella sua decisione la Corte sottolinea che “Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico -psichiatrica (allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome dell’alienazione parentale), il giudice di merito, nell’aderire alla conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare”[3].

La Corte così conclude rigettando il ricorso “Alla luce di quanto esposto […] la Corte d’Appello ha pronunciato senza uno specifico o aprioristico riferimento alla suddetta sindrome, ma ha dettagliatamente argomentato da una complessiva e persistente condotta della ricorrente ritenuta lesiva del principio di bigenitorialità […] Al riguardo, la stessa Corte territoriale ha evidenziato significativamente che il giudizio non  è stato condizionato da un’errata diagnosi, fondata su costrutti pseudo-scientifici relativi alla cd. sindrome di alienazione parentale, ma si è svolto perseguendo il miglior interesse del bambino, rilevando che sono stati compiuti molteplici tentativi per non modificare il regime della responsabilità genitoriale e il collocamento del minore”.

Infine, il terzo motivo di doglianza viene ritenuto infondato in quanto l’ascolto del minore, in tale caso era stato adeguatamente motivato in ordine alla sua superfluità in relazione a ragioni di conflittualità tra i genitori e al pregiudizio che sarebbe derivato caricandolo di responsabilità non adeguate alla sua età.

 

 

 

 

 


[1] Si ci riferisce all’episodio in cui la donna indossava una maglietta con la scritta allusiva: ”vittima”, volendosi riferire alla condotta di carnefice del compagno.
[2] V. ex multis Cass., n. 6919/2016.
[3] V. ex multis Cass., n. 13217/2021.

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