Blocco licenziamenti per Covid-19: vietati anche quelli per inidoneità sopravvenuta alla mansione

Blocco licenziamenti per Covid-19: vietati anche quelli per inidoneità sopravvenuta alla mansione

I chiarimenti dell’INL: la nota del 24 giugno 2020, n. 298

Il blocco dei licenziamenti disposto fino al prossimo 17 agosto (salvo ulteriori proroghe) dall’art. 46 del decreto-legge “Cura Italia” (1) e poi prorogato dall’art.80 del Decreto-legge “Rilancio” (2) riguarda anche i casi di licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Lo ha precisato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la recentissima nota n.298 del 24 giugno us con la quale l’I.N.L. ha fornito chiarimenti in merito alla esatta individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 46 del decreto-legge n.18/20.

La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL con la citata nota ha infatti chiarito che nel blocco dei licenziamenti disposto inizialmente dall’art.46 dl n.18/2000 e poi confermato dall’art. 80 del decreto-legge n.34/20 devono essere ricondotte “ tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L.n.604/66”, ciò in quanto la sospensione in esame ha carattere generale. Conseguentemente lo stop dei licenziamenti disposto dai decreti legge richiamati riguarda TUTTE le ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n.15 luglio 1966, n.604 (oltre che i licenziamenti collettivi).

Poiché la sopravvenuta inidoneità alla mansione costituisce, secondo un granitico orientamento del Supremo Collegio, un tipico esempio di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è evidente che anche tale ipotesi rientra nella sospensione dei licenziamenti disposto dall’Esecutivo Conte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19.

Come precisato dall’INL, l’obbligo di repêchage rende “la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta”.

Le Sezioni Unite, a partire dalla storica decisione n. 7755/98, in innumerevoli occasioni hanno infatti chiarito che la sopravvenuta inidoneità del dipendente alle mansioni di originaria adibizione non costituisce un autonomo motivo di recesso per il datore di lavoro, essendo quest’ultimo tenuto appunto all’obbligo di ripescaggio.

Ai fini della legittimità del recesso datoriale, ex art. 3, L.n.604/66, l’imprenditore, prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve infatti valutare la possibilità di impiegare il lavoratore in altre attività riconducibili alle mansioni originarie o equivalenti.

Il datore di lavoro può addirittura adibire il lavoratore a mansioni inferiori, previo consenso del dipendente; ciò in considerazione del fatto che il licenziamento costituisce l’extrema ratio.

Il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale è di estrema rilevanza in quanto, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto-legge n.18/20, la dottrina maggioritaria e gli operatori del settore erano unanimi nel ritenere esclusi dalla sospensione in esame i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Invece l’INL, disattendendo tale orientamento maggioritario, ha chiarito che a far data dal 17 marzo e fino al 17 agosto pv (salvo ulteriori proroghe) sono preclusi tutti i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

A tal uopo si rammenta altresì che il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo riguarda tutte le aziende, indipendentemente dal numero del personale in forza e quindi non solo quelle che occupano più di 15 dipendenti.

Tale divieto- volto ad incentivare (3) in questo delicato momento storico, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali qualora non sia possibile fare ricorso allo smart working, alle ferie, ai congedi parentali straordinari- ha carattere generale e pertanto riguarda tutti casi ricondotti dalla giurisprudenza nell’alveo del giustificato motivo oggettivo, ivi compresi i recessi datoriali per sopravvenuta inidoneità alla mansione del dipendente.

Ma quali sono le ipotesi che la giurisprudenza riconduce nell’ambito del giustificato motivo oggettivo alla luce dell’art. 3 della legge n.604/66?

Sono ricondotte nell’alveo del giustificato motivo i seguenti casi di licenziamento: – per chiusura dell’attività; – per riduzione dell’attività;
– per esternalizzazione dell’attività; – per introduzione di nuovi macchinari; – per soppressione del posto di lavoro; – per sopravvenuta inidoneità alla mansione; – per superamento del periodo di comporto; – per scarso rendimento e per eccessiva morbilità del lavoratore;
– per provvedimenti di autorità amministrativa o giudiziaria(4) e via discorrendo.

In tutte queste ipotesi i recessi datoriali individuali per giustificato motivo oggettivo sono vietati fino al 17 agosto pv.

Giova rammentare che fino a tale data sono altresì vietati anche i licenziamenti collettivi, vale a dire quelli che riguardano almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia.

Sono inoltre sospese fino al 17 agosto pv le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art.7 della legge 15 luglio 1966, n.604.

L’art.46 del Decreto Cura Italia, come novellato dal DL Rilancio, ha previsto anche la possibilità per le aziende di revocare in qualsiasi momento il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, a condizione che facciano contestualmente richiesta di cassa integrazione ex artt.19 a 22 del DL “Cura Italia”.

Quindi, allo stato, quali sono i recessi esclusi dal blocco?

Alla luce del chiarimento dell’INL le ipotesi escluse dal divieto sono veramente residuali e riguardano: -i licenziamenti disciplinari per giusta causa; -i licenziamenti disciplinari per giustificato motivo soggettivo; -le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;
-i cambi di appalto; -le scadenze dei contatti a termine.

Alla luce della nota n. 298 del 24.06.2020 dell’INL permangono dubbi in merito all’esclusione o meno dal blocco dei seguenti casi: -licenziamento per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia; -licenziamento dei dirigenti;
-licenziamento per superamento del periodo di prova; -licenziamento dei lavoratori domestici; -la risoluzione del rapporto di apprendistato.

Secondo la dottrina maggioritaria tali ipotesi sono escluse dal blocco in esame; tuttavia per non incorrere in errori si attendono ulteriori precisazioni al riguardo da parte dell’INL.

Ciò in quanto il licenziamento irrogato dal datore di lavoro, disattendendo il divieto previsto dai provvedimenti adottati dall’Esecutivo Conte, è da considerarsi radicalmente nullo con diritto del dipendente, ingiustamente estromesso dal posto di lavoro, di essere reintegrato con tutte le conseguenze di legge.

Pertanto la questione non è di poco conto, anche in considerazione del fatto che, secondo le dichiarazioni del Ministro Gualtieri, il blocco dei licenziamenti verrà molto probabilmente prolungato fino ad autunno.

Si attendono ulteriori istruzioni al fine di fugare ogni dubbio in materia.


(1) E’ stato battezzato “Decreto Cura Italia” il decreto-legge 17 marzo 2020, n.17;
(2) E’ stato battezzato “Decreto Rilancio” il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34;
(3) Vedi Annunziata Staffieri, “Decreto Cura Italia: stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo”, in www.giuricivile.it, 8 aprile 2020;
(4) Vedi Annunziata Staffieri, “Decreto Cura Italia: stop ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo” in www.giuricivile.it, 8 aprile 2020.

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